P. Q. M. 
 
    La Corte  dei  conti  -  Sezione  giurisdizionale  regionale  per
l'Emilia-Romagna in funzione  di  giudice  unico  delle  pensioni  in
composizione monocratica, visti gli artt. 134 della  Costituzione;  1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della  legge  11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata,
per contrasto con gli articoli 3, 53, 36  e  38  della  Costituzione,
nonche' con l'art. 117,  primo  comma,  Cost.  per  violazione  della
Convenzione  europea  dei  diritti   dell'uomo   (art.   6,   diritto
dell'individuo alla liberta' e alla sicurezza; art.  21,  diritto  di
non  discriminazione,  che   include   anche   quella   fondata   sul
«patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani, di  condurre  una  vita
dignitosa e indipendente; art.  33,  diritto  alla  protezione  della
famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art.  34,  diritto
di accesso  alle  prestazioni  di  sicurezza  sociale  e  ai  servizi
sociali), come anche  interpretata  dalla  Corte  di  Strasburgo,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,  con
la  prova  delle  notificazioni  e  delle  comunicazioni   prescritte
nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ex artt.  1  e  2  del
regolamento  della  Corte  costituzionale   16   marzo   1956),   con
sospensione del giudizio. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Bologna, nella pubblica udienza del  giorno  26
novembre 2013-10 dicembre 2013. 
 
                         Il giudice: Pieroni