IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 
                     Sezione staccata di Catania 
                          (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato la  presente  ordinanza,  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3743  del  2011,  proposto  da  Concettina  Todato,
Mattia Giunta, Giovanni Vavassori, Santi Vavassori, Davide Vavassori,
Riccardo Vavassori, Letizia Vavassori, Margherita Galeano, Concettina
Vavassori, Manuel Vavassori, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Lanfranchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca
Merulla, in Catania, via Umberto 200; 
    Contro la  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di
Messina,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via  Vecchia
Ognina,  149;  il  comune  di  Messina,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, non costituito; 
    Nei confronti di Madonna Nuova S.r.l. in liquidazione, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  difeso  dagli
avvocati Filippo  Marcello  Siracusano  e  Gianclaudio  Puglisi,  con
domicilio eletto presso lo studio  dell'avv.  Alfio  Lo  Vecchio,  in
Catania, via G. D'Annunzio, 62; 
    Per l'annullamento: 
        del  decreto  prot.  n.  7511/2011/2.18.43./Espropri  del  14
aprile 2011, con il quale  il  Prefetto  di  Messina  ha  pronunciato
l'espropriazione ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva
a favore della Societa' «Madonna Nuova S.r.l.» per la  riedificazione
del I° compatto dell'isolato 435 del Piano Regolatore del  comune  di
Messina; 
        del provvedimento prot. n. 23102/10/2.43.18/Espropri  del  17
settembre 2010, con il quale il Prefetto di Messina ha ordinato  alla
Societa' «Madonna Nuova S.r.l.» di versare all'Ufficio  Cassa  DD.PP.
di Messina le  indennita'  per  l'espropriazione  dei  beni  immobili
ricadenti nell'ambito del  Comparto  I°  dell'is.  435  del  P.R.  di
Messina; 
        della deliberazione del comune di  Messina  n.  1959  del  23
ottobre 1923, con la quale fu approvato  il  Piano  di  divisione  in
comparti dell'is. 435 del Piano Regolatore di Messina; 
        della deliberazione della Giunta  Municipale  del  comune  di
Messina n. 1185 in data 8 maggio 1993, con la quale furono  approvati
il piano parcellare,  la  stima  e  l'elenco  dei  beni  soggetti  ad
espropriazione ricadenti nel Comparto I° dell'isolato 435 del P.R. di
Messina; 
        del provvedimento prefettizio prot.  n.  5421/2.43.18/Sett.2°
L.P. del 28 settembre 1993, con  cui  fu  ordinato  il  deposito  del
succitato piano, dell'elenco delle ditte proprietarie  e  del  foglio
descrittivo del Comparto I dell'isolato 435 del P.R. di Messina; 
        della deliberazione n. 1406 della G.M. del comune di  Messina
con cui si e' stabilito di bandire la gara per  l'aggiudicazione  del
compatto in questione; 
        della deliberazione n. 3925 del 24 novembre 1994 della Giunta
Municipale  del  comune  di  Messina,  con  la  quale  fu  ammessa  a
partecipare alla gara, con il prezzo base di £ 496.000.000, la  ditta
«Soc. Madonna Nuova S.r.l.»; 
        del  verbale  del  Municipio  di   Messina   -   Dipartimento
Patrimonio, datato 1° dicembre 1994,  e  relativi  allegati,  con  il
quale il predetto comparto  fu  aggiudicato  alla  «Societa'  Madonna
Nuova S.r.l.» per l'importo complessivo di £ 497.000.000; 
        della nota n. 3003 del 26 giugno 1995 del comune di Messina -
ripartizione Legale Contenzioso Patrimonio  -  Divisione  Patrimonio,
con il quale si chiese al Prefetto di Messina di  rendere  esecutorio
il verbale di aggiudicazione e di emettere ordinanza per il  deposito
delle indennita' di esproprio; 
        della nota n. 175300 del 6 luglio 2010 del comune di  Messina
-  Area  Coordinamento  Tributaria  Dipartimento   Espropriazione   e
relativi allegati, con la quale furono trasmessi alla  Prefettura  di
Messina gli aggiornamenti e le variazioni intervenute nell'elenco dei
proprietari del comparto in  esame  e  le  relative  indennita'  loro
spettanti; 
        della nota n. 290826 del 15 novembre 2010, con  la  quale  il
dirigente  del  Dipartimento  Espropriazioni  -  Area   Coordinamento
Tributaria - Municipio di Messina, chiese l'emissione del decreto  di
esproprio degli immobili relativi al compatto in questione; 
        di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e
consequenziale a quelli espressamente impugnati o comunque  correlato
alla procedura in questione, anche se in atto non conosciuto; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  della  Prefettura  -
Ufficio Territoriale del Governo di Messina e di Madonna Nuova S.r.l.
