P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 9 e l'art. 117, comma 1, della Costituzione, nonche'
l'art. 23 della  L.  11.03.1953,  n.  87,  riservata  ogni  ulteriore
decisione in rito, in merito e sulle spese; 
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  e  la  non   manifesta
infondatezza: 
        solleva   ex   officio    la    questione    d'illegittimita'
costituzionale dell'art. 142, comma 2, D.Lgs. 42/2004, in riferimento
all'art.  9  della  Costituzione  e  all'art.  117,  comma  1,  della
Costituzione, per il tramite delle norme interposte costituite  dagli
artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO per  la  tutela  del  patrimonio
mondiale culturale e naturale, laddove, nel prevedere  la  deroga  al
regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A  e  B  del
territorio comunale, tali classificate  negli  strumenti  urbanistici
vigenti alla data del 6.9.1985, non esclude da tale ambito  operativo
di deroga le aree urbane  riconosciute  e  tutelate  come  patrimonio
UNESCO; 
        solleva altresi' di  ufficio  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 e  degli
artt. 134, 136,  139,  140  e  141  D.Lgs.  42/2004,  in  riferimento
all'art.  9  della  Costituzione  e  all'art.  117,  comma  1,  della
Costituzione, per il tramite delle norme interposte costituite  dagli
artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO per  la  tutela  del  patrimonio
mondiale culturale e naturale e, rispettivamente, per l'articolo 142,
comma 1, nella parte in cui non contempla,  tra  le  ipotesi  in  cui
viene riconosciuto ex lege il carattere di interesse paesaggistico  e
la relativa  disciplina  di  tutela,  quelle  dei  siti  per  cui  e'
intervenuto il riconoscimento di Patrimonio Mondiale  UNESCO  e,  per
gli artt. 134, 136, 139, 140 e 141 D.Lgs. 42/2004, nella parte in cui
non impongono all'Amministrazione di  adottare  un  provvedimento  di
apposizione  di  vincolo  paesaggistico  per  i   siti   riconosciuti
patrimonio Mondiale UNESCO. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della  Segreteria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
Costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della Segreteria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed
alle parti in causa, nonche' la  comunicazione  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Napoli nelle camere di consiglio  dei  giorni  13
novembre - e 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Angelo Scafuri, Presidente; 
        Anna Pappalardo, Consigliere; 
        Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Scafuri 
 
 
                                            L'Estensore: D'Alessandri