LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                       Seconda Sezione Civile 
 
    Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: 
    Dott. Ettore Bucciante - Presidente - 
    Dott. Laurenza Nuzzo - Consigliere - 
    Dott. Vincenzo Mazzacane - Consigliere - 
    Dott. Vincenzo Correnti - Consigliere - 
    Dott. Antonio Oricchio - Rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente 
 
                      Ordinanza Interlocutoria 
 
    sul ricorso 23334-2009 proposto da: 
        Tribolo    Massimo    TRBMSM71M12L219R,    Carbone     Simona
CRBSMN71T44L219Y, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere  dei
Mellini n. 21, presso lo studio dell'avvocato  Alessandro  Nicoletti,
che li rappresenta e difende; - Ricorrenti  -  Contro  Prefettura  di
Cuneo in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente  domiciliato
in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso Avvocatura  Generale  dello
Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -  Controricorrente  -
Avverso la sentenza n. 5533/2008 del Tribunale di Torino,  depositata
il 23 luglio 2008; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
11 aprile 2014 dal Consigliere dott. Antonio Oricchio; 
    Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
 
                        Considerato in Fatto 
 
    Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006  Carbone  Simona  e
Tribolo   Massimo,   rispettivamente   conduttrice   e   proprietario
dell'autovettura targata CV012AV,  adivano  il  Giudice  di  Pace  di
Mondovi' opponendosi al provvedimento del Prefetto di  Cuneo  del  17
maggio 2006, col quale era stato respinto  il  loro  ricorso  del  13
dicembre 2005 avverso il verbale n. ATX 122632 della Polizia Stradale
di Cuneo per violazione dell'art. 142, VIII co. C.d.S.  asseritamente
commessa il 27 giugno 2005. 
    I ricorrenti  chiedevano  all'adito  Giudice  di  prime  cure  la
declaratoria di illegittimita' e nullita' ovvero l'annullamento e  la
revoca del provvedimento impugnato. 
    Si costituiva in giudizio  la  succitata  Prefettura  contestando
l'avversa opposizione. 
    Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di  Mondovi'
rigettava il  ricorso,  confermando  il  verbale  e  l'ordinanza  del
Prefetto di Cuneo in data 22 agosto  2006  e  riducendo  la  sanzione
pecuniaria al minimo edittale. 
    Con atto depositato in data  18  giugno  2007  Carbone  Simona  e
Tribolo Massimo adivano il Tribunale di Torino  interponendo  appello
avverso la suddetta sentenza di primo grado. 
    Resisteva  all'interposto  gravame  la   Prefettura   di   Cuneo,
chiedendo il rigetto per  infondatezza  del  proposto  appello  e  la
vittoria di spese del doppio grado del giudizio. 
    Con sentenza n. 5533/2008 del 23  luglio  2008  il  Tribunale  di
Torino   rigettava   l'appello   principale,   accoglieva   l'appello
incidentale e condannava gli  appellanti  principali  alla  refusione
delle spese del doppio grado  del  giudizio,  confermando  nel  resto
l'impugnata sentenza. 
    Per la cassazione della  detta  decisione  d'appello  proponevano
ricorso Carbone Simona e Tribolo Massimo con  atto  fondato  su  otto
ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di  quesiti  ai  sensi
dell'art. 366-bis C.P.C. 
    Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo. 
 
