Il Tribunale Amministrativo Regionale Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2012, proposto da Paolina Landi, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, in Catania, via Milano n. 42/A; Contro il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora, in Catania, via Aloi n. 46; Nei confronti di Crescenti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Marcello Siracusano e Gianclaudio Puglisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfio Lo Vecchio, in Catania, via G. D'Annunzio n. 62; Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della determinazione dirigenziale del Comune di Messina n. 20 del 6 giugno 2012 avente ad oggetto l'indizione di gara per l'aggiudicazione del comparto 4° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399; della determinazione dirigenziale n. 21 del 7 giugno 2012 avente ad oggetto l'indizione di gara per l'aggiudicazione del comparto 5° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399; delle determinazioni dirigenziali del Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina n. 16 e 17 del 15 aprile 2011, di approvazione degli atti di stima degli immobili ricadenti nei citati comparti. 4° e 5°; di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e di Crescenti Costruzioni srl; Vista la sentenza 9 ottobre 2013, n. 2416, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il terzo motivo di ricorso, ed ha rinviato l'esame dei motivi 1 e 2 all'esito della questione di costituzionalita' che sarebbe stata sollevata con separato provvedimento; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, relativi alla procedura per aggiudicazione di due comparti edilizi ai sensi del D.L.Lgt. 1399/1927 sulla ricostruzione dopo il terremoto di Messina. Affida il ricorso ai seguenti motivi: 1) Incostituzionalita' del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. Parte ricorrente, in via preliminare, chiede la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente la vigenza attuale e costituzionalita' del citato decreto 1399, per: a) l'irragionevolezza dell'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini della gestione dell'attuale assetto urbanistico; b) la violazione dell'art. 42 della Costituzione, secondo cui la proprieta' puo' essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale, mentre il ricorso al decreto n. 1399/1917 permetterebbe l'espropriazione in difetto di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilita' per consentire, in concreto, solo il soddisfacimento di un interesse immobiliare privatistico del soggetto che acquisirebbe per il tramite di procedura espropriativa il terreno edificabile; c) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendovi una disparita' di trattamento tra soggetti da espropriare ai sensi del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, e soggetti, meglio garantiti, da espropriare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; d) la violazione delle competenze legislative ed amministrative previste dalla Carta Costituzionale in materia urbanistica ed edilizia e dallo Statuto della Regione Sicilia, secondo cui questa ha competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, proprio in materia di espropriazioni per pubblica utilita', esercitata, in materia di compatti, a mezzo della LR n. 71/1978; e) in ragione dell'orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 1569/2008 del 4 settembre 2008, secondo cui lo speciale procedimento espropriativo previsto nel D.L.Lgt. n. 1399/1917 e sfociante nell'assegnazione del comparto non sarebbe compatibile con il procedimento di opposizione alla stima contemplato dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, cio' che si concreterebbe in una violazione del diritto di difesa previsto dalla Costituzione. 2) Violazione dell'art. 23 della legge n. 1150/1942. Con note entrambe del 15 giugno 2012, prot. n. 150614 e n. 150641, il Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina ha trasmesso alla ricorrente copia delle impugnate determinazioni dirigenziali n. 20 del 6 giugno 2012 e n. 21 del 7 giugno 2012, senza tuttavia che cio' sia stato preceduto da alcun avviso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150/1942, che deve ritenersi integrare l'art. 124 del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, nella parte in cui impone al Sindaco, una volta formato il comparto edificatorio, di invitare i proprietari a dichiarare se intendano procedere da soli o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area, invito che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, costituirebbe un presupposto necessario per poter procedere alla gara. 3) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Le impugnate determinazioni dirigenziali del Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina n. 16 e 17 del 15 aprile 2011, con cui e' stata approvata la stima degli immobili dei comparti, sarebbero illegittime per non essere stata assicurata la partecipazione della ricorrente al relativo procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Parte ricorrente evidenzia anche come il Tribunale di Messina, adito in sede di opposizione alla stima in occasione di altra procedura espropriativa avrebbe ritenuto, con sentenza n. 1569/2008 del 4 settembre 2008, che lo speciale procedimento espropriativo previsto nel D.L.Lgt. n. 1399/1917 e sfociante nell'assegnazione del comparto non fosse compatibile con il procedimento di opposizione alla stima contemplato dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli interessati, quindi, qualora non potessero nemmeno partecipare al procedimento amministrativo dal quale scaturiscono le stime degli immobili da mettere a gara ai sensi del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, si troverebbero privi di tutela giuridica per quanto concerne il loro legittimo interesse ad ottenere un adeguato indennizzo a seguito di espropriazione. Con sentenza parziale 9 ottobre 2013, n. 2416, questa Sezione II interna ha rinviato l'esame dei motivi 1 e 2 all'esito della questione di costituzionalita' che sarebbe stata sollevata con separato provvedimento, ed ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il terzo motivo. In relazione al primo motivo, ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i profili di illegittimita' costituzionale dedotti da parte ricorrente con riferimento alla violazione dell'art. 42 ed alla violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il Collegio ritiene quindi condivisibili alcuni profili di illegittimita' costituzionale dedotti con il primo motivo, ritenendo che il ricorso non possa essere deciso senza sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nonche' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L.Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Il D.L.Lgt. 1399/1917 e' stato infatti inserito nell'allegato 1 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, contenente le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, «... sono o restano abrogate...»; successivamente, e' stato inserito nell'allegato 2 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (cd. decreto «salvaleggi»), contenente le disposizioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, «Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...». Questa Sezione II interna aveva gia' avuto modo di esprimere dubbi, con le sentenze 5 settembre 2012, numeri 2087 e 2099, con riferimento alla perdurante vigenza del D.L.Lgt. 1399/1917; «... in ragione della irragionevolezza dell'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini della gestione dell'attuale assetto urbanistico...»; in tali casi, tuttavia, in ragione del difetto di legittimazione di parte ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale e' risultata non rilevante ai fini della decisione del giudizio. Nel presente giudizio, invece, la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante. Da un lato infatti, osta ad una decisione di questo Giudice nel senso di ritenere abrogato il D.L.Lgt. 1399/1917, sia il dato formale di cui al decreto legislativo n. 179/2009, sia l'orientamento stabile assunto dalla giurisprudenza. Infatti, la giurisprudenza ha continuato, anche a distanza di tempo dalla emanazione del D.L.Lgt. 1399/1917, e pur dopo la promulgazione della L.R. n. 71/1978, a ritenere applicabile il D.L.Lgt. 1399/1917 alla formazione dei comparti della citta' di Messina ed alla conseguente espropriazione degli immobili compresi in tali comparti (Cass. civ., SU, 12 gennaio 1988, n. 133; Cass. civ., 3 dicembre 1990, n. 11552; CGARS, 28 gennaio 1993, n. 8). Proprio l'esistenza di tale «diritto vivente», in aggiunta al dato formale di cui al decreto legislativo n. 179/2009, impedisce, sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, di pervenire ad una decisione che ritenga abrogato il D.L.Lgt. 1399/1917. D'altro lato, occorre rimarcare come con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 23 della legge n. 1150/1942, che nella sua prospettazione dovrebbe ritenersi integrare l'art. 124 del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, nella parte in cui impone al Sindaco, una volta formato il compatto edificatorio, di invitare i proprietari a dichiarare se intendano procedere da soli o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area. Il motivo presuppone l'attuale vigenza del D.L.Lgt. 1399/1917; non puo' quindi essere delibato prima della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale concernente la vigenza attuale e la legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399. Il Collegio ritiene quindi che debba essere sollevata questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L.Lgt. 1399/1917 (rientranti nel Titolo II, Capo II, Sezione III, paragrafo II, rubricato Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina), nonche' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L.Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, per i seguenti motivi. 1. Eccesso di potere legislativo per irragionevolezza. L'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini della gestione dell'attuale assetto urbanistico appare irragionevole, in considerazione della natura temporanea ed «a termine» delle norme di natura emergenziale, del grande lasso di tempo trascorso dalla emanazione del D.L.Lgt. 1399/1917 ad ora, del mutato assetto urbanistico ed edilizio della Citta' di Messina e degli intervenuti mutamenti dell'ordinamento giuridico. Infatti, se e' pur vero che «...Di fronte ad una situazione d'emergenza (...) Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza...» (Corte cost. 1° febbraio 1982, n. 15), e' altrettanto vero che la ratio emergenziale non puo' essere utilizzata per consentire una deroga sine die alla legislazione ordinaria (sul punto, in tema di ordinanze di protezione civile, recentemente, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 26 novembre 2012, n. 9754). Sotto tale profilo, non appare condivisibile quanto dedotto dal Comune resistente, secondo cui la ratio della formazione dei comparti della citta' di Messina prevista dagli art. 124 e ss. del D.L.Lgt. 1399/1917 sarebbe da ricercare «...in esigenze di ricostruzione legate ai luoghi (...) finalizzate ad una piu' agevole formazione dei comparti (...) Conseguentemente, la norma deve ritenersi vigente fino a quando non abbia potuto portare ad esaurimento la propria funzione, con riguardo alla porzione di territorio da edificare...» (memoria depositata il 2 novembre 2012, pagg. 2 e 3): le esigenze di snellimento degli iter procedurali (dovute essenzialmente alla elisione di adempimenti procedurali che la legislazione successiva in materia di compatti - art. 23 della legge 1150/1942 e art. 11 della LR 71/1978 - ha ritenuto di dover prevedere, nonche' alla elisione delle garanzie partecipative che costituiscono oggi un principio generale dell'ordinamento) non possono essere ragione sufficiente a derogare sine die la legislazione ordinaria e le forme di garanzia da essa poste. Peraltro, a dimostrazione della natura temporanea del D.L.Lgt. 1399/1917, occorre ricordare che l'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, stabiliva che «Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, puo', con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio»; tale termine e' stato prorogato dapprima al 15 aprile 1966 dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, e quindi al 31 dicembre 1970 dalla legge 9 agosto 1967, n. 771; la stessa legge 771/1967 e' stata poi abrogata dall'art. 24 del DL 25 giugno 2008, n. 112 (cd. «taglia-leggi»). Ne' a diversa valutazione puo' indurre la circostanza, introdotta in giudizio dal Comune resistente e dalla societa' controinteressata, della sottrazione all'effetto abrogativo del D.L.Lgt. 1399/1917 di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata a mezzo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (cd. decreto «salvaleggi»). Infatti, tale effetto sottrattivo appare operato non in conseguenza di una valutazione in concreto della attuale vigenza del D.L.Lgt. 1399/1917, ma in considerazione del disposto di cui all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n. 246, secondo cui «...Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute ( ...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico ...». Di una valutazione in concreto non vi e' infatti traccia; inoltre, il D.L.Lgt. 1399/1917 e' collocato nell'allegato 2 al decreto legislativo n. 179/2009, in cui sono contenute le disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...» (cosi' l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009); diversamente, nell'allegato 1 sono collocate «...le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore...» (cosi' l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 179/2009). Si deve quindi ritenere che la sottrazione all'effetto abrogativo sia avvenuta non in conseguenza di una valutazione di indispensabilita' operata dal legislatore, ma in adempimento del disposto del citato art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n. 246. 2. Violazione dell'art. 14, comma 1, lettere f) ed s), dello Statuto della Regione Siciliana, costituzionalizzato con L. Cost. 2/1948. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere f) ed s), dello Statuto della Regione Siciliana, questa ha competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, in materia di urbanistica e di espropriazioni per pubblica utilita'. La Regione Siciliana ha disciplinato, a mezzo dell'art. 11 della LR n. 71/1978, la materia della formazione dei comparti, con previsioni che sono radicalmente diverse da quelle degli artt. 124 e ss. del D.L.Lgt. 1399/1917. Orbene, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare la «... naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione...» (sentenza 1° luglio 2005, n. 249, con richiami di giurisprudenza), e che «... sotto un aspetto generale, e' evidente che la potesta' legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessita' di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben puo' una legge regionale dettare una disciplina diversa da quella nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati dall'art. 117 Cost. ovvero dagli Statuti speciali...» (sentenza 29 aprile 1982, n. 82). Ne consegue che la sopravvenuta LR 27 dicembre 1978, n. 71, che all'art. 11 ha disciplinato la formazione dei comparti, avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile anche alla formazione dei comparti della citta' di Messina. Ne' a diversa decisione avrebbe potuto indurre, dato il lungo lasso di tempo intercorso e l'esaurimento della sua funzione emergenziale, il carattere di specialita' del D.L.Lgt. 1399/1917 rispetto alla norma generale di cui al citato art. 11. Tuttavia, in proposito, come gia' esposto, il diritto vivente ha ritenuto la perdurante vigenza del D.L.Lgt. 1399/1917, circostanza che ha impedito di ritenere applicabile alla vicenda la normativa regionale. 3. Con riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009: violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega. Come gia' esposto nell'ambito del primo motivo, la sottrazione all'effetto abrogativo del D.L.Lgt. 1399/1917 di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata a mezzo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, appare basata, in considerazione della collocazione del D.L.Lgt. 1399/1917 nell'allegato 2 al decreto legislativo n. 179/2009 (in cui sono contenute le disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...»), e non nell'allegato 1 (in cui sono collocate «...le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore...»), non su una valutazione in concreto della indispensabilita' della permanenza in vigore del D.L.Lgt. 1399/1917, ma in considerazione del disposto di cui all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005, n. 246, secondo cui «...Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute (...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico ...». Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009, prevede che «... Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni...». Il richiamo all'art. 14, comma 14, della legge delega, contenuto nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009, rende tale art. 1, comma 2 - nella parte in cui sottrae il D.L.Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 - affetto da un ulteriore vizio, autonomo rispetto a quelli gia' esposti nei motivi precedenti. Dispone infatti il citato art. 14, comma 14, della legge 246/2005: «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del temine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (...) b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete...». L'esaurimento della funzione emergenziale del D.L.Lgt. 1399/1917, nonche' la sua obsolescenza, alla luce del tempo trascorso, secondo quanto gia' esposto nel primo motivo, avrebbero quindi dovuto impedire la sottrazione all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Per quanto esposto, i motivi 1 e 2 non possono essere decisi senza sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L.Lgt. 1399/1917, nonche' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L.Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che il Collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.