in liquidazione; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  20  novembre  2013  il
dott. Diego  Spampinato  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Parte ricorrente impugna gli  atti  in  epigrafe,  relativi  alla
procedura per aggiudicazione di due compatti  edilizi  ai  sensi  del
D.L.Lgt. n.  1399/1927  sulla  ricostruzione  dopo  il  terremoto  di
Messina. 
    Affida il ricorso ai seguenti motivi: 
        1) Violazione degli artt. 7 della legge n. 241/1990, 8  della
L.R. n. 10/1991 e 10, 11 e 12 della legge n.  865/1971.  Non  sarebbe
stata data comunicazione di avvio  del  procedimento;  gli  impugnati
provvedimenti sarebbero  quindi  illegittimi  per  non  essere  stata
assicurata la partecipazione di parte ricorrente (o  dei  suoi  danti
causa) al relativo procedimento ammininistrativo; 
        2) Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, 1  e
2 della L.R. n.  10/1991,  97  Cost.,  127  e  133  del  D.L.Lgt.  n.
1399/1917, 23 della legge n. 1150/1942, 11 della L.R. n. 71/1978,  13
della legge n. 2359/1865, e 1 della legge n. 38/1973; violazione  del
giusto   procedimento;   inefficacia    del    vincolo    preordinato
all'esproprio e  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'.  Parte
ricorrente  deduce  l'irragionevolezza  dell'utilizzo  di  una  legge
emergenziale  di  quasi  un  secolo  fa  ai   fini   della   gestione
dell'attuale   assetto   urbanistico   nonche'   della   durata   del
procedimento amministrativo di cui si tratta, essendo trascorsi circa
15 anni fra la trasmissione al Prefetto del verbale di assegnazione e
l'ordinanza prefettizia inerente il versamento alla Cassa DD.PP.  del
prezzo complessivo risultante dalla gara; 
        3) Violazione degli artt. 23 della legge n.  1150/1942  e  11
della L.R. n. 71/1978. Le norme in materia  di  compatti  di  cui  al
citato D.L.Lgt. n. 1399/1917 avrebbero cessato di  svolgere  la  loro
funzione, essendo cessata la fase emergenziale della ricostruzione di
Messina, e dovrebbero trovare applicazione gli artt. 23  della  legge
n. 1150/1942 e 11 della L.R. n. 71/1978, non osservati nel corso  del
procedimento di cui si tratta; 
        4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto  di
istruttoria. Le indicazioni catastali non corrisponderebbero a quelle
attuali. 
    La Prefettura di Messina e la societa' controinteressata si  sono
costituiti, spiegando difese. 
    Il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere deciso  senza
sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli  da
124 a 137 compresi del D.L.Lgt. n. 1399/1917,  nonche'  dell'art.  1,
comma 2, del D.Lgs. n.  179/2009,  nella  parte  in  cui  sottrae  il
D.L.Lgt. n. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui  all'art.  2  del
D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. 
    Il D.L.Lgt. n. 1399/1917 e' stato infatti inserito  nell'allegato
1 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, contenente le  disposizioni  che,
ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  «...sono  o  restano  abrogate...»;
successivamente, e' stato  inserito  nell'allegato  2  al  D.Lgs.  1°
dicembre 2009, n.  179  (cd.  decreto  "salvaleggi"),  contenente  le
disposizioni che, ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  «Sono  sottratte
all'effetto  abrogativo  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge  22
dicembre 2008, n. 200...». 
