P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della  legge  cost.
1/1948, l'art. 23 della  legge  87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
5 comma VI della legge n.  898/1970,  come  modificato  dall'art.  10
della legge n. 74/1987, nell'interpretazione di diritto  vivente  per
cui in presenza di una disparita' economica tra i  coniugi  l'assegno
divorzile deve necessariamente garantire  al  coniuge  economicamente
piu' debole  il  medesimo  tenore  di  vita  goduto  in  costanza  di
matrimonio, in relazione agli articoli 2, 3 e 29 della  Costituzione,
per le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza. 
    Manda alla Cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della
Camera dei deputati ed alle parti del presente giudizio. 
    Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della  presente
ordinanza. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Si comunichi a cura della cancelleria alle parti della causa. 
    Cosi deciso in Firenze nella  Camera  di  Consiglio  in  data  15
maggio 2013. 
 
                  Il presidente estensore: Palazzo