P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 1 nn., 1 e 3, e 22, commi, 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, in relazione agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. Dispone che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne dia comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, oltreche' alle parti del presente giudizio. Dispone che la Cancelleria provveda alla immediata trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle notificazioni e comunicazioni indicate nel capoverso del dispositivo che precede. Dispone la sospensione del presente giudizio. Cagliari 12 maggio 2014. Il giudice designato: Tamponi