IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO 
                     SEZIONE STACCATA DI PESCARA 
                           (Sezione Prima) 
 
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero  di  registro
generale  251  del  2013,  proposto  da:    Provincia   di   Pescara,
rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Gallo, Nunzia Napolitano, con
domicilio eletto presso Bruno Gallo in Pescara, piazza Duca  D'Aosta,
31;  contro  Regione  Abruzzo,  rappresentata  e  difesa  per   legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  domiciliata  in  L'Aquila,
via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; per l'accertamento  dell'obbligo
della Regione Abruzzo di garantire un contributo pari  al  50%  della
spesa sostenuta dalla Provincia di Pescata per i servizi di  supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con  handicap
o in situazioni di svantaggio svolti dall'Ente  ricorrente  dall'anno
2007 ad oggi;  nonche'  per  la  condanna  della  Regione  stessa  al
pagamento del suddetto contributo. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott.
Massimiliano  Balloriani  e  uditi  per  le  parti   l'avv.   Barbara
Chiaversoli, su delega dell'avv. Bruno  Gallo  per  l'Amministrazione
ricorrente,  l'avv.  distrettuale  dello  Stato  Luigi  Simeoli   per
l'Amministrazione regionale resistente; 
 
                             Motivazioni 
 
1. - La questione sottoposta al Giudice rimettente. 
    Con il ricorso in epigrafe, la Provincia di Pescara ha chiesto la
dichiarazione dell'obbligo della Regione Abruzzo di corrisponderle il
contributo pari al 50% della spesa necessaria e documentata  per  gli
interventi di cui all'art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n.
78 del 1978, come modificata dalla successiva legge regionale  n.  15
del 1998, sostenuta dalla  medesima  Provincia  per  il  trasporto  e
assistenza degli alunni in situazione di handicap, dal 2006 al 2013. 
    Piu' in particolare,  ai  sensi  dell'art.  5-bis  cit.,  «1.  Le
Province esercitano le funzioni indicate dal d.lgs. n. 111/1998, art.
139, comma 1, lettera c) e della L.R. n. 11 /1999, art. 79, comma  2,
lettera b), inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione  per  gli  alunni  con  handicap  o  in  situazione  di
svantaggio. 
    2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti: 
        trasporto degli studenti  in  situazione  di  handicap  o  di
svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore; 
        assistenza scolastica qualificata agli  studenti  di  cui  al
precedente punto. 
    3. Entro il 30 giugno di ogni anno,  le  Province  deliberano  ed
inviano alla Giunta  regionale  il  Piano  degli  interventi  per  il
diritto allo studio degli studenti in situazione  di  handicap  o  di
svantaggio che  frequentano  l'istruzione  scolastica  superiore,  da
realizzare nell'anno solare successivo, sulla base  delle  necessita'
riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate  dal
genitore dello studente che si inscrive per la prima volta  al  grado
di istruzione secondaria superiore. 
    4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma,  devono
essere chiaramente indicati: 
        il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di
trasporto di cui al comma 2; 
        i chilometri di percorrenza; 
        il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di
assistenza scolastica qualificata. 
    5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le  Province  trasmettono
alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' svolte  nell'anno
precedente con allegati: 
        i prospetti di informazione statistica, per ciascun  Istituto
Scolastico o di Formazione  Professionale,  raggruppati  per  ciascun
Comune della Provincia; 
        un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i  servizi
di cui al comma 2. 
    6. Le Province erogano  ai  Comuni  le  somme  necessarie  per  i
servizi di cui al comma 2 come segue: 
        per il servizio di trasporto, ai Comuni  di  residenza  degli
studenti in situazione di handicap o di svantaggio; 
        per il servizio di assistenza qualificata, ai Comuni  ove  ha
sede la Scuola o Istituto di istruzione superiore». 
    Ai sensi del successivo art. 6 comma 2-bis, «Per  gli  interventi
previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale garantisce, nei  limiti
della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali  leggi  di
bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,  un  contributo
del 50% della spesa  necessaria  e  documentata  dalle  Province;  la
restante parte viene garantita da ciascuna provincia». 
