P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Sicilia,  Sezione
staccata di Catania (Sezione II interna): 
        dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa proposta
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del  D.L.Lgt.  n.
1399/1917, nonche' dell'art. 1, comma  2,  del  D.Lgs.  n.  179/2009,
nella parte in cui  sottrae  il  D.L.Lgt.  n.  1399/1917  all'effetto
abrogativo di cui all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200; 
        sospende il giudizio  in  corso,  riservando  ogni  ulteriore
decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; 
        dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  a  cura  della
Segreteria, alla Coste costituzionale; 
        ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente del  Consiglio
dei ministri e che sia comunicata  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del  giorno  20
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Veneziano, Presidente 
        Giovanni Milana, Consigliere 
        Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore 
 
                      Il Presidente: Veneziano 
 
 
                                              L'estensore: Spampinato