Ricorso  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   (CF:
80188230587) in persona del  suo  Presidente  p.t.,  rappresentato  e
difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 -  Fax
06/96514000  -  ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it),  presso  i  cui
uffici  domicilia  in  Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,   la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della "La  legge  della
Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante "Modifiche  alla  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015  della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)",  modifiche  alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante" Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015"  e
ulteriori disposizioni normative" (L.  Finanziaria  Regionale  2013),
pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013. 
    Nella seduta del 19 settembre 2013 il Consiglio dei Ministri,  su
proposta del Ministro per gli.  affari  regionali,  ha  approvato  la
determinazione di impugnare  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  la
legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013  n.  20,  su  indicata  la
quale presenta profili di illegittimita' costituzionale in  relazione
al  seguente  articolo  secondo  quanto  si  argomenta  e  si  deduce
l'illegittimita' costituzionale: 
      1) L'art. 10, comma 1, nell'introdurre  il  comma  5  quinquies
all'art. 19, della legge n.  28/2011  in  materia  di  riduzione  del
rischio sismico e modalita' di  vigilanza  e  controllo  su  opere  e
costruzioni in zone sismiche,  stabilisce  che  ".Non  e'  necessaria
l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del  6
giugno 2001 (ex art. 13, della legge 3  febbraio  1974,  n.  64)  per
varianti urbanistiche che non comportino un  aumento  della  densita'
edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale  parere
sia stato gia' acquisito  in  sede  di  pianificazione  generale  pur
privio della valutazione sullo studio di  Microzonazione  sismica  di
livello l". 
    In merito appare opportuno sottolineare  che  nella  legge  della
Regione  Abruzzo  28/2011,  all'art.  5,  viene  stabilito  che   gli
strumenti di pianificazione urbanistica, qualunque essi siano  (comma
2) devono essere integrati con gli studi  di  Microzonazione  Sismica
(MS). 
    A tale principio generale viene data  attuazione,  stabilendo  le
procedure di adozione, sia nel caso  in  cui  i  suddetti  studi  non
determinino "incoerenze" con gli strumenti vigenti (comma 5,  lettera
a), sia nel caso tali studi determinino necessita' di variante (comma
5, lettera b). 
    La disposizione  in  esame,  prevedendo  che  non  e'  necessaria
l'acquisizione del  parere  di  cui  all'art.  89,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  380  del  2001,  per  le  varianti
urbanistiche che non comportino un aumento  della  densita'  edilizia
e/o modifiche della tipologia edilizia, ove  tale  parere  sia  stato
gia' acquisito in sede di pianificazione  generale  pur  privo  della
valutazione sullo studio di micronazione sismica (MS) di  livello  1,
si  pone  in  contrasto  con   il   dettato   normativo   concernente
l'acquisizione del parere sugli strumenti urbanistici previsto  dallo
stesso art. 89,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, nonche' con  il  disposto  di  cui  all'art.  5,  comma  3,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907  del
13 novembre 2010, che pone l'obbligo di inserimento  degli  studi  di
microzonazione sismica per  tutti  gli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica. 
    E' bene sottolineare che, per quanto la  necessita'  di  recepire
gli studi di MS abbia origine nell'OPCM 3907 (art. 5, comma  3),  sia
pur limitatamente a quegli studi  che  vengono  finanziati  con  tale
OPCM, la Regione  Abruzzo  ha  autonomamente  recepito  l'obbligo  di
inserimento  degli  studi  di  MS  per   tutti   gli   strumenti   di
pianificazione urbanistica, con  una  nonna  di  indirizzo  generale,
volta "alla prevenzione ed alla riduzione  del  rischio  sismico  nel
rispetto dei principi fondamentali"  (art.  19,  legge  regionale  n.
28/2011). 
    Il comma 5, dell'art. 19, legge regionale  n.  28/2011  disponeva
che, nelle more di nuova  approvazione  degli  strumenti  urbanistici
generali,  che  contengano  i  suddetti  studi  di  MS,   l'attivita'
pianificatoria  attuativa,  di  cui  si  da   elenco   con   evidente
riferimento agli  strumenti  previsti  dal  riordinamento  regionale,
possa comunque proseguire alle seguenti due condizioni: 
      1) lo studio di MS deve  comunque  essere  realizzato  (quindi,
implicitamente in modo parziale per gli ambiti  territoriali  oggetto
degli strumenti attuativi); 
      2) lo strumento sia sottoposto al parere di  cui  all'art.  89,
del dPR. 380/2001 (compatibilita' con le  condizioni  geomorfologiche
del territorio, ex art. 13, legge n. 64/74). 
    Tale obbligo e' stato correttamente recepito dal  comma  5  (come
modificato con legge regionale n. 53/2012) dello stesso art. 19 della
citata legge regionale n. 28/2011 (Disposizioni transitorie) il quale
stabilisce che "In sede di prima applicazione e fino all'approvazione
degli strumenti urbanistici generali che  contengono  la  validazione
regionale dello studio di microzonazione sismica e  l'adozione  della
carta delle microaree a comportamento  sismico  omogeneo,  l'adozione
degli  strumenti  urbanistici  particolareggiati  e  loro   varianti,
l'approvazione delle lottizzazioni  convenzionate  e  loro  varianti,
nonche'  l'adozione  delle  varianti  parziali  sono  ammesse  previa
realizzazione dello  studio  di  microzonazione  sismica  redatto  in
attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare
alla richiesta  di  parere  di  cui  all'art.  89,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001". 
    Con  la  disposizione  qui  denunciata  (art.  10,  della   legge
regionale n. 20/2013)  viene,  invece,  introdotta  con  il  comma  5
quinquies all'art. 19 della legge regionale n. 28/2011, a  tutti  gli
effetti, una deroga  al  comma  5,  con  riferimento  alle  varianti,
prevedendo due diverse condizioni: 
        1) puo' essere assente lo studio di MS; 
      2) non deve essere acquisito il  parere  ex  art.  89  del  dPR
380/2001, se gia' acquisito in sede di pianificazione generale. 
    Pertanto la disposizione in esame, nel derogare la valenza  della
disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, annullandone di  fatto
l'efficacia, contrasta con il principio fondamentale  in  materia  di
governo del territorio  e  protezione  civile  e  viola  l'art.  117,
secondo comma, lettera s)  e  terzo  comma  (ultimo  periodo),  della
Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi
fondamentali in tali materie. 
    Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la  legge
Regionale della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante: 
      "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.  2  recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013 - 2015 della Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale 2013)", e ulteriori disposizioni normative" (L. Finanziaria
Regionale 2013), pubblicata sul B.U.R. n.  27  del  24  luglio  2013,
presenti all'art. 10 su esposti profili d'illegittimita'  e  pertanto
se ne promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi  a
codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere  le
seguenti