    Sulla base di tali previsioni normative, la Provincia di  Pescara
ha approvato e trasmesso annualmente (dal 2006 al 2012) alla  Regione
Abruzzo i piani degli interventi di cui all'art. 5-bis,  relazionando
poi per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attivita' svolte. 
    A fronte di cio' la Regione ha erogato, per le varie  annualita',
finanziamenti  per  somme  inferiori  a  quelle   documentate   dalla
Provincia di Pescara. 
    Pertanto,  secondo   quest'ultima,   le   somme   ancora   dovute
ammonterebbero ad euro 1.775.968,04. 
    La Regione Abruzzo, dal suo canto, ha depositato in giudizio  una
relazione nella quale non si contestano  affatto  gli  importi  delle
somme spese dall'Amministrazione Provinciale ne' il  merito  di  esse
(cosi' come cio' non  e'  avvenuto  all'atto  dei  singoli  pagamenti
parziali), ma solo la circostanza che, in virtu'  dell'art.  6  comma
2-bis, della  legge  regionale  abruzzese,  la  Giunta  regionale  e'
obbligata a garantite il contributo del 50% delle  spese  documentate
dalla Provincie, solo «nei limiti  della  disponibilita'  finanziaria
determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente
capitolo di spesa». 
    In sostanza, il contributo regionale teso a rendere effettivo  il
diritto degli alunni disabili ai servizi di  trasporto  e  assistenza
scolastica sarebbe del  tutto  aleatorio  e  rimesso  ad  atipiche  e
indefinite esigenze finanziarie di bilancio. 
    Si osserva inoltre che gli atti con cui  annualmente  sono  stati
erogati i contributi non sono mai  stati  impugnati  dalla  Provincia
ricorrente, sicche' essi dovrebbero oggi essere inoppugnabili. 
    La  Provincia  ricorrente,  viceversa,  rileva  che  il   mancato
finanziamento del 50% delle spese effettuate nel tempo ha determinato
un  indebitamento  tale  da  parte  della  Provincia  stessa  che  ha
comportato e comportera' anche per il futuro una  drastica  riduzione
dei servizi  per  gli  studenti  disabili,  molti  dei  quali  quindi
rimarranno  senza  assistenza  specialistica  e  senza   servizi   di
trasporto, e cio' in violazione del principio secondo cui  i  diritti
all'assistenza  degli  alunni  disabili  non  sono   finanziariamente
condizionati. 
2. - Sulla giurisdizione del Giudice amministrativo. 
    Le  parti  non  sollevano  alcuna  questione  di   giurisdizione,
tuttavia, essendo la medesima  rilevabile  d'ufficio,  il  rimettente
ritiene di doverla esaminare ex professo. 
    Ad avviso del Collegio, sussiste  la  giurisdizione  del  Giudice
amministrativo adito, ai sensi dell'art. 133  lett.  c)  del  c.p.a.,
atteso che si verte su aspetti organizzativi e sui limiti  dei  fondi
da destinare all'attuazione di un «servizio pubblico». 
    Nel caso in esame, difatti, non v'e' questione solo  patrimoniale
di mero inadempimento di obblighi  predeterminati,  ma  e'  coinvolta
all'origine l'interpretazione dei limiti in cui spetta alla  pubblica
Amministrazione assumere i costi e la gestione del servizio pubblico;
cioe' garantite lo  svolgimento  ed  il  finanziamento  del  servizio
stesso, attraverso la provvista di fondi necessari. 
    In buona  sostanza  la  vicenda  in  esame  riguarda  la  pretesa
inerente i limiti della provvista finanziaria necessaria a far fronte
agli obblighi di servizio pubblico, e quindi  coinvolge  direttamente
il  profilo  organizzativo   del   servizio,   sulla   scorta   della
essenzialita' degli apporti finanziari allo scopo del  raggiungimento
di finalita'  di  interesse  collettivo  (cfr.  Consiglio  di  Stato,
sentenza n. 6489 del 2004; Tar Napoli, sentenza n. 2134 del 2011 e la
giurisprudenza ivi richiamata;  atteso  che  non  sono  in  questione
pretese  afferenti  la  spettanza  di  contributi  di  servizio  gia'
predeterminati, ma si tratta di verificare quali sono i limiti  entro
cui il servizio pubblico, con i  conseguenti  oneri  economici,  deve
essere assunto ed assicurato). 
