P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  24,  della  legge
regionale della Lombardia n. 17 del 2012, riguardante  l'attribuzione
di un  premio  di  maggioranza  alle  liste  che  sono  collegate  al
candidato  eletto  alla  carica  di  Presidente  della  Regione,  per
violazione degli artt. 3, 48, comma. 2, 51, 121 e 122 Cost.; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la
presente sentenza sia notificata alle parti in causa e al  Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia e comunicata al Presidente del
Consiglio Regionale della Lombardia. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese. 
        Cosi deciso  in  Milano  nella  camera  di  consiglio  dell'8
ottobre 2013. 
 
                         Il Presidente: Bini 
 
 
                                                 L'estensore: De Vita