    Questa Sezione II interna aveva  gia'  avuto  modo  di  esprimere
dubbi, con le sentenze 5 settembre 2012,  numeri  2087  e  2099,  con
riferimento alla perdurante vigenza del D.L.Lgt. n.  1399/1917,  «...
in  ragione  della  irragionevolezza  dell'utilizzo  di   una   legge
emergenziale  di  quasi  un  secolo  fa  ai   fini   della   gestione
dell'attuale assetto urbanistico...»;  in  tali  casi,  tuttavia;  in
ragione  del  difetto  di  legittimazione  di  parte  ricorrente,  la
questione di legittimita' costituzionale e' risultata  non  rilevante
ai fini della decisione del giudizio. 
    Successivamente, in altri due giudizi, con ordinanze  15  ottobre
2013, nn. 2479  e  2480,  questa  Sezione  II  interna  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a  137
compresi del D.L.Lgt. n. 1399/1917, nonche' dell'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 179/2009,  nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.Lgt.  n.
1399/1917 all'effetto abrogativo  di  cui  all'art.  2  del  D.L.  22
dicembre 2008, n. 200. 
    Anche  nel  presente  giudizio  la  questione   di   legittimita'
costituzionale appare rilevante. 
    Da un lato infatti, osta ad una decisione di questo  Giudice  nel
senso di ritenere abrogato il D.L.Lgt.  n.  1399/1917;  sia  il  dato
formale di cui al D.Lgs.  n.  179/2009,  sia  l'orientamento  stabile
assunto dalla giurisprudenza. 
    Infatti, la giurisprudenza ha continuato,  anche  a  distanza  di
tempo dalla emanazione del D.L.Lgt.  n.  1399/1917,  e  pur  dopo  la
promulgazione della L.R.  n.  71/1978,  a  ritenere  applicabile,  il
D.L.Lgt. n. 1399/1917 alla formazione dei comparti  della  citta'  di
Messina ed alla conseguente espropriazione degli immobili compresi in
tali compatti (Cass. civ., SU, 12 gennaio 1988, n. 133; Cass. civ., 3
dicembre 1990, n. 11552; CGARS, 28 gennaio 1993, n. 8). 
    Proprio l'esistenza di tale "diritto  vivente",  in  aggiunta  al
dato formale di cui  al  D.Lgs.  n.  179/2009,  impedisce,  sotto  il
profilo   della   rilevanza   della   questione    di    legittimita'
costituzionale, di pervenire ad una decisione che ritenga abrogato il
D.L.Lgt. n. 1399/1917. 
    D'altro  lato,  occorre  rimarcare  come  i  motivi  di   ricorso
presuppongano invece l'abrogazione tacita del D.L.Lgt.  n.  1399/1917
ad opera di norme successive, non potendo cosi' essere delibati prima
della pronuncia della Corte costituzionale. 
    Il Collegio ritiene quindi che debba essere  sollevata  questione
di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a  137  compresi
del D.L.Lgt. n. 1399/1917 (rientranti nel Titolo II, Capo II, Sezione
III, §  II,  rubricato  Norme  speciali  per  i  comparti  del  piano
regolatore di Messina), nonche' dell'art. 1, comma 2, del  D.Lgs.  n.
179/2009, nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.Lgt.  n.  1399/1917
all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del D.L. 22  dicembre  2008,
n. 200, per i seguenti motivi. 
1. Eccesso di potere legislativo per irragionevolezza. 
    L'utilizzo di una legge emergenziale di quasi  un  secolo  fa  ai
fini  della  gestione   dell'attuale   assetto   urbanistico   appare
irragionevole,  in  considerazione  della  natura  temporanea  ed  "a
termine" delle norme di natura  emergenziale,  del  grande  lasso  di
tempo trascorso dalla emanazione del D.L.Lgt. n.  1399/1917  ad  ora,
del mutato assetto urbanistico ed edilizio della Citta' di Messina  e
degli intervenuti mutamenti dell'ordinamento giuridico. 
    Infatti, se e' pur vero che «...  Di  fronte  ad  una  situazione
d'emergenza (...) Parlamento e Governo hanno non solo  il  diritto  e
potere, ma anche il preciso ed indeclinabile  dovere  di  provvedere,
adottando una apposita legislazione d'emergenza...» (Corte  cost.  1°
febbraio 1982, n. 15), e' altrettanto vero che la ratio  emergenziale
non puo' essere utilizzata per consentire una deroga  sine  die  alla
legislazione ordinaria (sul punto, in tema di ordinanze di protezione
civile, recentemente, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 26 novembre 2012,  n.
