P.Q.M. 
 
    Sospende il processo. 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge  costituzionale  1/1948  e  23
della legge 87/1953. 
    Ritenendo   che   il   giudizio   non   possa   essere   definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18 commi 6, 7 e 8 del  D.L.  n.
98/2011 convertito nella legge 111/2011, per contrasto con gli  artt.
2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 6  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo recepita con  la  legge  n.
848/1955. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  per  la  risoluzione  della  superiore  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone che  la  segreteria  provveda  alla  comunicazione  della
presente ordinanza alle parti costituite, nonche' al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con la comunicazione ai Presidenti di  Camera
e Senato. 
      Cosi' deciso in Palermo,  nella  Camera  di  Consiglio  del  13
maggio 2013. 
 
                      Il Giudice unico: Grasso