P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione
Quarta). 
    Visto l'art. 9 della Costituzione, nonche' l'art. 23  della legge
11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni ulteriore decisione in rito,  in
merito e sulle spese; Ritenuta la rilevanza della questione e la  non
manifesta   infondatezza,   solleva   ex   ufficio    la    questione
d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 1983  n.  78  ,  in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Costituzione,  laddove  riserva  il
riconoscimento della indennita' di  immersione  e  la  sua  effettiva
determinazione esclusivamente al personale delle Forze armate  e  non
anche a quello in possesso di analogo brevetto e svolgente  identiche
mansioni di soccorso e salvataggio, dei vigili del Fuoco. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della  Segreteria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della Segreteria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed
alle parti in causa, nonche' la  comunicazione  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Napoli nella Camera di consiglio  del  giorno  27
novembre  2013  con  l'intervento  dei  magistrati  Angelo   Scafuri,
Presidente,  Anna  Pappalardo,   Consigliere,   estensore,   Fabrizio
D'Alessandri, Primo Referendario. 
 
                    Il Presidente: Angelo Scafuri 
 
 
                    L'estensore: Anna Pappalardo