P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge regionale della Lombardia n. 17 del 2012, riguardante l'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste che sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione, per violazione degli artt. 3, 48, comma. 2, 51, 121 e 122 Cost.; Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2013. Il Presidente: Bini L'estensore: De Vita