P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, l.r. n.  17/93
come modificato dalla l.r. n. 13/96 in relazione agli artt. 23, 117 e
119 Cost.; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente
della  Giunta  regionale  ed  alle  parti,  nonche'   comunicato   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della Cancelleria. 
 
        Altamura, 9 maggio 2013 
 
                          Il Giudice: Fazio