P. Q. M. Pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione: in merito alle richieste di riesame proposte nell'interesse di P. A., di S. M. e di A. A. con atti depositati rispettivamente il 4 dicembre 2012, il 5 dicembre 2012 e il 7 dicembre 2012, avverso l'ordinanza del 23 novembre 2012 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti dei medesimi indagati le misure cautelari della custodia in carcere. Visti gli articoli 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, comma 9 c.p.p., nella parte in cui esclude che il Tribunale del riesame possa annullare l'ordinanza cautelare nelle ipotesi di nullita' per difetto di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292, comma 2, lettera c) c.p.p. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti. Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Brescia, addi' 29 ottobre 2013 Il Presidente: Mocciola Il Giudice est.: Medioli Devoto