P. Q. M. La Corte visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 295 c.p.c. a) solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura; b) dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; c) sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'11 aprile 2014 Il Presidente: Bucciante Il Funzionario Giudiziario: Neri