                         Ritenuto in Diritto 
 
    1.  -  Deve,  al   fine   del   presente   provvedimento,   porsi
immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo
e quarto ordine di motivi. 
    Con il terzo motivo del ricorso  si  censura  la  «violazione  o,
comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della  legge
11 agosto 1991 n. 273, dell'art. 4 del decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  Dipartimento  per   i   Trasporti
terrestri, Direttore Generale motorizzazione n. 1123  del  16  maggio
2005 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN  10012  e
delle raccomandazioni OIML D19  e  D20,  ove  prevedono  la  taratura
periodica per le apparecchiature di  rilevazione  della  velocita'  -
art. 360 n. 3 c.p.c.». 
    In proposito viene formulato, ai sensi dell'applicabile art.  366
bis  c.p.c.  il  seguente  articolato  quesito   di   diritto   «dica
l'Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di
specie,  anche  alla   luce   di   quanto   affermato   dalla   Corte
Costituzionale' nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella  17
dicembre 2008 n.  423,  all'apparecchiatura  Autovelox  mod.  104/C2,
utilizzata per il rilevamento della velocita' nella  fattispecie  per
cui e' causa, sia o meno applicabile la legge 11 agosto 1991, n, 273,
nonche'  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, Dipartimento per i Trasporti terrestri, Direttore Generale
motorizzazione n. 1123 del 16 maggio 2005 e la nota 27 settembre 2000
n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato  Generale  per
la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo,  se  per
la  validita'  dell'accertamento  della  velocita',   data   la   sua
irripetibilita',  sia  necessario  o  meno  che   lo   strumento   di
rilevazione  della  velocita'  sia  sottoposto  a   taratura,   anche
periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura». 
    Con il successivo quarto motivo (di certo  collegabile  a  quello
innanzi  esposto)  le  parti   ricorrenti   lamentano   una   carenza
motivazionale della impugnata sentenza  in  relazione  ad  «un  fatto
controverso  e  decisivo  per  il   giudizio   ovvero   il   regolare
funzionamento dell'autovelox». Il tutto al cospetto dell'affermazione
riportata nella decisione d'appello, per la quale «....  il  regolare
funzionamento dello strumento e' certo fino a prova contraria....». 
    Entrambi i motivi innanzi riportati impongono  di  affrontare  la
(non nuova) problematica della  necessita'  della  taratura  e  della
periodica   verifica   delle    apparecchiature    predisposte    per
l'accertamento  e  misurazione  della  velocita'.  E,  quindi,  della
legittimita' costituzionale di una esenzione - per tali  strumenti  -
da  ogni  e  qualunque,  pur  prevista  e  prescritta,  in  generale,
procedura di verifica della loro taratura. 
    La rilevanza della  questione  in  ordine  alla  decisione  della
controversia emerge alla  stregua  dell'operata  ricostruzione  della
vicenda oggetto del giudizio, nonche' dal riverberarsi della medesima
anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in  particolare  il
primo ed il secondo. Quest'ultimi, in via mediata, sono a loro  volta
coinvolti dalla soluzione dell'anzidetta questione  di  legittimita',
specie ove si consideri che - come giova, in breve, qui evidenziare -
attengono  alla  motivazione  ed  all'eventuale  violazione  o  falsa
applicazione di norme di diritto quali l'art. 2697 c.c. in  relazione
agli artt. 23 legge n. 689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla «avvenuta  o
meno  dimostrazione»  della  regolarita'  del  detto  rilevatore   di
velocita'. 
    Deve, quindi, ritenersi -concludendo in punto-  ricorrente  nella
concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e  pertinenza
della  questione  di   legittimita'   costituzionale   sottesa   alla
prospettazione  delle  parti  ricorrenti,  in  particolare,  con   il
riportato terzo motivo del ricorso. 
    Questione che questa Corte ritiene di sollevare  quanto  all'art.
45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
    3. - La  non  manifesta  infondatezza  della  medesima  questione
emerge da quanto di seguito esposto. 
    Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti  ha,  in  sostanza,
ritenuto  -alla  stregua  di  noto  pregresso  orientamento-  che  le
apparecchiature elettroniche per  la  determinazione  dell'osservanza
dei limiti di velocita', di cui all'art. 142, sesto comma del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  non  dovevano  essere  sottoposte
alla procedura di taratura. 
    Il tutto perche' potevano evitarsi i  «controlli  previsti  dalla
legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo  alla
verifica della  taratura  poiche'  esso  attiene  alla  materia  c.d.
metrologica, che e'  diversa  rispetto  a  quella  della  misurazione
elettronica della velocita'»  (Cass.,  Sent.  19  novembre  2007,  n.
23978). 
    In tale contesto questa stessa Corte,  allorche'  fu  chiamata  a
pronunciarsi (anche  su  richiesta,  a  suo  tempo  formulata,  dalla
Procura Generale) in ordine alla  legittimita'  costituzionale  della
mancata previsione di sistemi di controllo periodici  della  taratura
