P.Q.M.
Il giudice di pace, visto l'art. 23 L.n. 87/1953, con riferimento
al mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma 3 Cost.
dichiara rilevante e non manifestamente infondata:
la questione di legittimita' costituzionale del D.L.vo n.
156/2012 nella parete in cui dichiara la soppressione degli Uffici
del Giudice di Pace di cui alla Tabella A) allegata al decreto e
nella parte in cui a mente dell'art. 5, comma 2, secondo periodo
prevede che «Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio
competente a norma dell'art.1, comma 2.».
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti e
comunicata al presidente delle due Camere del Parlamento.
Borgo San Dalmazzo - Cuneo, l6 luglio 2014
Il giudice di pace: Marco Lerda
Ufficio del Giudice di pace di Cuneo - Depositato in Cancelleria
il 16 luglio 2014
Il cancelliere B3: Rinaudo Susanna