IL TRIBUNALE 
 
    Il giudice, dott. Giuliano Tartaglione,  sciogliendo  la  riserva
formulata all'udienza del 17 maggio 2013, lette  le  note  depositate
dalle parti nel termine concesso alla detta udienza; 
 
                            Premesso che 
 
    Limone Gennaro, quale proprietario di due unita' immobiliari site
in Afragola (NA) alla via G. Amendola n. 59, concesse  in  detenzione
dal 2007 a Di Napoli Giancarlo, ha chiesto dichiararsi  l'occupazione
sine  titulo  degli  immobile  in  conseguenza  della  nullita'   del
contratto di locazione intercorso tra le parti per difetto  di  forma
scritta e/o per la mancata registrazione dello stesso, non  potendosi
attribuire alcun rilievo all'unilaterale iniziativa del conduttore di
denunciare il contatto all'Agenzia delle Entrate, e,  per  l'effetto,
condannarsi il Di Napoli al rilascio dei beni; 
    Limone Gennaro  ha  chiesto,  in  subordine  la  risoluzione  del
contratto per inadempimento per l'autoriduzione del canone  pattuito,
deducendo l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  3  nn.  8  e  9
decreto legislativo n. 23/2011  per  violazione  dell'art.  3  Cost.,
degli artt. 41-42 Cost. e per eccesso di delega; 
    Di  Napoli  Giancarlo  si  e'  costituito  contestando  l'avverso
assunto; in  particolare  ha  dedotto  l'esistenza  di  contratti  di
locazioni scritti, depositati presso l'Agenzia delle Entrate in  data
25 novembre 2011; 
    Disposto il  mutamento  del  rito,  vertendosi  senza  dubbio  in
materia di locazione, il ricorrente insiste nella non  applicabilita'
alla fattispecie dell'art. 3 decreto legislativo  n.  23/2011  e,  in
subordine,  nella  rimessione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale del detto articolo alla Corte Costituzionale; 
 
