P. Q. M. Visto l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, l.r. n. 17/93 come modificato dalla l.r. n. 13/96 in relazione agli artt. 23, 117 e 119 Cost.; Sospende il procedimento in corso; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente della Giunta regionale ed alle parti, nonche' comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della Cancelleria. Altamura, 9 maggio 2013 Il Giudice: Fazio