Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro La Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pre tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale. Degli articoli 1, comma 1, lettera e) e 4, comma 1, lettera e), della Legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 9 giugno 2014, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 10.07.2014, per contrasto con gli articoli 3, 48, 51, 117 e 122 della Costituzione, norma interposta il Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 (spec. art. 14). Fatto In data 9 giugno 2014, sul n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e' stata pubblicata la Legge Regionale n. 8 del 6 giugno 2014, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)». Le prescrizioni contenute nella detta Legge, come meglio si precisera' in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate, come con il presente atto effettivamente le si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. Con la Legge n. 8/2014, come visto, il Legislatore regionale della Calabria ha inteso apportare delle modifiche alla Legge regionale 07.02.2005, n. 1, con la quale erano state poste norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, profondamente innovando al sistema elettorale regionale. 1.1. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 1, comma 1, lettera e) della L. n. 8/2014 ha inciso sulla previsione contenuta nell'art. 1 della L. n. 1/2005 modificandone il comma 3, il quale ora prevede che «non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse». La precedente disposizione prevedeva, invece, solamente che «non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi». 1.2. Il successivo art. 4, comma 1, lettera e) della Legge n. 8/2014 e' invece intervenuto sul testo dell'art. 4 della L.R. n. 1/2005. La norma, nel testo modificato, prevede ora quanto segue: «Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario. 1. Ai sei seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'art. 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale»; b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma e' sostituito dai seguenti: «3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)». c) il numero 4) del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)»; d) non si applica la disposizione di cui al numero 5); e) il numero 7) del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero b) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di' liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 60 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata con arrotondamento all'unita' inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»; f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1»; g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma 2. Non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108» (in grassetto sono evidenziate le modifiche introdotte sul testo originario). 1.3. Orbene, cosi' regolando la materia, il Legislatore regionale ha in realta' inciso sulle competenze statali. Esso infatti, nell'esercitare i poteri conferiti dall'art. 122 della Carta («il sistema di elezione ... del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali [e' disciplinato] con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica»), che prevede una ipotesi di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (a fronte della Legge statale n. 165/2004, significativamente intestata «disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione», che detta i principi fondamentali della materia), si e' posto, come si andra' ad illustrare in prosieguo, in evidente contrasto con le generali previsioni poste con le disposizioni di rango costituzionale che si andranno a richiamare qui di seguito. 2.1. Come visto, l'art. 1, comma 1, lettera e) della L. R. Calabria n. 8/2014, nel sostituire il comma 3 dell'art. 1 della L. Reg. n. 1/2005, ha introdotto una nuova soglia di sbarramento, prevedendo la esclusione dal riparto dei seggi per le liste che non abbiano conseguito la percentuale del 15% dei voti validi, o del 4% se facenti parte di una coalizione. Ha tuttavia consentito di inserire, nel computo del detto 15%, i voti complessivamente ottenuto dalle coalizioni nell'intera Regione. La norma appare per piu' versi incostituzionale. 