P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, visti gli arti. 134 Cost. e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento
agli artt. 2 e 24 della Costituzione:
1) della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il
recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della
consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di
Giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la
giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da
crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice
adito, «iure imperii»dal Terzo Reich;
2) dell'art. 1 della legge n. 848 del 17 agosto 1957, nella
parte in cui recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il
giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte
Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del
giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione
della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro
l'umanita', commessi «iure imperii» dal Terzo Reich, almeno in parte
nel territorio italiano;
3) dell'art. 1 della legge n. 5/2013 nella parte in cui
obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte
Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo
del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella
cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini
contro l'umanita' commessi «iure imperii» dal Terzo Reich nel
territorio italiano.
Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Si provvede a deposito telematico con firma digitale.
Firenze, 21 gennaio 2014
Il Giudice: Minniti