    Come  chiaramente  evidenziato  dal  Consiglio  di  Stato   (cfr.
sentenza  cit.  n.  6489  del  2004),  la  provvista  finanziaria  e'
concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di
finanziamento la stessa possibilita' di esistenza: pena l'astrattezza
e l'inutilita' della nozione, non puo' esistere servizio pubblico  se
non esiste il correlato finanziamento che lo rende  possibile,  donde
l'essenzialita'   di   quest'ultimo   in   ragione   della    stretta
interdipendenza tra servizio e provvista; e da cio' consegue  che  la
controversia  sulla  mancata  erogazione  dei  mezzi  finanziari  per
l'espletamento del servizio inerisce, per  sua  stessa  natura,  alla
materia dei pubblici servizi. 
    Cio'  premesso,  in  conformita'  a  quanto  statuito  da   Corte
costituzionale n. 204 del 2004, una volta che si e' accertato che  la
causa in esame verte su questioni attinenti profili pubblicistici  di
organizzazione  e  finanziamento  del  servizio  pubblico,  essa   e'
attratta alla giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo,
oggi ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., a  prescindere  dalla  natura
vincolata o meno del potere esercitato. 
3. - Sull'ammissibilita' del ricorso. 
    Con   riferimento   alla   dedotta   questione   della   presunta
inoppugnabilita' degli atti di stanziamento e di  pagamento  adottati
di anno in  anno  dalla  Regione  resistente,  per  la  loro  mancata
tempestiva impugnazione  da  parte  della  Provincia  ricorrente,  e'
appena il caso di osservare  che  essi  sono  meri  atti  preordinati
all'adempimento di un obbligo e quindi non sono funzionalmente idonei
ne' preordinati a incidere, limitandola,  sulla  correlata  posizione
giuridica di pretesa. 
    E  con  cio'  non  si  contraddicono  le  premesse  in  tema   di
giurisdizione, atteso che la situazione  giuridica  soggettiva  della
quale la  Provincia  ha  chiesto  tutela  in  questa  sede,  pur  non
attenendo ad un comune rapporto  debito/credito  di  diritto  civile,
trova pur  sempre  il  suo  riconoscimento  in  specifiche  norme  di
relazione che regolano i rapporti  tra  Regione  ed  Enti  locali  in
materia di servizio pubblico del trasporto degli alunni disabili,  ed
e'  pertanto   ascrivibile   alla   categoria   delle   «obbligazioni
pubbliche», perche' si verte, da un lato, in tema di attribuzione  di
fondi  pubblici   in   diretta   connessione   con   il   necessitato
raggiungimento di finalita' di interesse collettivo,  dall'altro,  in
manifestazioni di autonomia finanziaria  degli  enti  pubblici  e  di
funzioni organizzativo-contabili. 
    L'autoritativita' della posizione  della  Regione,  pertanto,  si
riverbera solo sull'impianto organizzativo  funzionale  del  servizio
pubblico e non direttamente nei  rapporti  di  finanziamento  con  la
Provincia (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6489 del 2004). 
    In sostanza, se e' vero che gli  atti  della  Regione  sono  meri
riconoscimenti o dinieghi di debiti, e  quindi  non  soggiacciono  ai
termini decadenziali di impugnazione nell'ambito della  giurisdizione
esclusiva;  essi  tuttavia  incidono  in  via  immediata  e   diretta
sull'organizzazione ed effettivita' del servizio pubblico. 
4. - Sulla rilevanza della questione di Costituzionalita'. 
    Come si e' esposto nel paragrafo in cui si descrive la  questione
sottoposta al Giudice rimettente, la Regione resistente non  contesta
gli importi delle somme spese e richieste dalla Provincia ricorrente;
ne' le parti pongono in contestazione la  circostanza  che  la  legge
regionale  citata  preveda   un   preciso   limite   all'obbligo   di
finanziamento, pari al 50% delle spese documentate e richieste. 
