per questi motivi, 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane, la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva, nei termini dianzi indicati, questione  di  legittimita'
costituzionale: 
        1) dell'art.12 comma 2-bis decreto legislativo 10 marzo  2000
n. 74 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138,  convertito  con
modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella  parte  in
cui esclude, in  relazione  alle  condanne  per  taluno  dei  delitti
previsti  dagli  articoli  da  2  a  10  dello   stesso   d.lvo,   la
concedibilita' della  sospensione  condizionale  della  pena  di  cui
all'articolo  163  del  codice  penale  nei  casi  in  cui  ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:  a)  l'ammontare  dell'imposta
evasa  sia  superiore  al  30  per  cento  del  volume  d'affari;  b)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro; 
        2) dell'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto
con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella
legge 14 settembre 2011  n.  148),  nella  parte  in  cui  condiziona
l'accesso all'istituto dell'applicazione della pena di  cui  all'art.
444 c.p.p. alla preventiva estinzione dei debiti tributari; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri,  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in La Spezia in data 3 dicembre 2013. 
 
                   Il Giudice: dr. Mario De Bellis