9754). 
    Peraltro, a dimostrazione della natura temporanea del D.L.Lgt. n.
1399/1917, occorre ricordare che l'art. 1  della  legge  11  dicembre
1952, n. 2467, stabiliva che «Il Ministro per i lavori  pubblici,  di
concerto con quello per le finanze, puo', con propri decreti, fissare
nuovi termini,  con  scadenza  non  oltre  il  15  aprile  1961,  per
1'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori  o  di
ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre  1908
e del 13 gennaio 1915, che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli
articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con  decreto-legge
luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6,  7  e  8
del  regio  decreto-legge  29  aprile  1915,  n.  582,  e  successive
modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio»;  tale  termine  e'
stato prorogato dapprima al 15 aprile 1966 dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1962, n. 25, e quindi al  31  dicembre  1970  dalla  legge  9
agosto 1967, n. 771;  la  stessa  legge  n.  771/1967  e'  stata  poi
abrogata  dall'art.  24  del  D.L.  25  giugno  2008,  n.  112   (cd.
"taglia-leggi"). 
    Ne' a diversa  valutazione  puo'  indurre  la  circostanza  della
sottrazione all'effetto abrogativo del D.L.Lgt. n. 1399/1917 di.  cui
all'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008,  n.  200,  operata  a
mezzo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179  (cd.
decreto "salvaleggi"). 
    Infatti,  tale  effetto  sottrattivo  appare   operato   non   in
conseguenza di una valutazione in concreto della attuale vigenza  del
D.L.Lgt. n. 1399/1917, ma  in  considerazione  del  disposto  di  cui
all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005,
n. 246, secondo cui «... Rimangono  in  vigore:  a)  le  disposizioni
contenute (...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe
la denominazione codice ovvero testo unico...». 
    Di una  valutazione  in  concreto  non  vi  e'  infatti  traccia;
inoltre, il D.L.Lgt. n. 1399/1917 e'  collocato  nell'allegato  2  al
D.Lgs.  n.  179/2009,  in  cui   sono   contenute   le   disposizioni
«...sottratte  all'effetto  abrogativo  di   cui   all'art.   2   del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...» (cosi' l'art. 1, comma  2,
del D.Lgs. n. 179/2009); diversamente, nell'allegato 1 sono collocate
«...le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente  al
1° gennaio 1970, anche se modificate  con  provvedimenti  successivi,
delle quali e' indispensabile  la  permanenza  in  vigore...»  (cosi'
l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009). 
    Si deve quindi ritenere che la sottrazione all'effetto abrogativo
sia   avvenuta   non   in   conseguenza   di   una   valutazione   di
indispensabilita' operata dal  legislatore,  ma  in  adempimento  del
disposto del citato art. 14, comma 17, lett. a), della  legge  delega
28 novembre 2005, n. 246. 
2. Violazione dell'art. 14, comma 1, lettere f) ed s), dello  Statuto
della Regione Siciliana, costituzionalizzato con L. Cost. n. 2/1948. 
    Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere f) ed s),  dello  Statuto
della Regione Siciliana, questa ha competenza legislativa  esclusiva,
tra l'altro, in  materia  di  urbanistica  e  di  espropriazioni  per
pubblica utilita'. 
    La Regione Siciliana ha disciplinato, a mezzo dell'art. 11  della
L.R. n. 71/1978,  la  materia  della  formazione  dei  compatti,  con
previsioni che sono radicalmente diverse da quelle degli artt. 124  e
ss. del D.L.Lgt. n. 1399/1917. 
    Orbene, la Corte costituzionale ha avuto  modo  di  affermare  la
«...naturale cedevolezza (anche  nel  momento  interpretativo)  della
legge ordinalia statale rispetto sia alle disposizioni dello  statuto
speciale che alle  relative  norme  di  attuazione...»  (sentenza  1°
luglio 2005, n. 249, con richiami di giurisprudenza), e che «...sotto
un aspetto generale, e' evidente che la  potesta'  legislativa  delle
regioni ha la sua ragion d'essere nella  necessita'  di  adattare  la
disciplina normativa alle particolari esigenze locali  e  quindi  ben
puo' una legge regionale dettare una  disciplina  diversa  da  quella
nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati  dall'art.  117  Cost.
ovvero dagli Statuti speciali...» (sentenza 29 aprile 1982, n. 82). 
