P.Q.M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva in quanto rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, nella parte in cui limita la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, per contrasto con gli artt. 3, 36,comma 1, 38, comma 2, 23, 53 Cost., conseguentemente disponendo la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata, a cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' provveduto in Genova nella camera di consiglio del 16 giugno 2014. Il giudice unico: Pietro Maltese Depositata in segreteria 25 luglio 2014 Il direttore della segreteria: Carla Salamone