P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23  della  legge
11 marzo 1953 n. 87, solleva in quanto rilevante per la decisione del
ricorso e non manifestamente infondata la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito con modificazioni nella legge  22  dicembre  2011  n.
214, nella parte in cui limita la rivalutazione automatica secondo il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre
1998, n. 448, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS, per contrasto con gli artt. 3, 36,comma 1, 38, comma  2,
23, 53 Cost., conseguentemente disponendo la sospensione del presente
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata,  a
cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei Deputati. 
 
      Cosi' provveduto in Genova nella camera  di  consiglio  del  16
giugno 2014. 
 
                  Il giudice unico: Pietro Maltese 
 
      Depositata in segreteria 25 luglio 2014 
 
            Il direttore della segreteria: Carla Salamone