    Ne  consegue,  con  tutta  evidenza,  che  l'unica  questione  da
risolvere e' quella della vigenza ed operativita' dell'art.  6  comma
2-bis della legge regionale abruzzese n. 78 del 1978, nella parte  in
cui prevede che, per gli  interventi  previsti  dall'art.  5-bis,  la
Giunta  regionale  garantisce  un  contributo  del  50%  della  spesa
necessaria e  documentata  dalle  Province  solo  «nei  limiti  della
disponibilita'  finanziaria  determinata  dalle  annuali   leggi   di
bilancio e iscritta sul pertinente  capitolo  di  spesa»,  mentre  la
restante parte viene garantita da ciascuna Provincia. 
    Nel senso che, ove, in accoglimento della presente  ordinanza  di
rimessione,  la  Corte  Costituzionale   ritenesse   illegittima   ed
annullasse la previsione di  legge  in  esame,  nella  parte  in  cui
condiziona a generiche e indefinite  disponibilita'  finanziarie,  il
finanziamento regionale; il ricorso dovrebbe essere accolto. 
    Viceversa esso dovrebbe essere respinto. 
5. - Sulla illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  comma  2-bis
della L.R. Abruzzo n. 78 del 1978, per contrasto con l'art. 38  della
Costituzione, commi 3 e 4, a  mente  dei  quali  «Gli  inabili  ed  i
minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed  istituti
predisposti o integrati dallo Stato»; e per contrasto con  l'art.  10
della Costituzione, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con  disabilita',  adottata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata  in  vigore
sul piano internazionale  il  3  maggio  2008  e  ratificata  e  resa
esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui  art.  24
statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto  delle  persone
con disabilita' all'istruzione». 
    Ad un esame sommario, la norma di  cui  all'art.  6  comma  2-bis
della L.R. Abruzzo n. 78 del 1978 si limita solo a ripartire tra  due
enti territoriali l'onere del servizio di  assistenza  agli  studenti
disabili. 
    In realta', condizionando il finanziamento del  50%  delle  spese
gia' sostenute dalle Provincie (e approvate o comunque non contestate
dalla Regione, secondo il paradigma di cui all'art. 5-bis della legge
regionale n. 78 del 1978) a  generiche  e  indefinite  previsioni  di
bilancio regionale, viene a realizzare  una  situazione  per  cui  le
Provincie  stesse  non  possono  contare  su  tale   percentuale   di
finanziamento in modo sistematico e certo, ma il rimborso parziale di
quanto speso  diviene  una  posta  aleatoria  e  incerta,  totalmente
rimessa a scelte finanziarie arbitrarie della Regione, niente affatto
orientate da una predeterminata scala di valori e  beni-interessi  da
soddisfare. 
    In  tal  modo,  l'effettivita'  del  diritto  allo  studio  degli
studenti  disabili,  previsto  dalla  Costituzione,  viene  viceversa
rimessa  dalla  legge  regionale  n.  78  del   1978   ad   arbitrari
stanziamenti  di  bilancio  di  anno   in   anno   decisi   dall'Ente
territoriale. 
    Sicche',  in  sostanza,  nulla  vieta,  e  non  e'  neanche  dato
sindacare, che, ad  esempio,  un  anno,  nel  bilancio  regionale  di
previsione  (che  segue  solitamente   l'approvazione   della   legge
finanziaria regionale), non  siano  stanziate  le  somme  sufficienti
perche'  si  ritenga  di   destinarle   ad   esempio   a   spese   di
rappresentanza; oppure a spese di promozione dei prodotti locali;  in
ogni caso a tutela di beni interessi che non godono di  tutela  piena
ed  incondizionata  come  il  diritto  allo  studio  degli   studenti
disabili. 
    In sostanza,  cosi'  come  congegnata,  la  disposizione  di  cui
all'art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978 considera
le spese per i contributi alle Provincie per il servizio di trasporto
degli alunni disabili come spese non obbligatorie, proprio in  quanto
non e' previsto in misura fissa il contributo regionale del 50%. 
    Da cio' consegue che, nella legge con cui annualmente si  approva
il bilancio di previsione regionale, le unita' previsionali  di  base
che comprendono indistintamente anche tali contributi possono  essere
arbitrariamente ridotte negli stanziamenti  a  cio'  destinati  senza
alcun limite di legge  predeterminato,  e  la  cui  violazione  possa
essere sindacata. 
