P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione
Staccata di Reggio Calabria visto l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della
legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi
dell'art. 79 ed 80 del cpa.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Reggio Calabria nella Camera di consiglio del
giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario, Estensore
Il Presidente: Gatto Costantino
L'estensore: Fontana