P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1° e 17°, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, nonche' dell'art. 16, comma 1°, del d.1. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, per contrasto con gli arti. 2, 3, 35, 36, 39 e 53 della Costituzione; sospende il giudizio e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Roma, 27 novembre 2013 II giudice: Fedele