Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (CF: 80188230587) in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - Fax 06/96514000 - ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, la declaratoria di illegittimita' costituzionale della "La legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante" Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015" e ulteriori disposizioni normative" (L. Finanziaria Regionale 2013), pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013. Nella seduta del 19 settembre 2013 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli. affari regionali, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, su indicata la quale presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione al seguente articolo secondo quanto si argomenta e si deduce l'illegittimita' costituzionale: 1) L'art. 10, comma 1, nell'introdurre il comma 5 quinquies all'art. 19, della legge n. 28/2011 in materia di riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, stabilisce che ".Non e' necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13, della legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densita' edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato gia' acquisito in sede di pianificazione generale pur privio della valutazione sullo studio di Microzonazione sismica di livello l". In merito appare opportuno sottolineare che nella legge della Regione Abruzzo 28/2011, all'art. 5, viene stabilito che gli strumenti di pianificazione urbanistica, qualunque essi siano (comma 2) devono essere integrati con gli studi di Microzonazione Sismica (MS). A tale principio generale viene data attuazione, stabilendo le procedure di adozione, sia nel caso in cui i suddetti studi non determinino "incoerenze" con gli strumenti vigenti (comma 5, lettera a), sia nel caso tali studi determinino necessita' di variante (comma 5, lettera b). La disposizione in esame, prevedendo che non e' necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densita' edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato gia' acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di micronazione sismica (MS) di livello 1, si pone in contrasto con il dettato normativo concernente l'acquisizione del parere sugli strumenti urbanistici previsto dallo stesso art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' con il disposto di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, che pone l'obbligo di inserimento degli studi di microzonazione sismica per tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica. E' bene sottolineare che, per quanto la necessita' di recepire gli studi di MS abbia origine nell'OPCM 3907 (art. 5, comma 3), sia pur limitatamente a quegli studi che vengono finanziati con tale OPCM, la Regione Abruzzo ha autonomamente recepito l'obbligo di inserimento degli studi di MS per tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica, con una nonna di indirizzo generale, volta "alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali" (art. 19, legge regionale n. 28/2011). Il comma 5, dell'art. 19, legge regionale n. 28/2011 disponeva che, nelle more di nuova approvazione degli strumenti urbanistici generali, che contengano i suddetti studi di MS, l'attivita' pianificatoria attuativa, di cui si da elenco con evidente riferimento agli strumenti previsti dal riordinamento regionale, possa comunque proseguire alle seguenti due condizioni: 1) lo studio di MS deve comunque essere realizzato (quindi, implicitamente in modo parziale per gli ambiti territoriali oggetto degli strumenti attuativi); 2) lo strumento sia sottoposto al parere di cui all'art. 89, del dPR. 380/2001 (compatibilita' con le condizioni geomorfologiche del territorio, ex art. 13, legge n. 64/74). Tale obbligo e' stato correttamente recepito dal comma 5 (come modificato con legge regionale n. 53/2012) dello stesso art. 19 della citata legge regionale n. 28/2011 (Disposizioni transitorie) il quale stabilisce che "In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonche' l'adozione delle varianti parziali sono ammesse previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001". Con la disposizione qui denunciata (art. 10, della legge regionale n. 20/2013) viene, invece, introdotta con il comma 5 quinquies all'art. 19 della legge regionale n. 28/2011, a tutti gli effetti, una deroga al comma 5, con riferimento alle varianti, prevedendo due diverse condizioni: 1) puo' essere assente lo studio di MS; 2) non deve essere acquisito il parere ex art. 89 del dPR 380/2001, se gia' acquisito in sede di pianificazione generale. Pertanto la disposizione in esame, nel derogare la valenza della disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, annullandone di fatto l'efficacia, contrasta con il principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile e viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma (ultimo periodo), della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in tali materie. Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la legge Regionale della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante: "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", e ulteriori disposizioni normative" (L. Finanziaria Regionale 2013), pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013, presenti all'art. 10 su esposti profili d'illegittimita' e pertanto se ne promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere le seguenti