P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  di  Trenta
(Sezione Unica) dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 87, primo comma, lett. h, del  D.P.Reg.  1.2.2005,  n.  1/L
"Approvazione  del  testo   unico   delle   leggi   regionali   sulla
composizione  ed  elezione   degli   organi   delle   amministrazioni
comunali", in relazione agli artt. 1, secondo comma,  3  e  67  della
Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e   rinvia   ogni   definitiva
statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite  all'esito  del
promosso giudizio incidentale di costituzionalita',  ai  sensi  degli
artt. 79 ed 80 del codice del processo amministrativo. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente  della  Giunta
regionale e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della  stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
      Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno  30
gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati: 
      Armando Pozzi, Presidente; 
      Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore; 
      Alma Chiettini, Consigliere. 
 
                        Il Presidente: Pozzi 
 
 
                                               L'Estensore: Stevanato