P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dei commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui incidono sui giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore, con riferimento all'art. 6 della CEDU e dell'art. 1, del protocollo 1, della Convenzione medesima, per violazione dell'art. 117 Cost., nei sensi di cui in motivazione. Sospende ogni ulteriore pronuncia e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2013. Il Presidente: Cilia L'estensore: Zingale