IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2012, proposto da Marika Santisi e Francesco Santisi, rappresentati e difesi dal'avv. Mario Caldarera, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Jelo, in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 26; Contro: il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora, in Catania, via Aloi n. 46; la Prefettura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina n. 149; l'Area Coordinamento Tributaria - Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina. Nei confronti di Societa' Crescenti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Marcello Siracusano e Gianclaudio Puglisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfio Lo Vecchio, in Catania, via G. D'Annunzio, 62. Per l'annullamento, previa misura cautelare: della determinazione dirigenziale n. 21 del 7 giugno 2012 avente ad oggetto l'indizione di gara per l'aggiudicazione del comparto 5° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399; dell'allegato avviso di gara; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese le note prot. 150665 e 150692 del 15 giugno 2012, la delibera di GM n. 680/2010, le determinazioni dirigenziali n. 17 del 15 aprile 2011 e n. 43 del 14 settembre 2011, l'avviso di deposito atti del 9 novembre 2011 e la nota della Prefettura (di data e numero non conosciuti) di comunicazione del mancato pervenimento di reclami ed opposizioni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, della Prefettura di Messina e della societa' Crescenti Costruzioni S.r.l.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, relativi alla procedura per aggiudicazione di compatto edilizio ai sensi del D.Lg. Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, relativo alla ricostruzione dopo il terremoto di Messina del 1908, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473. Affida il ricorso ai seguenti motivi: 1. Erronea applicazione del D.Lg. Lgt. 1399/1917; violazione e falsa applicazione della LR 71/78; eccesso di potere per carenza, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorieta' ed irrazionalita' dell'azione amministrativa, illogicita' ed ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Con il primo motivo si lamenta anzitutto la non vigenza del decreto ed il suo superamento ad opera della LR 71/78, che avrebbe disciplinato l'istituto del compatto edificatorio nell'ambito dell'ordinamento locale siciliano; in subordine, il Comune avrebbe dovuto prima procedere ad espropriare l'area ai sensi della legge 865/1971, e quindi assegnarla mediante gara; sarebbe quindi assente la delibera del Consiglio comunale di formazione e delimitazione del compatto; inoltre l'ultima variante al PRG comunale avrebbe eliminato, per l'area di cui si tratta, la perimetrazione in isolati e comparii del cd. "Piano Borzi'", necessaria per le procedure di assegnazione in applicazione del D.Lg. Lgt. 1399/1917; laddove infine si ritenessero tali procedure ancora applicabili, parte ricorrente chiede la rimessione alla Corte costituzionale del D.Lg. Lgt. 1399/1917; 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lg. Lgt. 1399/1917; violazione e falsa applicazione delle garanzie partecipative procedimentali; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicita' ed ingiustizia manifesta: a) incompetenza (il decreto del 1917 prevederebbe la competenza della Giunta municipale); b) non ci sarebbe accordo fra i proprietari del consorzio; c) non vi sarebbe stata nessuna partecipazione, cio' che avrebbe inciso sulla possibilita' di precisare l'inesattezza della inclusione nel V comparto di una porzione del fabbricato identificato, al foglio 218, part. 3, che invece non ricadrebbe in tale comparto. Il Comune di Messina e la societa' controinteressata si sono costituiti, spiegando difese. Il ricorso non puo' essere deciso senza sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L. Lgt. 1399/1917, nonche' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L. Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Il D.L. Lgt. 1399/1917 e' stato infatti inserito nell'allegato 1 al DL 22 dicembre 2008, n. 200, contenente le disposizioni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, «...sono o restano abrogate...»; successivamente, e' stato inserito nell'allegato 2, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (cd. decreto "salvaleggi"), contenente le disposizioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, «Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...». Questa Sezione II interna aveva gia' avuto modo di esprimere dubbi, con le sentenze 5 settembre 2012, numeri 2087 e 2099, con riferimento alla perdurante vigenza del D.L. Lgt. 1399/1917, «... in ragione della irragionevolezza dell'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini della gestione dell'attuale assetto urbanistico...»; in tali casi, tuttavia, in ragione del difetto di legittimazione di parte ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale e' risultata non rilevante ai fini della decisione del giudizio. Nel presente giudizio, invece, la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante. Da un lato infatti, osta ad una decisione di questo Giudice nel senso di