Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2014, n. 239, Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni: A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89; B) Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66; C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66; F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tutte per: violazione dell'art. 36 dello Statuto in relazione all'art. 2 delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1075/1965 nonche' degli artt. 37 e 38 Statuto; violazione dell'art. 43 statuto e del principio costituzionale di leale colalborazione fra Stato e Regione; e, per connessione, degli articoli 14 e 17 dello Statuto venendo limitata, la competenza legislativa regionale, dalla contrazione delle entrate finanziarie conseguenti alle norme impugnate. Passando alle singole disposizioni impugnate si rileva quanto segue. A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89 (1) La disposizione, nell'emendare la legge delega 11 marzo 2014, n. 23 (recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita») prevede che la futura revisione del sistema fiscale finalizzato alla riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, ove attuata per mezzo di decreti delegati che prevedano nuovi e maggiori oneri, debba trovare copertura in altri decreti legislativi a loro compensazione. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale previsione sembra preludere all'adozione di decreti legislativi «a compensazione» della minor pressione tributaria con conseguente riduzione delle entrate tributarie delle regioni (compresa la Regione siciliana) attribuendo, per converso, le maggiori entrate compensative al predetto fondo ministeriale. La norma prevede, in sostanza, che le iniziative legislative dirette ad alleggerire la pressione tributaria, che si traducono in minori entrate tributarie spettanti alla Regione ricorrente, trovino compensazione in risorse riservate al Ministero. Tale previsione viola gia' gia' da ora l'articolo 36 dello Statuto, in combinato disposto con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in materia finanziaria). B) - Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (2) La disposizione introduce una maggiorazione dello 0,5% sul tributo dell'11% previsto sui fondi pensione, riservando allo Stato quota della maggiore imposta per 4 milioni di euro, al fine di alimentare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 36 Statuto e l'articolo 2 del d.P.R. n. 1074/1965 dal momento che la maggiore entrata non puo' essere oggetto di una generica riserva allo Stato atteso che la destinazione al Fondo in questione si palesa piuttosto come un accantonamento indifferenziato di entrate senza indicare alcuna specifica e concreta destinazione. C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 Con detta disposizione vengono destinate a copertura degli oneri conseguenti all'applicazione dello stesso decreto legge n. 66/2014, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, effettivamente incassate nel 2013 rispetto a quelle conseguite nel 2012. Senonche', la Corte Costituzionale, con sentenza n. 241/2012, ha riconosciuto, a proposito dell'impugnazione dell'articolo 2, comma 36, del d.l. n. 138/2011, che le sanzioni ed il recupero delle imposte evase non costituiscono una «nuova» entrata (che comunque puo' essere riservata allo Stato soltanto a fronte di una ben precisa ed individuata destinazione) ma un «recupero» di imposte spettanti alla Regione. Anche tale disposizione viola pertanto l'art. 36 dello Statuto. D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Il comma 2 dell'art. 46 ridefinisce per le regioni speciali e le province autonome l'obiettivo del patto di stabilita' a modifica della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 454, della legge n. 228/2013. Senonche' detto comma, che indica i contributi a carico delle autonomie speciali, da ridurre dal complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011, e' stato oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale, tutt'ora pendente. Il comma 2 dell'art. 46 in esame aggiunge ulteriori oneri a carico della Regione (elevando il contributo della Sicilia a 222 milioni per l'anno 2014 e 311 milioni per il triennio 2015-2017) e mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale. Tale previsione legislativa viola l'art. 8, ult. comma Cost., l'art. 119 nonche' gli articoli 36 e 43 dello Statuto, risultando adottata, peraltro, senza alcuna preventiva intesa in violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione. Il comma 3, dispone un ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica onerando la Regione Siciliana di ulteriori 194.628 per il 2014 e 132.701 per il triennio 2015-2017. In proposito ai maggiori oneri imposti alla Regione viene osservato che seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere all'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito pubblico, le stesse sono tenute (art. 119 Cost.) anche a garantire l'equilibrio dei propri bilanci sicche' il raccordo fra i due obiettivi (statale e del singolo ente) non puo' prescindere da un accordo con la Regione Siciliana. Anche