P. Q. M.
Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost.
1/1948, l'art. 23 della legge 87/1953, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
5 comma VI della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10
della legge n. 74/1987, nell'interpretazione di diritto vivente per
cui in presenza di una disparita' economica tra i coniugi l'assegno
divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente
piu' debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, in relazione agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione,
per le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della
Camera dei deputati ed alle parti del presente giudizio.
Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente
ordinanza.
Sospende il giudizio in corso.
Si comunichi a cura della cancelleria alle parti della causa.
Cosi deciso in Firenze nella Camera di Consiglio in data 15
maggio 2013.
Il presidente estensore: Palazzo