ritenere abrogato il D.L. Lgt. 1399/1917, sia il dato formale di cui al decreto legislativo 179/2009, sia l'orientamento stabile assunto dalla giurisprudenza. Infatti, la giurisprudenza ha continuato, anche a distanza di tempo dalla emanazione del D.L. Lgt. 1399/1917, e pur dopo la promulgazione della LR 71/1978, a ritenere applicabile il D.L. Lgt. 1399/1917 alla formazione dei compatti della citta' di Messina ed alla conseguente espropriazione degli immobili compresi in tali comparti (Cass. civ., SU, 12 gennaio 1988, n. 133; Cass. civ., 3 dicembre 1990, n. 11552; CGARS, 28 gennaio 1993, n. 8). Proprio l'esistenza di tale "diritto vivente", in aggiunta al dato formale di cui al decreto legislativo 179/2009, impedisce, sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, di pervenire ad una decisione che ritenga abrogato il D.L. Lgt. 1399/1917. D'altro lato, occorre rimarcare come una delle censura contenute nel primo motivo di ricorso (secondo cui l'ultima variante al PRG comunale avrebbe eliminato, per l'area di cui si tratta, la perimetrazione in isolati e comparti del cd. "Piano Borzi'", necessaria per le procedure di assegnazione in applicazione del D.Lg. Lgt. 1399/1917) ed il secondo motivo di ricorso presuppongano l'attuale vigenza del D.L .Lgt. 1399/1917, non potendo cosi' essere delibati prima della pronuncia della Corte costituzionale. Il Collegio ritiene quindi che debba essere sollevata questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L. Lgt. 1399/1917 (rientranti nel Titolo II, Capo II, Sezione III, § II, rubricato Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina), nonche' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L. Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, per i seguenti motivi. 1. Eccesso di potere legislativo per irragionevolezza. L'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini della gestione dell'attuale assetto urbanistico appare irragionevole, in considerazione della natura temporanea ed "a termine" delle norme di natura emergenziale, del grande lasso di tempo trascorso dalla emanazione del D.L. Lgt. 1399/1917 ad ora, del mutato assetto urbanistico ed edilizio della Citta' di Messina e degli intervenuti mutamenti dell'ordinamento giuridico. Infatti, se e' pur vero che «...Di fronte ad una situazione d'emergenza (...) Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza...» (Corte Cost. 1° febbraio 1982, n. 15), e' altrettanto vero che la ratio emergenziale non puo' essere utilizzata per consentire una deroga sine die alla legislazione ordinaria (sul punto, in tema di ordinanze di protezione civile, recentemente, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 26 novembre 2012, n. 9754). Sotto tale profilo, non appare condivisibile quanto dedotto dal Comune resistente, secondo cui la ratio della formazione dei comparti della citta' di Messina prevista dagli art. 124 e ss. del D.L. Lgt. 1399/1917 sarebbe da ricercare «...in esigenze di ricostruzione legate ai luoghi (...) finalizzate ad una piu' agevole formazione dei comparti (...) Conseguentemente, la norma deve ritenersi vigente fino a quando non abbia potuto portare ad esaurimento la propria funzione, con riguardo alla porzione di territorio da edificare...» (memoria depositata il 2 novembre 2012, pag. 3): le esigenze di snellimento degli iter procedurali (dovute essenzialmente alla elisione di adempimenti procedurali che la legislazione successiva in materia di comparti - art. 23, della legge 1150/1942 e art. 11, della LR 71/1978 - ha ritenuto di dover prevedere, nonche' alla elisione delle garanzie partecipative che costituiscono oggi un principio generale dell'ordinamento) non possono essere ragione sufficiente a derogare sine die la legislazione ordinaria e le forme di garanzia da essa poste. Peraltro, a dimostrazione della natura temporanea del D.L. Lgt. 1399/1917, occorre ricordare che l'art. 1, della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, stabiliva che «Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, puo', con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli fletti degli articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8, del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio»; tale termine e' stato prorogato dapprima al 15 aprile 1966 dall'art. 1, della legge 25 gennaio 1962, n. 25, e quindi al 31 dicembre 1970 dalla legge 9 agosto 1967, n. 771; la stessa legge 771/1967 e' stata poi abrogata dall'art. 24 del DL 25 giugno 2008, n. 112 (cd. "taglia-leggi"). Ne' a diversa valutazione puo' indurre la circostanza, introdotta in giudizio dal Comune resistente e dalla societa' controinteressata, della sottrazione all'effetto abrogativo del D.L. Lgt. 1399/1917 di cui all'art. 2, comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata a mezzo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (cd. decreto "salvaleggi"). Infatti, tale effetto sottrattivo appare operato non in conseguenza di una valutazione in concreto della attuale vigenza del D.L. Lgt. 1399/1917, ma in considerazione del disposto di cui all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n. 246, secondo cui «...Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute (..) