P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e ss. Cost., 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1  e
23, II comma e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata  ogni  altra
pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 53 comma 15 decreto legislativo
n.  165/2001  nella  versione   introdotta   dall'art.   26   decreto
legislativo n. 80/1998 laddove prevede che  «I  soggetti  di  cui  al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al  comma  11  incorrono
nella sanzione di  cui  allo  stesso  comma  9»  con  riferimento  ai
parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 76  e  77  Cost.  e
alle leggi delega nn. 59/1997 e  421/1992,  rimettendola  alla  Corte
costituzionale per la sua decisione; 
    Sospende il presente  giudizio  in  attesa  della  decisione  del
Giudice delle Leggi sulla questione prospettata; 
    Dispone che, a cura cancelleria, gli  atti  siano  immediatamente
trasmessi alla Corte costituzionale e siano eseguite  notifica  della
presente ordinanza alle parti in  causa  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento. 
        Ancona, 20 febbraio 2014 
 
                 Il Giudice: dott.ssa Arianna Sbano