Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale n. 80188530587) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Pec ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Liguria in persona del Presidente p.t. per la Declaratoria della Illegittimita' Costituzionale della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) pubblicata nel BUR n.10 del 6 agosto 2014, limitatamente all'art. 5 che ha inserito dopo l'art. 24 della L.R. n. 1/2014 l'art. 24 BIS, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014, per violazione degli artt. 117 comma 2 lettera s e 117 co. 1. Fatto In data 6 agosto 2014 sul n. 102 del BUR della Regione Liguria e' stata pubblicata la legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). L'articolo 5 della legge regionale n. 21/2014, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale in tema di rifiuti, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (con riferimento alla potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»). Inoltre, dal momento che la normativa statale e' attuativa di quella europea, viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione. La disposizione censurata infatti inserisce l'articolo 24-bis nella l.r. n. 1/2014. Tale nuova norma assoggetta «i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima» all'obbligo di presentare alla Regione e alla Provincia, entro il 30 settembre 2014, dei «programmi di adeguamento», nei quali, individuati gli interventi di adeguamento necessari, e' fissato il crono-programma di realizzazione degli stessi, da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 1). La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza ope legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 7). La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione ope legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 8). A carico dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, e' posto poi l'obbligo di presentare, entro il 31 ottobre 2014, dei «programmi organizzativi» che indichino le azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere (comma 2). La mancata presentazione o approvazione di questi programmi organizzativi, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica (comma 9). E' previsto altresi' che: i provvedimenti in merito ai programmi di adeguamento e ai programmi di organizzazione siano adottati dalla Provincia nell'ambito di una conferenza di servizi che deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 (comma 3). Sino all'adozione di tali provvedimenti «Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalita' operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso...» (comma 5). La disciplina descritta, procrastinando sino al 31 dicembre 2014 e con il crono programma fino al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani indifferenziati, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003, difatti, dispone, al comma 1, che «Le discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate» (detto termine e' stato prorogato al 31 dicembre 2008 per effetto dell'art. 1, comma 184, legge n. 296/2006). Il comma 7 dispone, altresi', che «Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina». Come anche recentemente ribadito da codesta Corte, la gestione dei rifiuti e' ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riservata, ai sensi dell'art. 117 co. 2 lettera s Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato (sent. 285/2013) ed in tale ambito non si puo' riconoscere una competenza delle Regioni alle quali e' solo consentito di stabilire «per il raggiungimento di fini propri delle loro competenze livelli di tutela piu' elevati» purche' nel rispetto della normativa statale in materia ambientale. Nel caso di specie la legge statale richiamata, decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, costituente attuazione della direttiva CE 1999/31, ha previsto come data ultima per l'adeguamento alla nuova disciplina da essa introdotta quella del 31 dicembre 2006, poi prorogata al 31 dicembre 2008; oltre questo limite temporale la possibilita' di collocare in discarica rifiuti senza pretrattamento e' definitivamente preclusa (salvo le eccezioni previste nell'art. 7 qui non ricorrenti) e le discariche che operavano secondo pregressi regimi di autorizzazione non potevano continuare ad operare, imponendosi ovviamente alle Regioni di adeguarsi con la loro normativa a tale disciplina. Evidentemente con le disposizioni qui impugnate la Regione Liguria ha ignorato questo limite e 6 anni dopo ha introdotto un'indebita ed intempestiva sanatoria per gli impianti di discarica ancora inidonei ad operare la separazione fra la frazione secca e la frazione umida nonche' la successiva stabilizzazione, consentendo loro di presentare tardivi programmi di adeguamento, che pero' in realta' preordinati a dilatare ulteriormente i tempi previsti dalla normativa nazionale. La violazione della competenza statale consumata attraverso il superamento