P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3 lettera b) e comma 4, legge n. 40/2004, in relazione agli articoli 3 e 32 Cost. e 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede quale fattispecie di reato il divieto assoluto - senza alcuna eccezione - di selezione eugenetica degli embrioni, non facendo salva l'ipotesi in cui tale condotta sia finalizzata all'impianto nell'utero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o portatori sani di malattie genetiche; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1 e comma 6, legge n. 40/2004, in relazione agli articoli 2, 3 e 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede quale fattispecie di reato il divieto assoluto - senza alcuna eccezione - di soppressione degli embrioni, non facendo salva l'ipotesi in cui tale condotta sia finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna degli embrioni affetti da malattie genetiche; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, il 3 aprile 2014 Il Presidente: Ceppaluni I Giudici: Cataldi - Mendia Redatta in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio generico, dott.ssa Luisa Vittoria Campanile.