2.2. E' in primo luogo evidente che la richiamata soglia di sbarramento e' stata individuata (tanto alla lettera a), quanto alla lettera b) del nuovo comma 3 della L. R. n. 1/2005) in una percentuale elevatissima di voti, ed e' tale da dar luogo, con ragionevole probabilita', ad una seria distorsione del risultato elettorale. Difatti, una quota relativamente marginale dei voti espressi concorrera' al conseguimento di un numero di seggi estremamente consistente (in percentuale, in misura certamente assai piu' elevata), e, per contro, a un rilevante numero di voti non corrispondera' il conferimento di seggio alcuno: una distorsione tra i voti espressi e i seggi assegnati, nel caso di specie, ben piu' ampia di quella che pur e' inevitabile, e in qualche misura fisiologica, in qualsiasi sistema elettorale che preveda una soglia di sbarramento atta a garantire la governabilita' (come richiesto anche dalla L. n. 165/2004), si' da concretizzare una insanabile violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e dello stesso principio di rappresentanza posto a fondamento del sistema democratico. Come noto, infatti, con regola certamente estensibile anche alle elezioni in sede locale, codesta Ecc.ma Corte ritiene pacificamente che «il sistema elettorale, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalita' legislativa, non e' esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' quando risulti manifestamente irragionevole» (cfr., tra le tante, Corte Cost., sent. n. 242/2012 e n. 107/1996; ord. n. 260/2002). L'art. 1, nella parte che oggi si impugna, inoltre, appare in contrasto con il principio di eguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione ed altresi' di quelli di uguaglianza dei cittadini e di accesso alle cariche elettive in condizioni di parita', di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione. Quanto al primo profilo, una cosi' marcata distorsione tra i voti espressi e il risultato finale in termini di seggi risultanti, quale quella prevista dalla legge che si censura, finisce con il conferire ad una parte dei voti espressi un valore sostanzialmente «diverso» rispetto agli altri voti (che, in seguito al superamento della soglia, contribuiscono alla elezione di un candidato). La misura dei voti «irrilevanti», per come prevista dalla disposizione censurata, potenzialmente assai elevata, e' tale da portare ad un sostanziale squilibrio in termini di «eguaglianza» dei voti, e pertanto ad un contrasto con il principio sancito dal comma 2 dell'art. 48 della Carta, e addirittura con la stessa tutela del diritto di voto, da ritenere diritto inviolabile dell'individuo (cfr. Corte Cost, n. 1/2004). Per la medesima ragione appaiono conseguentemente violati anche il generale principio di uguaglianza (art. 3) e la stessa possibilita' per tutti i cittadini di accedere in condizioni di uguaglianza alle cariche pubbliche elettive (art. 51). 2.3. Sotto un secondo profilo, la norma in esame contiene anche una incertezza lessicale tale da ingenerare consistenti dubbi interpretativi, legittimandone in ipotesi una lettura palesemente in contrasto con il dettato costituzionale, che deve invece essere radicalmente scongiurata. Cio' giustifica la censura sotto un profilo diverso da quelli fin qui illustrati, ma per violazione delle medesime norme. Come visto, infatti, l'art. 1, comma 1, lettera e) della L. n. 8/2014 della Regione Calabria, nel modificare il comma 3 dell'art. l della L. n. 1/2005, ha introdotto il concetto di «coalizione» (tanto alla lettera a) che alla lettera b) della disposizione modificata): il tetto del 15% dei voti potrebbe infatti essere derogato, ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi (scendendosi ad un piu' ragionevole 4%) per le liste facenti parte di una coalizione; ovvero il tetto stesso potrebbe essere calcolato prendendo a riferimento i voti complessivamente conseguiti dalla coalizione in ambito regionale. Trattasi dunque di un non indifferente, consistente temperamento ad un tetto (15%) comunque manifestamente eccessivo in entrambe le illustrate previsioni, ed incostituzionale per le ragioni fin qui indicate. Ma la disposizione omette del tutto di precisare in cosa la coalizione debba essere concretamente individuata, non potendosi riscontrare nella legge alcuna definizione della stessa, ne' alcun chiarimento sull'ambito applicativo. Sembra di comprendere che, nell'intento del Legislatore regionale, la coalizione possa coincidere sostanzialmente con le liste regionali (in Calabria formate dal solo candidato presidente) collegate con liste presentate nelle circoscrizioni territoriali (provinciali). Tuttavia, tale lettura non e' univoca e la situazione e' pertanto idonea ad ingenerare comunque una situazione di incertezza applicativa. Da una ben possibile interpretazione restrittiva potrebbe evidentemente derivare la esclusione di molti voti e di numerose liste dal riparto del seggi: tutto cio' finisce con il sostanziare un legittimo dubbio di costituzionalita' della norma per violazione delle disposizioni fin qui richiamate, e in particolare degli articoli 3 e 48 della Costituzione (uguaglianza tanto in assoluto quanto con riferimento specifico al diritto di voto) nonche' dell'articolo 51 della Costituzione (parita' di accesso alle cariche elettive). Conclusivamente, l'art. 1, comma 1, lettera e) della L. R. Calabria n. 8/2014 deve essere dichiarato incostituzionale per violazione degli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione, nella parte in cui ha introdotto un tetto elevatissimo affinche' i voti espressi concorrano al riparto dei seggi. 