P.Q.M. 
 
    Il giudice di pace, visto l'art. 23 L.n. 87/1953, con riferimento
al mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma  3  Cost.
dichiara rilevante e non manifestamente infondata: 
        la questione di legittimita'  costituzionale  del  D.L.vo  n.
156/2012 nella parete in cui dichiara la  soppressione  degli  Uffici
del Giudice di Pace di cui alla Tabella  A)  allegata  al  decreto  e
nella parte in cui a mente dell'art.  5,  comma  2,  secondo  periodo
prevede che «Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio
competente a norma dell'art.1, comma 2.». 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  alle  parti  e
comunicata al presidente delle due Camere del Parlamento. 
      Borgo San Dalmazzo - Cuneo, l6 luglio 2014 
 
                   Il giudice di pace: Marco Lerda 
 
    Ufficio del Giudice di pace di Cuneo - Depositato in  Cancelleria
il 16 luglio 2014 
    Il cancelliere B3: Rinaudo Susanna