P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1° e 17°,
del d.l.  n.  78/2010,  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.
122/2010, nonche' dell'art.  16,  comma  1°,  del  d.1.  n.  98/2011,
convertito nella legge n. 111/2011, per contrasto con gli arti. 2, 3,
35, 36, 39 e 53 della Costituzione; 
        sospende il giudizio  e  dispone  la  trasmissione  immediata
degli atti alla Corte costituzionale; 
        manda alla Cancelleria per la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' per la comunicazione della stessa al  Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
 
          Roma, 27 novembre 2013 
 
                         II giudice: Fedele