P. Q. M. 
 
    Pronunciando in sede di rinvio  dalla  Corte  di  cassazione:  in
merito alle richieste di riesame proposte nell'interesse di P. A., di
S. M. e di A. A. con atti depositati rispettivamente  il  4  dicembre
2012, il 5 dicembre 2012 e il 7 dicembre  2012,  avverso  l'ordinanza
del 23 novembre  2012  con  la  quale  il  Giudice  per  le  indagini
preliminari presso il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti
dei medesimi indagati le misure cautelari della custodia in carcere. 
    Visti gli articoli 1 legge cost. 9 febbraio  1948,  n.  1,  e  23
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della  Costituzione,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  309,  comma  9
c.p.p., nella parte in cui esclude che il Tribunale del riesame possa
annullare l'ordinanza cautelare nelle ipotesi di nullita' per difetto
di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza di cui all'art.  292,
comma 2, lettera c) c.p.p. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti. 
    Dispone la notifica della presente ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  comunicata  al  Presidente
della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Cosi' deciso in Brescia, addi' 29 ottobre 2013 
 
                       Il Presidente: Mocciola 
 
 
                                      Il Giudice est.: Medioli Devoto