    Non solo, ma e' anche possibile che nuove leggi di spesa, le piu'
disparate, possano essere coperte, ai sensi  dell'art.  27  comma  c)
della legge regionale n. 3 del 2002, a carico o mediante riduzione di
disponibilita' formatesi nel corso  dell'esercizio  riguardanti  tali
spese, proprio perche' di natura non obbligatoria. 
    Quindi, in quanto  spese  non  obbligatorie,  quantomeno  non  in
misura fissa, i contributi regionali per il  trasporto  dei  disabili
possono essere ridotti gia' nella fase amministrativa  di  formazione
delle unita' previsionali di base, senza che di cio'  vi  sia  alcuna
evidenza o limite idoneo a  dare  effettivita'  ai  diritti  previsti
dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto. 
    Non  e'  necessaria  quindi  alcuna   legge   (tantomeno   quella
finanziaria annuale) per ridurre tali contributi, che rientrano cosi'
indistintamente tra le spese non obbligatorie,  rimesse  alla  scelta
delle Autorita' amministrative. 
    Ad  esempio   meramente   orientativo,   come   si   evince   dai
provvedimenti di liquidazione adottati di anno in anno dalla  Regione
Abruzzo - del tutto immotivati quanto ad un giudizio di  comparazione
tra l'esigenza di equilibrio finanziario e la tutela dei diritti  dei
disabili  all'educazione  -,  per   l'esercizio   finanziario   2008,
risulterebbero stanziati in bilancio  1.400.000,00  per  l'attuazione
dell'art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978,  quindi
le Provincie hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale  del
39% (invece che  del  50%)  delle  somme  spese;  per  il  successivo
esercizio finanziario 2009, sono stati  stanziati  in  bilancio  solo
700.000,00, quindi le Provincie hanno ottenuto un cofinanziamento  di
poco inferiore al 18%; nel 2011  la  percentuale  e'  stata  del  26%
circa; nel 2012 il 22% circa. 
    Ne', ad avviso del Collegio, si potrebbe obiettare che in realta'
la norma in esame, nel  prevedere  il  finanziamento  regionale,  non
intenderebbe condizionare negativamente lo svolgimento  del  servizio
da parte delle Provincie, poiche' nulla vieterebbe, in  ipotesi,  che
le stesse provvedano con proprie risorse per la restante parte,  come
del resto prevede espressamente la legge. 
    E' evidente che tale affermazione travalicherebbe  l'oggetto  del
giudizio, atteso che, da un lato, la scelta, a monte, di un  concorso
della Regione nel finanziamento del servizio di  trasporto  e'  stata
gia'  compiuta  dal  legislatore  e  non  e'  qui   in   discussione,
dall'altro, se v'e' stata una previsione di cofinanziamento  si  deve
presumere che essa sia stata valutata come necessaria e non superflua
(anche in una considerazione globale delle  risorse  complessivamente
trasferite alle Provincie), sicche' non si puo' affatto postulare che
tale finanziamento non condizioni affatto l'effettiva esecuzione  del
servizio di assistenza e trasporto degli alunni disabili, ritenendolo
a tal fine un dato del tutto neutro ed irrilevante; a pena di restare
su un piano del tutto astratto e non aderente alla realta' dei fatti. 
    Del resto, nel presente giudizio la Regione non contesta  affatto
la circostanza, dedotta dalla Provincia di Pescara,  secondo  cui  il
mancato finanziamento  regionale,  nella  misura  prevista  del  50%,
determinerebbe, di fatto, una impossibilita' per la Provincia  stessa
a far fronte al servizio in favore degli alunni disabili e  quindi  a
sospenderlo per molti di essi. 
    Si deve assumere come dato incontestato, pertanto, la circostanza
che,  condizionando  detto  finanziamento,   in   quanto   non   reso
obbligatorio in misura fissa e determinata, a generiche ed immotivate
scelte di mera allocazione di fondi, la norma della  legge  regionale
in questione ha finito per condizionare a tali scelte,  arbitrarie  e
immotivate, il diritto degli alunni disabili a fruire dei servizi  di
trasporto  scolastico,   senza   alcun   criterio   precostituito   a
salvaguardia  della   effettivita'   del   diritto   alla   frequenza
scolastica,  anche  in  caso  di   disabilita'   non   fronteggiabili
autonomamente dalle famiglie. 
