P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza; 
    Rimette alla Corte costituzionale la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 3 lettera b) e comma 4,  legge  n.
40/2004, in relazione agli articoli 3 e  32  Cost.  e  117,  comma  1
Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede quale
fattispecie di reato il divieto assoluto - senza alcuna  eccezione  -
di selezione eugenetica degli embrioni, non facendo  salva  l'ipotesi
in cui tale condotta sia finalizzata  all'impianto  nell'utero  della
donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o portatori
sani di malattie genetiche; 
    Rimette alla Corte costituzionale la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1 e comma 6, legge n. 40/2004,  in
relazione agli articoli 2, 3 e  117,  comma  1  Cost.,  in  relazione
all'art. 8 CEDU, nella parte in  cui  prevede  quale  fattispecie  di
reato il divieto assoluto - senza alcuna eccezione - di  soppressione
degli embrioni, non facendo salva l'ipotesi in cui tale condotta  sia
finalizzata  ad  evitare  l'impianto  nell'utero  della  donna  degli
embrioni affetti da malattie genetiche; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Napoli, il 3 aprile 2014 
 
                      Il Presidente: Ceppaluni 
 
 
                                          I Giudici: Cataldi - Mendia 
    Redatta  in  collaborazione  con  il  magistrato   ordinario   in
tirocinio generico, dott.ssa Luisa Vittoria Campanile.