P.Q.M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 c.p. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3 e all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 181, comma 1-bis lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, nella parte in cui punisce, anche al di fuori dei casi indicati nell'art. 181, comma 1-bis lettera b) del decreto legislativo n. 42 del 2004, con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, invece che con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come previsto rispetto alle condotte di cui al comma 1 dell'art. 181, le condotte in esso disciplinate, Dichiara, in via subordinata, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3 e all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 181, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 42 del 2004, nella parte in cui non operano anche rispetto ai casi indicati nell'art. 181, comma 1-bis lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Verona, 5 agosto 2014 Il Giudice: dott. Giorgio Piziali