P.Q.M. Visti gli artt. 134 e ss. Cost., 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, II comma e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 comma 15 decreto legislativo n. 165/2001 nella versione introdotta dall'art. 26 decreto legislativo n. 80/1998 laddove prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9» con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost. e alle leggi delega nn. 59/1997 e 421/1992, rimettendola alla Corte costituzionale per la sua decisione; Sospende il presente giudizio in attesa della decisione del Giudice delle Leggi sulla questione prospettata; Dispone che, a cura cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e siano eseguite notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, 20 febbraio 2014 Il Giudice: dott.ssa Arianna Sbano