    Potrebbe quindi accadere,  come  del  resto  si  evidenzia  dalle
percentuali di finanziamento che sono state erogate negli  anni,  che
pur restando in  ipotesi  il  numero  dei  alunni  disabili  un  dato
costante (se non in crescita), il  finanziamento  del  servizio  puo'
essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di  anno  in  anno,
rendendo del tutto variabile ed inattendibile  la  continuita'  e  la
pianificazione dell'organizzazione del servizio stesso da parte delle
Provincie,  con  intuibili  ripercussioni  sull'organizzazione  delle
famiglie e sulla possibilita' di queste di poter scegliere  soluzioni
alternative per assicurare la frequenza scolastica dei propri figli. 
    Sulla illegittimita' di  una  scelta  di  tal  genere,  la  Corte
costituzionale si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 80 del 2010,
con  la  quale  si  e'  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art.  2,  comma  413,  della  legge  24  dicembre  2007, n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui ha  fissato
un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti  di  sostegno;
nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 414, della
legge n. 244 del 2007, nella parte in cui ha escluso la possibilita',
gia' contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.  449,  di  assumere
insegnanti di  sostegno  in  deroga,  in  presenza  nelle  classi  di
studenti con disabilita' grave, una volta esperiti gli  strumenti  di
tutela previsti dalla normativa vigente. 
    A tal fine, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto
del  disabile   all'istruzione   si   configura   come   un   diritto
fondamentale, la cui fruizione  e'  assicurata  ai  disabili  proprio
attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a  garantire  ai
portatori di  handicap  la  frequenza  degli  istituti  d'istruzione»
(richiamando a tal fine Corte costituzionale,  sentenza  n.  215  del
1987). 
    Piu' in particolare, nella sentenza n.  80  del  2008,  la  Corte
costituzionale ha  evidenziato  che,  benche'  il  legislatore  nella
individuazione delle misure necessarie a  tutela  dei  diritti  delle
persone disabili goda di discrezionalita' (da  ultimo,  ex  plurimis,
sentenze a 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del  2009),  tuttavia
detto potere discrezionale non  ha  carattere  assoluto  e  trova  un
limite nel «[...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per
gli interessati» (sentenza n. 251 del 2008 che richiama  sentenza  n.
226 del 2000), che puo' essere inteso quale limite  invalicabile  per
l'intervento normativo discrezionale del legislatore. 
    Ad  avviso  del  Collegio,  dalle  considerazioni  svolte   nella
sentenza n. 80 del 2008, anche alla luce  del  motivo  di  rimessione
ritenuto fondato, si deve ritenere che, nell'ambito  di  tale  nucleo
invalicabile,  debbano  senz'altro  collocarsi  tutti  gli  strumenti
attraverso  i  quali  e'  reso  effettivo  il  diritto   fondamentale
all'istruzione del disabile grave, vale a dire non solo le misure  di
sostegno  scolastico  ma  anche  quelle,  parimenti  essenziali,   di
assistenza integrativa e di trasporto (quest'ultimo appunto affidato,
ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, art. 139 comma 1,  proprio  alle
Province). 
    Sicche', anche per il trasporto degli alunni disabili, dovrebbero
valere le conclusioni  raggiunte  dalla  sentenza  n.  80  del  2008,
trattandosi  di  servizi  che  senz'altro  devono  tenere  in  debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui  e'  affetta
la persona de qua, e che spesso sono l'ultimo presidio  per  favorire
la partecipazione degli alunni al percorso educativo. 
    In ogni caso, la legge regionale qui sospettata di illegittimita'
costituzionale   non   distingue   le   posizioni   non    altrimenti
fronteggiabili dalle famiglie, come nucleo da salvaguardare al di la'
di ogni esigenza di bilancio, garantendo almeno  per  esse  certezza,
obbligatorieta' e stabilita' del finanziamento. 
