P.Q.M.
Pronunciando in via interlocutoria sul ricorso di cui in
premessa, cosi' provvede:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31
marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio
2010, n. 122, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione,
per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione;
3) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5
giugno 2013.
Il Presidente: Tosti
L'estensore: Martino