P.Q.M. 
 
    Pronunciando  in  via  interlocutoria  sul  ricorso  di  cui   in
premessa, cosi' provvede: 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  21,  del  d.l.  31
marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella  l.  30  luglio
2010, n. 122, nei termini e per le ragioni  esposti  in  motivazione,
per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione; 
    3) dispone la sospensione del giudizio e  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del  giorno  5
giugno 2013. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                 L'estensore: Martino