della tempistica del decreto legislativo n. 36/2003 risulta palese, come pure quella della normativa comunitaria, che costituisce un vincolo stringente per la potesta' legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost.. Sotto un altro profilo la legge regionale viene impugnata sempre con riferimento al decreto legislativo n. 36/2003, e quindi alla Direttiva discariche che essa ha attuato, in relazione al contenuto del co. 9 del citato art. 24-bis; esso prevede infatti un divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica limitatamente ai Comuni che non presentino programmi organizzativi idonei ad implementare la raccolta differenziata o che presentino programmi poi non approvati dalla Provincia. Tale divieto e' solo apparentemente «virtuoso», in quanto il ridetto art. 7 decreto legislativo n. 36/2003 ha previsto un divieto ben piu' ampio, secondo cui la regola generale e' quella che non consente di collocare rifiuti in discarica senza pretrattamento, rispetto alla quale sono ammesse limitate e specifiche eccezioni per i «rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibili» (lett. A) e per i «rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'art.1 riducendo la quantita' rifiuti e o rischi per la salute umana e l'ambiente» (lett. b). Quindi non possono i Comuni sottrarsi alla necessita' di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati limitandosi a presentare programmi per implementare la raccolta differenziata, ma devono rispettare l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti a meno che non rientrino nei diversi parametri che il decreto legislativo n. 36 ha reso obbligatori fin dal 2008. E la disposizione regionale letta in relazione a quella statale non ha carattere solo prescrittivo ma altresi' autorizzatorio in deroga ai principi generali dettati dallo Stato e quindi ha un contenuto confliggente con le prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento qui riscordate. Secondo un medesimo angolo di visuale vengono qui denunciati anche i commi 7 e 8 della L. Reg. 21/2014, che sanzionano con la decadenza dall'autorizzazione e la sospensione della stessa, rispettivamente la mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al co. 1 da parte dei gestori di discariche inidonee al pretrattamento di separazione frazione secca - frazione umida e la mancata realizzazione degli interventi stessi. Non solo si tratta di misure non previste nell'apparato sanzionatorio vigente in base all'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006, ma come detto per la precedente disposizione, non e' consentito alla Regione limitare a tali specifiche situazioni l'inibitoria di discariche, che, per il fatto stesso di non aver rispettato i tempi e le modalita' previsti nella normativa statale, non possono avvalersi di alcuna proroga nel loro adeguamento ai parametri nazionali con programmi ed interventi di trattamento di gran lunga fuori tempo limite. Nel prevedere la possibilita' ed accordare queste proroghe, la Regione ha ancora una volta ecceduto dalla sua competenza e violato i principi costituzionali enunciati nell'art. 117 co. 1 e co. 2. Sotto un profilo metodologico la questione di costituzionalita' qui proposta presenta considerevoli analogie con altra decisa da Corte Costituzionale con la sent. 187/2011. In quella occasione la PCM aveva impugnato l'art. 30 della L. Regione Marche n. 16/2010 perche', incidendo su materia ambientale gia' disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006, non solo rimetteva ad un successivo programma l'individuazione della priorita' negli interventi da realizzare, ma fissava altresi' al 31 dicembre 2015 il termine massimo per la loro realizzazione consentendo in tal modo sino a tale data l'autorizzazione per utilizzi di scarichi non a norma. La sentenza citata, premessa la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, affermo' allora che nell'esercizio di tale competenza lo Stato e' abilitato ad adottare una propria disciplina che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (cfr. C.Cost.61/2009), le quali ultime possono nell'esercizio della proprie competenze o adeguarsi al predetto limite o introdurre limiti di tutela piu' elevati rispetto a quelli statali (cfr. C. Cost. 30/2009), ma mai dettarne altri piu' blandi. Si ritenne quindi che la Regione Marche, individuando una tempistica per la realizzazione degli impianti di depurazione, avesse cercato di consentire il protrarsi di una situazione permanente di diffusa irregolarita' di numerosi Comuni rispetto ai termini fissati dal decreto legislativo n. 152/1999 di attuazione della DIR. 91/271/CE. ed avesse quindi esorbitato rispetto ai limiti competenziali stabiliti dall'art. 117 co. 2 lett. S Cost. Allo stesso modo nel caso qui in esame, la Regione Liguria ha cercato di eludere termini di adeguamento delle discariche rifiuti non a norma, quando sono ormai ampiamente decorsi quelli fissati dallo Stato con il decreto legislativo n. 36/2003.