P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1 legge  Cost.
9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 21, comma 1,  n.  1-bis  e  2
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nella parte in  cui,  con  scelta
manifestamente irragionevole, introducono per  le  consultazioni  del
Parlamento europeo una soglia di sbarramento per  le  liste  che  non
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il  quattro  per  cento
dei voti validi espressi, per contrasto con agli artt. 1, comma 2,  3
e 48 comma della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale, sospendendo il procedimento in corso. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al Pubblico  Ministero  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Si comunichi. 
        Venezia, 5 maggio 2014 
 
                        Il Giudice: Gionfrida