P. Q. M. Il Tribunale di Firenze, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11.3.1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione: 1) della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich; 2) dell'art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanita', commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano; 3) dell'art. 1 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanita' commessi "iure imperi" dal Terzo Reich nel territorio italiano. Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Si provvede a deposito telematico con firma digitale. Firenze, 21 gennaio 2014 Il Giudice: Minniti