P. Q. M. 
 
    Visti  gli  artt.  134  della   Costituzione;   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della  legge  dell'11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  per
contrasto con gli articoli 3, 36 collima 1, 38 comma 2, e  53  Cost.,
nonche' con il combinato disposto degli art. 3,  36  e  38,  Cost.  e
combinato disposto degli artt. 2,  23,  53  Cost.,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  del   comma   25   dell'art.   24   del
decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in  legge  n.
214/2011, nella parte in cui prevede  che  «in  considerazione  della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e'  riconosciuta,
per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento  minimo  INPS,
nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo  superiore
a tre volte il trattamento minimo INPS e  inferiore  a  tale  limite,
incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  ai
sensi del presente comma,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato». 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, con gli atti e con la  prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo
1953,  n. 87  (ex  artt.  1  e  2   del   regolamento   della   Corte
costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del  giudizio  per  la
fattispecie oggetto della presente rimessione. 
    Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. 
    Cosi deciso in Palermo, li' 6 novembre 2013 
 
                    Il Giudice del lavoro: Ardito