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico...». Di una valutazione in concreto non vi e' infatti traccia; inoltre, il D.L. Lgt. 1399/1917 e' collocato nell'allegato 2, al decreto legislativo 179/2009, in cui sono contenute le disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...» (cosi' l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009); diversamente, nell'allegato 1 sono collocate «...le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore...» (cosi' l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 179/2009). Si deve quindi ritenere che la sottrazione all'effetto abrogativo sia avvenuta non in conseguenza di una valutazione di indispensabilita' operata dal legislatore, ma in adempimento del disposto del citato art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n. 246. 2. Violazione dell'art. 14, comma 1, lettere f) ed s), dello Statuto della Regione Siciliana, costituzionalizzato con L. Cost. 2/1948. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere f ed s), dello Statuto della Regione Siciliana, questa ha competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, in materia di urbanistica e di espropriazioni per pubblica utilita'. La Regione Siciliana ha disciplinato, a mezzo dell'art. 11 della LR n. 71/1978, la materia della formazione dei comparti, con previsioni che sono radicalmente diverse da quelle degli artt. 124 e ss. del D.L. Lgt. 1399/1917. Orbene, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare la «... naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione...» (sentenza 1° luglio 2005, n. 249, con richiami di giurisprudenza), e che «...sotto un aspetto generale, e' evidente che la potesta' legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessita' di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben puo' una legge regionale dettare una disciplina diversa da quella nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati dall'art. 117 Cost. ovvero dagli Statuti speciali...» (sentenza 29 aprile 1982, n. 82). Ne consegue che la sopravvenuta LR 27 dicembre 1978, n. 71, che all'art. 11 ha disciplinato la formazione dei comparti, avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile anche alla formazione dei comparti della citta' di Messina. Ne' a diversa decisione avrebbe potuto indurre, dato il lungo lasso di tempo intercorso e l'esaurimento della sua funzione emergenziale, il carattere di specialita' del D.L. Lgt. 1399/1917 rispetto alla norma generale di cui al citato art. 11. Tuttavia, in proposito, come gia' esposto, il diritto vivente ha ritenuto la perdurante vigenza del D.L. Lgt. 1399/1917, circostanza che ha impedito di ritenere applicabile alla vicenda la normativa regionale. 3. Con riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009: violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega. Come gia', esposto nell'ambito del primo motivo, la sottrazione all'effetto abrogativo del D.L. Lgt. 1399/1917 di cui all'art. 2, comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata a mezzo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, appare basata, in considerazione della collocazione del D.L. Lgt. 1399/1917. nell'allegato 2, al decreto legislativo 179/2009 (in cui sono contenute le disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...»), e non nell'allegato 1 (in cui sono collocate «...le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore...»), non su una valutazione in concreto della indispensabilita' della permanenza in vigore del D.L. Lgt. 1399/1917, ma in considerazione del disposto di cui all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n. 246, secondo cui «... Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute (...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico...». Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009; prevede che «... Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200; convertito, con modificazioni; dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni...». Il richiamo all'art. 14, comma 14, della legge delega, contenuto nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009, rende tale art. 1, comma 2 - nella parte in cui sottrae il D.L. Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 - affetto da un ulteriore vizio, autonomo rispetto a quelli gia' esposti nei motivi precedenti. Dispone infatti il citato art. 14, comma 14, della legge 246/2005: «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20, della legge 15 manzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche, se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (...) b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete...». L'esaurimento della funzione emergenziale del D.L. Lgt. 1399/1917; nonche' la sua obsolescenza, alla luce del tempo trascorso, secondo quanto gia' esposto nel primo motivo, avrebbero quindi dovuto impedire la sottrazione all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Per quanto esposto, il ricorso non puo' essere deciso senza sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L. Lgt. 1399/1917, nonche' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L. Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che il Collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.