tale comma incorre nelle censure di legittimita' costituzionale evidenziate per il precedente. E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (3) L'art. 47 prevede che il mancato versamento da parte delle province e citta' metro-politane del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga direttamente recuperato dall'Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore." Senonche' i proventi di tale imposta, in Sicilia, spettano alla Regione (cfr. Sent. Corte Cost. n. 97/2013) e non alle province e la trattenuta sanzionatoria finisce col gravare sul bilancio regionale. Anche in tal caso si ravvisa una violazione dell'articolo 36 dello statuto e dell'articolo 2 delle relative norme di attuazione. Analoga questione e' stata sollevata nel giudizio pendente innanzi alla Corte avverso l'articolo 10 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con legge 2 maggio 2014, n. 68, per violazione della stessa norma statutaria. F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (4) Detto comma prevede la destinazione delle maggiori entrate conseguite, per effetto delle misure nello stesso comma indicate, a copertura finanziaria delle riduzioni previste dal medesimo decreto legge. Senonche' fra le maggiori entrate attese dallo Stato ne figurano alcune (IVA) di spettanza della Regione, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, atteso che il comma 11 dell'articolo 50 prevede che «il Ministero dell'Economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto». In proposito si osserva che le maggiori entrate tributarie attese, di cui all'art. 3 del d.l. n. 66/2014, riscosse nel territorio della Regione competono alla stessa ai sensi dell'art. 36 Statuto, anche se relative alla tassazione di redditi di natura finanziaria. L'innalzamento della quota dal 20 al 26% seppur qualificabile come entrata nuova difetta comunque del requisito della specificita' non sostituibile da una generica destinazione a «copertura finanziaria». Per quanto esposto, le norme impugnate risultano lesive della competenza regionale in materia finanziaria traducendosi in un assestamento della finanza dello Stato mediante contributi derivanti dal taglio di risorse regionali o attribuzione allo Stato di aliquote di tassazione aggiuntiva di imposte di spettanza regionale e che, anche a ritenersi imposte nuove, non soddisfano il requisito richiesto della loro destinazione alla copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate» cfr. art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e Corte Cost. sentenza n. 241 del 2012). Il principio dell'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato non puo' essere raggiunto mediante l'imposizione alla Regione di oneri di importo determinato d'imperio e senza preventiva consultazione o con la sottrazione di maggiori entrate di imposte alla stessa spettante. Infatti, se anche le regioni devono assicurare a loro volta l'equilibrio dei propri bilanci (Art. 119 Cost.) lo Stato non puo' procedere nella prassi legislativa di imporre unilateralmente tagli alle risorse delle autonomie speciali senza alcun accordo con le stesse, in violazione del principio costituzionale di leale collaborazione e degli articoli 6 e 43 Statuto Sic. (ritenendosi la rimessione alla commissione paritetica delle norme di attuazione dello Statuto espressione di detto principio generale di leale collaborazione). Ne' va sottaciuto che la compressione dell'autonomia finanziaria della Regione e la riduzione in favore dello Stato delle entrate tributarie alla stessa attribuite oltre a costituire violazione del principio di territorialita' delle imposte spettanti alla Sicilia (confermato dalla recente sentenza n. 207/2014) ne comprime l'autonomia legislativa nelle materie indicate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto, norme rispetto alle quali l'autonomia finanziaria, garantita dall'art. 36 St., e' necessario e logico corollario. (1) Il comma 11 dispone: «All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuvi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".». (2) Detto comma 6-ter prevede: «Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». (3) L'art. 47, commi 1-7, cosi' dispone: 1. Le province e le citta' metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e dell'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. - 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi la riduzione e' operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto; (91) (93) - b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica; c) per quanto attiene agli interventi, di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. - 3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e citta' metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2. (92) - 4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. - 5. Le province e le citta' metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2. - 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. - 7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (4) L'art. 5, comma 10, cosi' dispone: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062.8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.