P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione
Prima) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 2999/2013 e non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 135, co. 1, lett. q), dell'art. 13, co. 4, e dell'art. 15,
co. 2, del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificati dall'art. 1, del
d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, nei termini e per le ragioni
esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24
e 111 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio ministri e che sia comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10
luglio 2013.
Il Presidente: Mastrocola
L'estensore: Buonauro