P. Q. M. 
 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei   termini   dianzi   indicati,    questione    di    legittimita'
costituzionale: a) dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art.  73  del  testo  unico
sulla sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n.  309,
e segnatamente nella  parte  in  cui,  sostituendo  i  commi  1  e  4
dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze  stupefacenti
o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art.
14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva  le
sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e
della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da
sei a venti anni e della multa da euro  26.000  a  euro  260.000;  b)
all'art. 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett.  a)  n.  6,
del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli  artt.
13 e 14 del d.P.R.  n.  309  del  1990,  unificando  le  tabelle  che
identificano le sostanze stupefacenti, ed in  particolare  includendo
la cannabis e i  suoi  prodotti  nella  prima  di  tali  tabelle,  in
riferimento all'art. 77, secondo comma,  Cost.,  in  via  principale,
sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme  inserite  dalla
legge di  conversione  all'oggetto,  alle  finalita'  ed  alla  ratio
dell'originale decreto-legge e, in via subordinata, sotto il  profilo
della evidente carenza del  presupposto  del  caso  straordinario  di
necessita' e urgenza; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri,  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Suprema  di
Cassazione, il 9 maggio 2013. 
 
                      Il Presidente: Squassoni 
 
 
                                                  L'estensore: Franco