    Del resto,  anche  le  previsioni  dichiarate  costituzionalmente
illegittime dalla sentenza n. 80 del 2008 della Corte  costituzionale
erano evidentemente dettate da esigenze di bilancio, sicche', sebbene
implicitamente,  la  Corte  appare  aver  affermato  che  il   nucleo
invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo di diritto allo
studio e all'educazione degli alunni disabili e' tale anche a  fronte
di esigenze finanziarie e di bilancio, e quindi  tale  nucleo  minimo
non e' finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. 
    Difatti, nel giudizio nel quale e' stata sollevata  la  questione
di costituzionalita', culminata con  la  sentenza  n.  80  del  2008,
l'Amministrazione ha sostenuto (richiamando le sentenze  della  Corte
costituzionale  in  tema  di  diritto   alla   salute,   cfr.   Corte
costituzionale sentenza n. 432 del 2005, n.  306  del  2008)  che  il
diritto del disabile ad ottenere un insegnamento di sostegno  sarebbe
condizionato  nella  sua  concreta  attuazione  dalle  disponibilita'
finanziarie dello Stato che vengono a cio' destinate  dal  Parlamento
con atti eminentemente politici. 
    Nel caso di specie, in modo del  tutto  analogo,  il  legislatore
regionale, con la disposizione della cui legittimita'  costituzionale
qui si dubita, ha rimesso al mero arbitrio delle autorita'  regionali
di finanziare o  meno  il  servizio  di  assistenza  e  trasporto  ai
disabili, senza salvaguardare il nucleo minimo di tutela il cui venir
meno comporterebbe senz'altro la elisione del diritto allo  studio  e
all'educazione. 
    Non v'e' alcuna contestazione, del resto, sulla  circostanza  che
il trasporto sia stato  effettuato  a  cura  delle  Provincie,  nella
vicenda in esame, in casi in cui esso fosse  proprio  necessario  per
assicurare la frequenza degli alunni. 
    Ne' la Regione contesta  che  le  Provincie,  come  dalle  stesse
dedotto espressamente in giudizio, non riescano piu'  a  fare  fronte
alle esigenze reali del territorio senza il  finanziamento  regionale
nella misura del 50%. 
    In altri termini, pure in tal caso, il legislatore (questa  volta
regionale) ha inteso considerare assolutamente recessivo,  di  fronte
ad un immediato risparmio di spesa, anche il nucleo incomprimibile di
tutela del  diritto  allo  studio  degli  alunni  disabili  (in  tale
termini, cfr. l'ordinanza n. 230 del 2009 del CGA  con  la  quale  e'
stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale,  cui  e'
seguita la sentenza n. 80 del 2008 della Corte costituzionale). 
    Anche in tal caso, non si e' valutato  che  per  fronteggiare  le
esigenze  di  bilancio  la  Regione  Abruzzo  potrebbe  avere   altre
alternative, mentre, almeno in alcuni casi, per gli studenti disabili
non si prospetterebbero alternative, sicche' pur volendo porre  sullo
stesso piano costituzionale il bene-interesse allo  studio  e  quello
all'equilibrio della finanza pubblica, dalla disciplina regionale qui
censurata  risulta  una  sproporzione   di   tutela   a   favore   di
quest'ultimo, che e' ritenuto sempre prevalente anche quanto potrebbe
essere perseguito con altre misure non incisive sul primo e  finanche
nelle ipotesi in cui si giungerebbe in tal modo ad  elidere  in  modo
significativo il diritto allo studio, non potendo fruire il  disabile
di altri mezzi di trasporto adeguati alla propria disabilita'. 
    Per  tutte  le   considerazioni   suesposte   la   questione   di
costituzionalita' appare rilevante e  non  manifestamente  infondata,
atteso che la norma  di  cui  all'art.  6  comma  2-bis  della  legge
regionale  n.  78  del  2008,  dando   indeterminata,   aprioristica,
immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio
di bilancio, non assicura un adeguata,  stabile  e  certa  tutela  al
diritto all'educazione e istruzione degli alunni disabili  gravi  che
necessitano  del  trasporto  per  la  frequenza  scolastica;  occorre
pertanto rimettere la questione alla Corte costituzionale sospendendo
la pronuncia nel presente giudizio.