3.1. Dubbi di costituzionalita' suscita anche la previsione dell'art. 4, comma 1, lettera e), della Legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014 laddove innalza dal 55% al 60% il premio di maggioranza ai fini dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi da garantire alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa. La possibilita' di prevedere seggi aggiuntivi non e' infatti piu' in linea con lo Statuto della Regione Calabria, come da ultimo modificato in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta (piu' il Presidente) secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13-8-2011 n. 138, come ribadito da codesta Ecc.ma Corte con la recentissima sentenza n. 35 del 06-03-2014 (dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 «Statuto della Regione Calabria») e come, peraltro, ora espressamente previsto dalla stessa Legge regionale che oggi si impugna all'art. 1, comma 1, lettera a). Tale numero costituisce il limite massimo di consiglieri regionali per le Regioni aventi popolazione fino a due milioni di abitanti (v. art. 14 cit.) in un'ottica di contenimento della spesa e nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica: trattasi di limite non derogabile, e pertanto deve ritenersi che oggi non sia piu' consentito il ricorso ai cd. «seggi aggiuntivi». 3.2. La disposizione che oggi si impugna, pertanto, prevedendo la possibilita' di un tale tipo di seggi, e' in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, di cui e' espressione il richiamato Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 (norma interposta, gia' dichiarata costituzionalmente legittima fin da Corte Cost., n. 198/2012, e poi da Corte Cost. n. 258/2013 e n. 31/2013; e infine da Corte Cost., n. 23/2014). Cio' vale in particolare, per quanto qui interessa, per l'art. 14, che detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica» al quale le Regioni devono adeguarsi, individuando precisamente, come visto, il numero dei consiglieri regionali in funzione del numero degli abitanti della Regione stessa. Nella sentenza n. 35 del 06-03-2014 codesta Ecc.ma Corte ha infatti chiarito che le Regioni non possono derogare al limite posto dalla legislazione statale in materia di competenza concorrente, laddove essa, «nel quadro della finalita' generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati... In particolare, la norma statale fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti ..., mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere ugualmente rappresentati». Conclusivamente, anche l'art. 4, comma 1, lettera e), della Legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014, deve essere dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 4. Istanza di sospensione della efficacia della Legge impugnata ex art. 35 L. 11.03.1953, n. 87 e art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. Alle considerazioni discendenti dalla estrema delicatezza della materia occorre aggiungere che, a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, e' imminente la fissazione della data per le prossime elezioni regionali in Calabria. E' evidente che, nel vigore delle disposizioni oggi impugnate, lo svolgimento della tornata elettorale (necessitata dal preciso calendario imposto dalla stessa normativa vigente), comporterebbe non solo un inutile aggravio della finanza pubblica (per l'inevitabile annullamento delle elezioni in caso di accoglimento del presente ricorso), ma potrebbe portare a non indifferente turbativa dell'ordine pubblico e sarebbe in ogni caso inutiliter datum. Si ritiene, pertanto, che ricorrano i requisiti di gravita' ed urgenza connesse all'irreparabile pregiudizio dell'interesse pubblico cui le norme in epigrafe richiamate ricollegano la possibilita' di ottenere da parte dell'Ecc.ma Corte, nelle more della decisione del merito, un provvedimento cautelare di sospensione della legge impugnata. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente che la Legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 9 giugno 2014, e' invasiva della competenza statale ed e' incostituzionale nei suoi articoli 1, comma 1, lettera e) e 4, comma 1, lettera e), e deve essere impugnata per contrasto con gli articoli 3, 48, 51, 117 e 122 della Costituzione, norma interposta il Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 (spec. art. 14), e dovra' conseguentemente essere annullata.