P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna): dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa proposta e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi del D.L.Lgt. n. 1399/1917, nonche' dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L.Lgt. n. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200; sospende il giudizio in corso, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla Coste costituzionale; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Veneziano, Presidente Giovanni Milana, Consigliere Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore Il Presidente: Veneziano L'estensore: Spampinato