P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestante infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 1 nn., 1 e 3, e 22,
commi, 2 e 3, della legge 24 gennaio  1979,  n.  18  come  modificata
dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, in relazione agli artt.  3,  48,
secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. 
    Dispone che la Cancelleria notifichi  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  ne  dia  comunicazione  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei Deputati, oltreche' alle parti del presente giudizio. 
    Dispone che la Cancelleria provveda alla  immediata  trasmissione
alla   Corte   Costituzionale   degli   atti,    comprensivi    della
documentazione attestante il perfezionamento  delle  notificazioni  e
comunicazioni indicate nel capoverso del dispositivo che precede. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
 
        Cagliari 12 maggio 2014. 
 
                    Il giudice designato: Tamponi