P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta). Visto l'art. 9 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva ex ufficio la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 1983 n. 78 , in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Costituzione, laddove riserva il riconoscimento della indennita' di immersione e la sua effettiva determinazione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello in possesso di analogo brevetto e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio, dei vigili del Fuoco. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Segreteria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Segreteria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati Angelo Scafuri, Presidente, Anna Pappalardo, Consigliere, estensore, Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario. Il Presidente: Angelo Scafuri L'estensore: Anna Pappalardo