per questi motivi, Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane, la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva, nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art.12 comma 2-bis decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella parte in cui esclude, in relazione alle condanne per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso d.lvo, la concedibilita' della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro; 2) dell'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella parte in cui condiziona l'accesso all'istituto dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. alla preventiva estinzione dei debiti tributari; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in La Spezia in data 3 dicembre 2013. Il Giudice: dr. Mario De Bellis