L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta  del  19  novembre
2013, ha approvato il disegno di legge n. 579-607 stralcio I -623 dal
titolo   «Disposizioni   finanziarie   urgenti   per   l'anno   2013.
Disposizioni varie», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per
la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art.  28  dello
Statuto speciale, il 22 novembre 2013. 
    La disposizione contenuta nell'articolo  4,  che  di  seguito  si
trascrive, si ritiene lesiva dei principi posti dagli articoli 3, 51,
97, 117, 2° comma  lett.  l)  e  3°  comma,  e  81,  4°  comma  della
Costituzione. 
    «Art. 4. (Interpretazione autentica in  materia  di  proroghe  di
contratti). - 1. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  38  della
legge regionale 15 maggio  2013,  n.  9  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nei contratti di lavoro in  essere  alla  data  del  30
novembre 2012 si intendono compresi i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012. 
    Tale   disposizione,   asseritamente   definita   interpretazione
autentica dell'art. 38 l.r. n. 9/2013,  concernente  la  proroga  dei
contratti di lavoro a tempo determinato relativi al  personale  degli
Enti  parco  e  di  altri  enti   strumentali   della   Regione,   ha
sostanzialmente, ad avviso dello  scrivente,  natura  innovativa  con
efficacia retroattiva. 
    La norma  infatti  non  chiarisce  il  senso  della  disposizione
preesistente, di per  se'  inequivocabile,  ma  vorrebbe  imporre  un
ampliamento indefinito ed indefinibile della platea  dei  destinatari
della prosecuzione del rapporto di lavoro. 
    L'articolo 38  della  l.r.  n.  9/2013,  invero,  autorizzava  la
prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino  al  31
dicembre 2013 soltanto per coloro i quali  avessero  un  rapporto  di
lavoro in essere alla data del 30 novembre  2012,  in  conformita'  a
quanto prescritto dal legislatore statale nell'art. 1 comma 400 della
legge n. 228/2012. Tale disposizione prevede che oggetto  di  proroga
possano essere esclusivamente i contratti  di  lavoro  subordinati  a
tempo determinato in essere  alla  data  del  30  novembre  2012  che
superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi  di
cui all'articolo 5 comma 4-bis del  decreto  legislativo  n.  368/01,
previo   accordo   decentrato   con   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative del settore interessato. 
    Il  legislatore  regionale,  quindi,  nell'inserire  tra  i  vari
significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro
«assistiti»,  termine  questo  non  riconducibile  ad   una   precisa
categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici  amplia,  in
misura peraltro non determinabile a  priori,  l'elenco  dei  soggetti
destinatari della disposizione, beneficiari della proroga. 
    La  disposizione  oggetto  di  censura   consentirebbe   pertanto
l'instaurarsi «ope legis» di nuovi rapporti di lavoro subordinato con
soggetti che in passato  hanno  prestato  servizio  con  la  Pubblica
Amministrazione,  non  tenendo  in  alcun  conto  sia  le  necessarie
ordinarie procedure di selezione pubblica  del  personale  anche  per
rapporti di breve durata  prescritte  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165/01, sia le reali esigenze operative  dei  suddetti
Enti Parco che, per ricorrere all'utilizzo  di  contratti  di  lavoro
flessibile,  dovrebbero  dimostrare  l'esistenza   di   esigenze   di
carattere   esclusivamente   temporaneo   ed   eccezionale,   nonche'
rispettare i limiti prescritti dall'articolo 9, comma 28 del d.l.  n.
78/2010. 
    La  norma  in  questione  configura  pertanto  un  ingiustificato
privilegio  in  favore   di   determinati   soggetti,   di   cui   si
consoliderebbe la condizione di precariato alimentando  negli  stessi
l'aspettativa di una futura stabilizzazione e, quindi,  si  pone,  ad
avviso del ricorrente, in evidente contrasto  con  i  precetti  posti
dagli articoli 3,  51  e  97  della  Costituzione  in  tema  di  buon
andamento  ed  imparzialita'  della  Pubblica  Amministrazione  e  di
selezione pubblica in condizione  di  eguaglianza  per  l'accesso  ai
pubblici uffici, nonche' con il principio generale posto ai fini  del
coordinamento della finanza pubblica di cui al  sopracitato  articolo
9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 al quale e' tenuta ad adeguarsi anche
la Regione siciliana, violando cosi' anche l'articolo 117,  3°  comma
Cost. 
    Infine   la   disposizione   legislativa   in   questione,    non
quantificando l'ammontare della spesa  derivante  dalla  stessa,  ne'
tanto meno indicando espressamente le  risorse  finanziarie  con  cui
provvedere, si pone in evidente contrasto anche con l'articolo 81, 4°
comma Cost.