                               Osserva 
 
    La questione rilevante nel presente giudizio riguarda il disposto
dell'articolo 3 comma 8 lett. c) del decreto legislativo n.  23/2011,
che prevede che ai contratti  di  locazione  degli  immobili  ad  uso
abitativo, comunque stipulati, che ricorrendone  i  presupposti,  non
sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la
seguente disciplina: ...c) a decorrere dalla registrazione il  canone
annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della  rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo  anno,  in  base  al  75%
dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli  impiegati  ed  operai.  Se  il  contratto  prevede  un  canone
inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
    Nella controversia non rilevano, di  contro,  gli  effetti  della
tardiva registrazione sulla durata del contratto o  sulla  disciplina
della sua  rinnovazione  (lett.  a  e  b  del  comma  8),  ne'  della
registrazione di un contratto con canone inferiore a quello effettivo
o di comodato fittizio (art. 9). 
    E', invece, rilevante nella  definizione  della  controversia  la
previsione della lettera c) del comma 8,  poiche'  la  riduzione  del
canone operata dal conduttore a partire dalla registrazione  tardiva,
avvenuta nella specie  mediante  denuncia  unilaterale  di  contratto
verbale  (anche  se  un  contratto  scritto  vi  era),  incide  sulla
sussistenza, consistenza e gravita' dell'inadempimento  dedotto  come
risolutivo. 
    Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione, non puo'
condividersi l'interpretazione sostenuta dal ricorrente  secondo  cui
la disposizione in parola si applicherebbe solo ai contratti conclusi
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011. Il comma
10 dell'art. 3, a tenore del quale la disciplina di cui ai commi 8  e
9 non si applica ove la registrazione sia effettuata  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
riferisce proprio ai contratti stipulati anteriormente  al  7  aprile
2011 (data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  citato)
rimettendo in  termini,  per  la  utile  registrazione  ai  fini  che
interessano, anche quelle locazioni per le quali era gia' spirato  il
termine per la tempestiva registrazione (30  giorni  dalla  stipula).
Nella specie la registrazione e' avvenuta dopo il sessantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  23/2011
e, dunque, l'applicazione del comma 8 lett.  c)  dell'art.  3  appare
certa e da essa non puo' prescindersi per la decisione. 
    Cio'  posto,  ritiene  questo  giudicante  che  la  questione  di
costituzionalita' per violazione dell'articolo 3  della  Costituzione
sollevata genericamente dall'attore sia manifestamente infondata  non
essendo prospettata la omogenea situazione diversamente disciplinata. 
    Parimenti  manifestamente  infondata  appare  la   questione   in
riferimento agli articoli 41 e 42 della Costituzione, poiche' non  e'
affatto limitata la  possibilita'  di  disporre  redditiziamente  dei
propri beni, salva l'imposizione di oneri tributari (nel caso de  quo
la registrazione). 
    Piuttosto fondato appare il dubbio di legittimita' costituzionale
avanzato in relazione all'articolo 76 Cost.,  cioe'  per  eccesso  di
delega della norma in commento rispetto alla legge n. 42/2009 (delega
al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 Costituzione). 
    Nel preambolo del decreto legislativo n. 23/2011 si specifica che
si tratta dell'attuazione degli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e
26 della legge n. 42/2009. 
    Secondo  la  giurisprudenza  costituzionale  il  controllo  della
conformita' della norma delegata alla  norma  delegante  richiede  un
confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici,  l'uno  relativo
alla disposizione che determina l'oggetto, i principi  ed  i  criteri
direttivi della delega,  l'altro  relativo  alla  norma  delegata  da
interpretare  nel  significato  compatibile  con  questi  ultimi.  Il
contenuto della delega deve essere  identificato  tenendo  conto  del
complessivo contesto normativo nel  quale  si  inseriscono  la  legge
delega ed i relativi principi  e  criteri  direttivi,  nonche'  delle
finalita' che la ispirano, verificando, nel silenzio del  legislatore
delegante  sullo  specifico  tema,  che  le  scelte  del  legislatore
delegato non siano in contrasto  con  gli  indirizzi  generali  della
medesima. I principi posti dal legislatore  delegante  costituiscono,
poi, non soltanto base  e  limite  delle  norme  delegate,  ma  anche
strumenti  per  l'interpretazione   della   loro   portata   e   tali
disposizioni devono essere lette, fintanto  che  sia  possibile,  nel
significato compatibile con detti principi, i quali,  a  loro  volta,
vanno interpretati alla luce  della  ratio  della  legge  delega.  La
delega legislativa non esclude ogni discrezionalita' del  legislatore
delegato, che puo' essere piu' o meno ampia in relazione al grado  di
specificita' dei criteri fissati nella legge  delega.  Pertanto,  per
valutare se il legislatore delegato abbia ecceduto  tali  margini  di
discrezionalita'  occorre  individuare  la  ratio  della  delega  per
verificare se la norma delegata sia con questa  coerente.  L'art.  76
Cost. non osta, infatti, all'emanazione di norme che rappresentino un
ordinario sviluppo e, se del  caso,  un  completamento  delle  scelte
espresse dal legislatore delegante, poiche' deve  escludersi  che  la
funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera  scansione
linguistica   delle   previsione   stabilite   dal   primo;   dunque,
nell'attuazione della delega  e'  possibile  valutare  le  situazioni
giuridiche da regolamentare  ed  effettuare  le  conseguenti  scelte,
nella fisiologica attivita' di riempimento che  lega  i  due  livelli
normativi (in questi termini Trib. Firenze ord. 78/2013). 
    Orbene, l'art. 3 comma 8 decreto legislativo n.  23/2011  prevede
la sostituzione della pattuizione tra le parti del canone  con  altro
imperativamente stabilito,  sostituzione  che  opera  solo  in  senso
favorevole al conduttore, poiche' se il contratto prevede  un  canone
inferiore a quello  che  deriva  dalla  triplicazione  della  rendita
catastale resta valido il canone pattuito tra le parti. La  norma  e'
finalizzata, da un lato, a scoraggiare il proprietario  dall'omettere
la  registrazione  del  contratto   e,   dall'altro,   a   rafforzare
l'interesse del conduttore alla registrazione, ancorche' tardiva, con
il premio della riduzione del canone. 
    Di contro, nessun articolo della legge delega (2, 11, 12, 13,  21
e 26) contiene un principio che possa giustificare l'adozione, con il
decreto legislativo, delle sanzioni previste nel comma 8 dell'art.  3
decreto legislativo n. 23/2011. Alcuni  di  essi  sono  completamente
estranei alla materia del comma 8, in particolare gli artt. 11, 12  e
13 che riguardano  'principi  e  criteri  direttivi'  rispettivamente
concernenti il finanziamento delle funzioni  di  comuni,  province  e
citta' metropolitane, il coordinamento e l'autonomia di entrate degli
enti locali e l'entita' ed il riparto di fondi  perequativi  per  gli
enti locali. L'art. 2 comma 2, pur se ispirato a garantire agli  enti
locali  un  adeg-uato  e  piu'  proporzionale  livello   di   entrata
tributaria, non puo' dirigere l'attivita' legislativa delegata fino a
modificare  un  regolamento  di  interessi  privati  (anche   perche'
l'entrata tributaria dell'ente locale e' in  ogni  caso  assicurata).
L'art.  26,  infine,  pur  contenendo  un  riferimento  al  contrasto
all'evasione  fiscale,  riguarda  forme  collaborative   degli   enti
pubblici, banche dati ed  accertamenti  incrociati;  inoltra,  se  si
volesse  individuare  in  tale   ultimo   articolo   l'ambito   della
legislazione delegata in cui si esplica l'art.  3  comma  8,  non  si
comprenderebbe il motivo per cui tale ultima previsione  si  applichi
solo alle locazioni ad uso abitativo (anche  quelle  ad  uso  diverso
sono  fiscalmente  rilevanti  e  sotto  tale  profilo  la  previsione
contrasterebbe con l'art. 3 Costituzione).