P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, non definitivamente pronunciando sul ricorso, e i motivi aggiunti, di cui in premessa, cosi' dispone: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 62-quater del d.lgs. n. 504, introdotto dall'art. 11, comma 22, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui: - ha assoggettato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione dei prodotti "succedanei dei prodotti da fumo", definiti come i "prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo"; - ha sottoposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i medesimi prodotti "ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico". 2) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 3) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; 4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Luigi Tosti, Presidente; Salvatore Mezzacapo, Consigliere; Silvia Martino, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Tosti L'estensore: Martino