degli strumenti elettronici di misurazione della  velocita',  ebbe  a
ritenere l'infondatezza della questione. 
    Tanto si affermo' sia con la decisione appena innanzi citata, che
con alcune immediatamente successive. 
    In  particolare  si  ribadi'  la  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale con riferimento  agli  artt.
3, 24 e 97 Cost. degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 di. n.  121
del 2002 (convertito in legge n. 168/2002), 142, comma 6 C.d.S. e 345
reg. cod. strada (Cass., Sez. II, 15  dicembre  2008,  n.  29333  ed,
ancora, Cass. n. 29334/2008). 
    Senonche'  la  questione  di  legittimita'   costituzionale,   in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,  dell'art.  45
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
Strada) «nella parte  in  cui  non  prevede  che  le  apparecchiature
destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti  di  velocita'
siano  sottoposte  a   verifiche   periodiche   della   funzionalita'
(taratura)» e'  stata  esaminata  dal  Giudice  delle  leggi  con  la
sentenza n. 277/2007. 
    Con tale decisione, pur non ritenendo fondata  la  questione,  ma
solo «per erronea individuazione da parte del giudice rimettente  del
termine di comparazione (decreto ministeriale 28 marzo 2000,  n.  182
invece dell'art. 2, comma 1  della  legge  n.  237/1991)»,  la  Corte
Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono
che indurre ad una riconsiderazione della questione. 
    In particolare con la citata sentenza si e' affermato che al fine
della individuazione «della norma rispetto alla  quale  (si)  lamenta
una irragionevole disuguaglianza» andava «sperimentata l'applicazione
della  normativa  generale   del   1991   alla   luce   del   sistema
internazionale di misura SI, che comprende la velocita'  come  unita'
derivata». 
    Cio' tanto piu' in considerazione del significativo fatto che  la
stessa Amministrazione pubblica «aveva dichiarato nel 2000 di  volere
attuare tale normativa», come da nota, gia' citata, n. 6050. 
    Il  valore  della  affermazioni  teste'  riportate  della   Corte
Costituzionale non risulta smentito da successivi noti  provvedimenti
della  medesima  Corte  quali  le  ordinanze,  con  declaratoria   di
manifesta inammissibilita' della medesima questione  di  legittimita'
costituzionale, n. 423/2008 (per  omessa  indicazione  sulla  vicenda
oggetto del giudizio e sulla rilevanza  in  esso  della  disposizione
impugnata) e n. 127/2009  (per  mancata  adeguata  descrizione  della
concreta fattispecie sottoposta a giudizio). 
    Anzi proprio quel valore delle affermazioni  inducono  oggi,  col
presente  provvedimento,  a  riproporre  l'accennata   questione   di
costituzionalita', rilevante -per quanto  gia'  detto-  ai  fini  del
decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena
qui innanzi esposto. 
    Tanto specificamente in relazione all'art. 3  della  Costituzione
per l'assoluta irragionevolezza  e  conseguente  disuguaglianza,  che
-come si approfondira'  meglio  in  seguito-  contrassegna  la  detta
esclusione dall'applicazione della citata normativa  generale,  anche
internazionale, in tema di misura ricomprendente  pure  la  velocita'
come unita' derivata; 
    ed,  ancora,  con  riguardo,  come  tertium  comparationis,  alla
normativa di cui alla legge i agosto 1991, n.  273  (Istituzione  del
sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocita'  quale
unita'  di  misura  derivata,  nonche'  con  riferimento  pure   alla
normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 - parte 1 come integrate da
UNI EN 10012),  che  -per  di  piu-  prevede  il  dovuto  e  relativo
adeguamento del nostro ordinamento. 
    4.- La medesima questione  di  costituzionalita'  deve  ritenersi
rilevante  ed  ammissibile  con  riguardo  al  noto  parametro  della
ragionevolezza delle norma. 
    Tanto in  considerazione  della  palese  irragionevolezza  di  un
sistema  e  di  una  Amministrazione,  che  non   adeguandosi   (come
evidenziato dalla stessa  Corte  Costituzionale  a  suo  tempo)  alla
richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata  volonta'
di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in
pratica, un incredibile  risultato:  quello  per  cui  una  qualunque
bilancia di un mercato rionale e' soggetta a periodica verifica della
taratura, nel mentre non Io e' una  complessa  apparecchiatura,  come
quella per la verifica della velocita', che  svolge  un  accertamento
irrepetibile  e  fonte  di  gravi  conseguenze   per   il   cittadino
proprietario e/o conducente di veicolo. 
    Fra  l'altro   appare   incongruo,   oltre   che   normativamente
irragionevole,  ritenere  che   la   suddetta   apparecchiatura   sia
garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento  (anche  a
distanza di lustri), dalla sola conformita' al modello omologato. 
    Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d'ufficio -cosi'  come
da dispositivo- la questione di legittimita' costituzionale del  gia'
citato  art.  45   C.d.S.   in   riferimento   alla   cennata   norma
costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica
periodica della funzionalita' e della taratura delle  apparecchiature
destinate all'accertamento della velocita'  e  delle  violazioni  dei
suoi limiti.