P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Terza), disponendo la sospensione del giudizio e visti gli artt.  134
Cost.; 1 L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 L. 11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei  sensi
di cui in motivazione, la questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 36 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, s.m.i.,
11 D.L. n. 216/2011, convertito in  L.  n.  14/2012,  e  12  D.L.  n.
95/2012, convertito in L. n. 135/2012, per violazione degli artt.  3,
97 e 51 Cost. nella parte in cui hanno disposto sic et simpliciter il
trasferimento del personale Anas in servizio  presso  l'Ufficio  IVCA
alla  data  del  31  maggio  2012   dapprima   all'Agenzia   per   le
Infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che a cura della Segreteria della Sezione la  presente
ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  5
febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Franco Bianchi, Presidente; 
        Francesco Brandileone, Consigliere; 
        Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Bianchi 
 
 
                                               L'estensore: Vivarelli