P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale,  in  relazione  all'art.   117   Cost.,
dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei  ministri  ed  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
        Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del  giorno  9
gennaio 2014. 
 
                     Il Presidente f.f.: Branca 
 
 
                                                   L'estensore: Greco