    Ne consegue che la sopravvenuta L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, che
all'art. 11 ha  disciplinato  la  formazione  dei  comparti,  avrebbe
dovuto essere ritenuta applicabile anche alla formazione dei comparti
della citta' di Messina. 
    Ne' a diversa decisione avrebbe potuto  indurre,  dato  il  lungo
lasso  di  tempo  intercorso  e  l'esaurimento  della  sua   funzione
emergenziale, il carattere di specialita' del D.L.Lgt.  n.  1399/1917
rispetto alla norma generale di cui al citato art. 11. 
    Tuttavia, in proposito, come gia' esposto, il diritto vivente  ha
ritenuto la perdurante vigenza del D.L.Lgt. n. 1399/1917, circostanza
che ha impedito di ritenere applicabile  alla  vicenda  la  normativa
regionale. 
3. Con riferimento all'art. 1,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  179/2009:
violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega. 
    Come gia' esposto nell'ambito del primo  motivo,  la  sottrazione
all'effetto abrogativo del D.L.Lgt. n. 1399/1917 di cui  all'art.  2,
comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, operata a mezzo dell'art.
1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179,  appare  basata,  in
considerazione  della  collocazione   del   D.L.Lgt.   n.   1399/1917
nell'allegato 2 al D.Lgs. n.  179/2009  (in  cui  sono  contenute  le
disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui  all'art.  2
del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...»), e non  nell'allegato
1 (in cui sono collocate  «...le  disposizioni  legislative  statali,
pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate  con
provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza
in  vigore...»),  non  su   una   valutazione   in   concreto   della
indispensabilita'  della  permanenza  in  vigore  del   D.L.Lgt.   n.
1399/1917, ma in considerazione del  disposto  di  cui  all'art.  14,
comma 17, lett. a), della legge delega  28  novembre  2005,  n.  246,
secondo cui «...Rimangono in vigore:  a)  le  disposizioni  contenute
(...) in ogni  altro  testo  normativo  che  rechi  nell'epigrafe  la
denominazione codice ovvero testo unico...». 
    Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 179/2009, prevede  che
«...Sono sottratte all'effetto  abrogativo  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge   22   dicembre   2008,   n.   200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n.  9,  le  disposizioni
indicate  nell'Allegato  2  al  presente  decreto  legislativo,   che
permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti  dell'art.  14,
commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  e
successive modificazioni...». 
    Il richiamo all'art. 14, comma 14, della legge delega,  contenuto
nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.  179/2009,  rende  tale  art.  1,
comma 2 - nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.Lgt.  n.  1399/1917
all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del D.L. 22  dicembre  2008,
n. 200 - affetto da un ulteriore vizio, autonomo  rispetto  a  quelli
gia' esposti nei motivi precedenti. 
    Dispone infatti il citato art.  14,  comma  14,  della  legge  n.
246/2005: «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di  cui
al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'  di
cui all'art. 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, decreti legislativi che  individuano  le  disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: (...) b) esclusione delle  disposizioni
che abbiano esaurito la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo
contenuto normativo o siano comunque obsolete...». 
    L'esaurimento  della  funzione  emergenziale  del   D.L.Lgt.   n.
1399/1917,  nonche'  la  sua  obsolescenza,  alla  luce   del   tempo
trascorso, secondo quanto gia' esposto nel  primo  motivo,  avrebbero
quindi dovuto impedire la sottrazione all'effetto abrogativo  di  cui
all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. 
    Per quanto esposto, il  ricorso  non  puo'  essere  deciso  senza
sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli  da
124 a 137 compresi del D.L.Lgt. n. 1399/1917,  nonche'  dell'art.  1,
comma 2, del D.Lgs. n.  179/2009,  nella  parte  in  cui  sottrae  il
D.L.Lgt. n. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui  all'art.  2  del
D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, che il Collegio  ritiene,  per  quanto
esposto, rilevante e non manifestamente infondata. 
    Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  deve
quindi essere  disposta  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.