P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale respinta ogni avversa
istanza, eccezione e difesa,
Ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.l. 21
giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
con riferimento alle seguenti disposizioni:
comma 1, alinea e lett. a) dell'art. 61, ove applicabile
ricomprendendo nell'aumento di gettito, derivante dalle misure
previste dagli articoli 5, comma 1, e 55, da utilizzare a copertura
degli oneri derivanti allo Stato per effetto delle disposizioni
indicate nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in
Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli
artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in
materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in
particolare dell'art 2;
comma 2 dell'art. 5, ove applicabile ricomprendendo nelle
maggiori entrate come ivi previste e destinate anche la parte
relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della
Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche'
delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n.
1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2;
le suindicate norme in combinato disposto ove, per effetto
del medesimo, non risulti salvaguardata la spettanza alla Regione
delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio per effetto delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 55, sempre per
violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2;
l'art. 85, comma 1, ove applicabile ricomprendendo fino
all'anno 2024 nella quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I
e II del titolo III, anche la parte di gettito riscossa in Sicilia e
percio' spettante alla Regione a partire dal periodo successivo a
quello di cinque anni stabilito dal citato art. 28, comma 2, per
violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2.
Si allegano:
1. delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere;
2. relazione tecnica.
Palermo - Roma, 16 ottobre 2013
Avv. Fiandaca - avv. Valli