P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  commi  10,
2-bis, 17 e 21 in parte qua, del  d.l.  n.  78/2010,  convertito  con
modificazioni in legge n. 122/2010; nonche'  dell'art.  16,  comma  1
lett. b) e c),  del  d.l.  n.  98/2011,  convertito  nella  legge  n.
111/2011, per contrasto  con  gli  artt.  2,  3,  35,  36,  39  della
Costituzione; 
        sospende il giudizio  e  dispone  la  trasmissione  immediata
degli atti alla Corte costituzionale; 
        manda alla Cancelleria per la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' per la comunicazione della stessa al  Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
          Ravenna, addi' 28 febbraio 2014 
 
                         Il Giudice: Riverso