P.Q.M. Sospende il processo. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 1/1948 e 23 della legge 87/1953. Ritenendo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo recepita con la legge n. 848/1955. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della superiore questione di legittimita' costituzionale. Dispone che la segreteria provveda alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, con la comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2013. Il Giudice unico: Grasso