P. Q. M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trenta
(Sezione Unica) dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 87, primo comma, lett. h, del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L
"Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali", in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3 e 67 della
Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e rinvia ogni definitiva
statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del
promosso giudizio incidentale di costituzionalita', ai sensi degli
artt. 79 ed 80 del codice del processo amministrativo.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta
regionale e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 30
gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente;
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore;
Alma Chiettini, Consigliere.
Il Presidente: Pozzi
L'Estensore: Stevanato