P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21, comma 1, n. 1-bis e 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nella parte in cui, con scelta manifestamente irragionevole, introducono per le consultazioni del Parlamento europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, per contrasto con agli artt. 1, comma 2, 3 e 48 comma della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il procedimento in corso. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi. Venezia, 5 maggio 2014 Il Giudice: Gionfrida