P.Q.M. Visto l'art. 9 e l'art. 117, comma 1, della Costituzione, nonche' l'art. 23 della L. 11.03.1953, n. 87, riservata ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza: solleva ex officio la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 142, comma 2, D.Lgs. 42/2004, in riferimento all'art. 9 della Costituzione e all'art. 117, comma 1, della Costituzione, per il tramite delle norme interposte costituite dagli artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale, laddove, nel prevedere la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985, non esclude da tale ambito operativo di deroga le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO; solleva altresi' di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 134, 136, 139, 140 e 141 D.Lgs. 42/2004, in riferimento all'art. 9 della Costituzione e all'art. 117, comma 1, della Costituzione, per il tramite delle norme interposte costituite dagli artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e, rispettivamente, per l'articolo 142, comma 1, nella parte in cui non contempla, tra le ipotesi in cui viene riconosciuto ex lege il carattere di interesse paesaggistico e la relativa disciplina di tutela, quelle dei siti per cui e' intervenuto il riconoscimento di Patrimonio Mondiale UNESCO e, per gli artt. 134, 136, 139, 140 e 141 D.Lgs. 42/2004, nella parte in cui non impongono all'Amministrazione di adottare un provvedimento di apposizione di vincolo paesaggistico per i siti riconosciuti patrimonio Mondiale UNESCO. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Segreteria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Segreteria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 13 novembre - e 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente; Anna Pappalardo, Consigliere; Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore. Il Presidente: Scafuri L'Estensore: D'Alessandri