P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 c.p. 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3  e  all'art.
27 della Costituzione, dell'art. 181,  comma  1-bis  lettera  a)  del
decreto legislativo n. 42 del 2004, nella parte in cui punisce, anche
al di fuori dei casi indicati nell'art. 181, comma 1-bis  lettera  b)
del decreto legislativo  n.  42  del  2004,  con  la  sanzione  della
reclusione da uno a quattro anni, invece che  con  le  pene  previste
dall'articolo 44,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  come  previsto  rispetto  alle
condotte di cui al  comma  1  dell'art.  181,  le  condotte  in  esso
disciplinate, 
    Dichiara, in via subordinata,  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3
e  all'art.  27  della  Costituzione,  dell'art.  181,  commi  1-ter,
1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 42 del 2004,  nella
parte in cui non operano anche rispetto ai  casi  indicati  nell'art.
181, comma 1-bis lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, 
    Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata  e
comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti. 
 
        Verona, 5 agosto 2014 
 
                  Il Giudice: dott. Giorgio Piziali