P.Q.M. Letti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 117 Cost., dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014. Il Presidente f.f.: Branca L'estensore: Greco