IL TRIBUNALE Visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che nel corso del presente giudizio, la TRA.DE.CO. S.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Altamura al fine di: a) accertare di nulla dovere nei confronti di quest'ultimo a titolo di contributo socio-ambientale di cui all'art. 10, l.r. 17/93 come modificata dalla l.r. 13/96; b) accertare che in ogni caso nel quantitativo dei rifiuti da porre a base della determinazione dei costi non andavano computati quelli prodotti dal Comune cd "ospitante"; c) accertare che la somma versata dall'attrice in favore del convenuto in occasione dell'atto di transazione in atti andava imputata a titolo di contributo ex l.r. cit. a far tempo dal luglio 1999 al soddisfo; d) dichiarare in via subordinata che a far data dalla deliberazione n. 2/03 il contributo socio-ambientale doveva essere posto a carico dei singoli Comuni; e) dichiarare prescritto qualsivoglia diritto; osservato che il Comune di Altamura sulla base dell'art. 10 l.r. cit. chiedeva, in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento delle somme indicate in comparsa proprio a titolo di contributo socio-ambientale ex art. 10 l.r. 17/93 come modificata in atti; osservato che nel corso del giudizio la parte attrice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, l.r. 17/93 come modificato dalla l.r. 13/96 in relazione agli artt. 23 e 119 Cost. (quest'ultimo nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della l. Cost. n. 3/01) sopratutto perche' eccedente l'ambito della potesta' impositiva attribuita dalle Regioni a Statuto Ordinario; Rilevato che la questione appare certamente rilevante ai fini della risoluzione del presente giudizio, posto che si controverte (con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune convenuto) sul diritto alla corresponsione di somme di denaro a titolo di "contributo" previsto dall'art. 10 l.r. cit. a decorrere dall'anno 1999 fondato dal Comune sulla menzionata disposizione; Considerato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione prospettata che: a) il testo della disposizione oggetto di contestazione prevede che "1. Alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti individuati ai sensi del precedente art. 9, compresa l'acquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie, provvedono obbligatoriamente: a) il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale; b) il comune nel cui territorio e' stabilita la localizzazione dell'impianto, se il consorzio non sia stato costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il Comune titolare e' tenuto a rendere disponibile l'impianto a servizio di tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione all'entita' dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all'atto della richiesta di autorizzazione all' esercizio che la competente Provincia approvera' in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli impianti dovranno indicare le modalita' di revisione delle tariffe di smaltimento. 3. Il quadro economico di cui al comma 2 dovra' esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi agli ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le attivita' di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita' dei rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione occorrera' tener conto dei costi socio - ambientali connessi con la gestione dell'impianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantita' di rifiuti conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto e sara' destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport e il tempo libero. L'incidenza del costo non potra' superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito"; b) tra le voci di costo che il concessionario di cui all'art. 12, comma 3, l.r. cit. deve inserire nel piano finanziario di cui al citato art. 10 e' previsto detto contributo il cui importo e' previsto in misura non superiore a £ 2 per ogni chilogrammo di rifiuto stoccato; c) detto versamento, a parere dello scrivente Ufficio (e come gia' segnalato in analoga pronuncia resa dalla Corte Cost. n. 280/11) non puo' considerarsi ne' tassa sulle concessioni regionali di cui all'art. 3, l. 281/70 (afferendo all'attivita' di stoccaggio dei rifiuti in discarica e non agli atti adottati dalle Regioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate dagli artt. 117 e 118 Cost.), ne' al contributo di urbanizzazione di cui alla l. 10/77 (essendo correlato alla permanenza nel territorio Comunale della discarica e al quantitativo dei rifiuti ivi stoccati e non all'urbanizzazione dell'area su cui l'impianto insiste), ne' ad un canone di concessione (essendo imposto per legge regionale e non quale corrispettivo in virtu' di atto amministrativo di concessione) ovvero al corrispettivo per l'attivita' di raccolta dei rifiuti (compensata dall'apposita "tassa di smaltimento dei rifiuti" di cui al rd 1175/31, l. 915/80 e successive modificazioni), ovvero un corrispettivo per una specifica attivita' del Comune "ospitante" in favore del privato; considerato, infatti, che il "contributo" appare istituito al mero fine di "compensare" la localizzazione della discarica all'interno del territorio Comunale con i correlati costi sociali e ambientali, localizzazione che certamente favorisce il trattamento e smaltimento dei rifiuti e, a parere dello scrivente giudicante, detta istituzione con legge regionale si pone in contrasto non solo l'art. 119 Cost. ma anche con l'art. 117 Cost. nel testo anteriore alla legge Cost. n. 03/01 (cfr. sul punto Corte costituzionale, n. 295/93 e 294/90) che richiede che l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni operi pur sempre nell'ambito dei precisi "paletti" che la legge deve provvedere a fissare, indicando tipologia del tributo, scopo, metodo di determinazione dello stesso; Rilevato che nel caso di specie manca, al fine di ritenere costituzionalmente legittima il tributo ovvero la prestazione patrimoniale (e tanto anche ai sensi dell'art. 23), specifica norma di legge statale che ne indichi la "matrice" e l' "origine del tributo, i parametri per la sua determinazione ed altro, non rinveniendosi tale "delega" neppure nella l. n. 915/82 che all'art. 6 conferisce alle Regioni mero incarico di emanare "norme integrative e di attuazione del presente decreto" e afferenti la sola "organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione" e non per l'eventuale previsione di "corrispettivi" o "indennizzi" che peraltro la richiamata legge regionale prevede come evidentemente come "obbligatori" e che peraltro la stessa Corte con sentenza n. 280/11 ha sulla base delle medesime considerazioni dichiarato illegittimi con riferimento ad analoga disposizione regionale (l.r. Piemonte 18/86, art. 16);