Ricorso del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (CF
80003170661), in persona del  suo  Presidente  pro  tempore  Dott.  -
Luciano D'Alfonso, giusta delibera della Giunta Regionale n. 656  del
14/10/2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela de  Marzo  (C.F.
DMRMNL70C41C632R) (pec: avvmanuelademarzo@cnfpec.it)  dell'Avvocatura
Regionale, ai sensi della L.R. n. 9 del 14.02.2000 ed  in  virtu'  di
procura  speciale  a  margine  del   presente   atto,   elettivamente
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Fabio  Francesco  Franco,
in Roma, Via Giovanni Pierluigi  da  Palestrina,  n.  19;  contro  il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
30-ter, decreto-legge n. 91/2014, inserito  in  sede  di  conversione
dall'art. 1, comma 1, allegato,  legge  n.  116/2014  del  11.8.2014,
pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, nella parte in  cui,
ha apportato la seguente modificazione all'art. 29,  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35: 
        «a) al comma 1, le parole: "rivestono carattere di  interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del  perfezionamento  dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata  in  esercizio"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "rivestono   carattere   di   interesse
strategico e costituiscono una priorita'  a  carattere  nazionale  in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico  di  tali
insediamenti produttivi nonche' per  la  salvaguardia  dei  territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali"; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I  progetti  di
cui  al  comma  1  riguardano  la  realizzazione  di  iniziative   di
riconversione  industriale,   prevalentemente   nel   settore   della
produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati  anche
al reimpiego dei lavoratori,  dipendenti  delle  imprese  saccarifere
italiane dismesse per effetto del regolamento (CE)  n.  320/2006  del
Consiglio, del  20  febbraio  2006,  in  nuove  attivita'  di  natura
industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali  progetti,  il
Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi  procedimenti
autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente
i termini di legge per la conclusione di  tali  procedimenti,  nomina
senza  indugio,  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, un commissario ad  acta  per  l'esecuzione  degli
accordi  per  la  riconversione  industriale  sottoscritti   con   il
coordinamento del Comitato interministeriale,  in  ottemperanza  alle
direttive da  quest'ultimo  adottate.  Al  commissario  non  spettano
compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi  di
spese vive sono a carico delle risorse destinate  alla  realizzazione
dei progetti".», 
    per contrasto con gli artt. 117, 3° e 4° comma,  118,  1°  comma,
della Costituzione, nonche' con  l'art.  120,  2°  comma,  Cost.,  in
riferimento all'art. 8, legge n. 131/2003 (recante "Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale n. 3/2001"). 
    La proposizione del presente ricorso e'  stata  deliberata  dalla
Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 14 ottobre 2014. 
    Il decreto-legge n. 91/2014 (recante "Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti dalla normativa europea") con legge n. 116  del  11  agosto
2014, pubblicata nella G.U. n. 192  del  20  agosto  2014,  e'  stato
convertito  in  legge  con  modificazioni  tra  le  quali  l'aggiunta
dell'art. 30-ter. 
    Detto articolo  ha  modificato  l'art.  29  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, (convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4
aprile 2012, n.  35)  che,  dunque,  nella  formulazione  attualmente
vigente, dopo  aver  qualificato  i  progetti  di  riconversione  del
comparto bieticolo saccarifico  di  "interesse  strategico"  prevede,
nell'ambito dei progetti  di  riconversione  delle  imprese  italiane
operanti nel settore bieticolosaccarifero dismesse  per  effetto  del
regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006,  la
nomina da parte del Comitato interministeriale di un commissario  "ad
acta" per il caso in cui i relativi  procedimenti  autorizzativi  non
risultino ultimati e siano  decorsi  infruttuosamente  i  termini  di
legge per la loro conclusione. 
    La normativa  sopra  richiamata  esplica  la  sua  efficacia  sul
territorio  regionale  della  Regione  Abruzzo  in   particolare   in
relazione  al  progetto  di  costruzione  del  termovalorizzatore   a
biomasse della Power Crop S.r.l., sito in Borgo Incile, in attuazione
dell'accordo per la riconversione dell'ex zuccherificio di proprieta'
dell'Eridania Sadam S.p.A., sito nel Comune di Celano (AQ). 
    Detta   disposizione   presenta   profili    di    illegittimita'
costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione degli artt. 117, 3° e 4° comma, e 118, 1° comma, Cost.
e 120, 2° comma, Cost. in riferimento all'art. 8, legge n. 131/2003. 
    Prima di entrare  nel  merito  specifico  delle  censure,  questa
difesa ritiene necessario premettere una breve disamina del  contesto
normativo di riferimento. 
    Negli anni 2005 e 2006, in presenza di grave  crisi  del  settore
bieticolo-saccarifero, sono state approvate una serie di disposizioni
tese a regolare la  ristrutturazione  dell'industria  dello  zucchero
nella Comunita' europea al fine di sostenere il settore e di favorire
la riconversione delle attivita' di coltivazione e produzione.  Nello
specifico, sono stati emanati il regolamento CE n. 320/2006 (relativo
ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria  dello
zucchero nella Comunita' europea) che  ha  modificato  il  precedente
regolamento CE n. 1290/2005 (relativo al funzionamento della politica
agricola comune) ed il decret-legge n.  2/2006  (recante  "Interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia di  fiscalita'  d'impresa")  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006. 
    Detto  decreto-legge  ha,  tra  l'altro,  istituito  un  Comitato
interministeriale con il compito di: 
        a)  approvare  il  piano  per  la  razionalizzazione   e   la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; 
        b) coordinare  le  misure  comunitarie  e  nazionali  per  la
riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche
sociali; 
        c) formulare direttive per  l'approvazione  dei  progetti  di
riconversione. 
    Inoltre, l'art. 2, comma 3, decreto-legge cit., prevedeva che  le
imprese  saccarifere  presentassero  al  Ministero  delle   politiche
agricole e forestali progetti  di  riconversione  (uno  per  ciascuno
degli impianti industriali  ove  era  prevista  la  cessazione  della
produzione di zucchero) al fine della loro successiva approvazione. 
    Questo era il contesto normativo in cui e' intervenuto l'art. 29,
decreto-legge n. 5/2012, a prevedere la figura  del  "commissario  ad
acta"  quale   autorita'   da   nominare,   a   cura   del   Comitato
interministeriale, nei casi di particolare necessita' ed al  fine  di
dare attuazione ai progetti di riconversione del  comparto  bieticolo
saccarifero definito di "interesse nazionale". 
    Gia' in relazione all'originario testo dell'art. 29 cit.  codesta
Ecc.ma Corte, con sentenza n. 62/2013, ha avuto modo di affermare che
la  materia  in  questione  deve   essere   ascritta   alla   materia
agricoltura, riservata alla competenza  legislativa  residuale  delle
Regioni,   e,   pertanto,   ne   ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale per contrasto con l'art. 117, 4° comma, Cost. 
    Infatti, pur ricordando che in astratto e' ammissibile una deroga
al  normale  riparto   di   competenze,   qualora   «la   valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da parte dello Stato  sia  proporzionata»  e  «non  risulti
affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto  di
costituzionalita'» (sentenza n.  303  del  2003),  tuttavia,  codesta
Ecc.ma Corte nell'occasione ha rilevato che: "nei casi in cui vi  sia
uno spostamento di competenze amministrative a seguito di  attrazione
in sussidiarieta', questa Corte ha escluso che possa essere  previsto
un   potere   sostitutivo,   dovendosi   ritenere   che   la    leale
collaborazione,  necessaria  in  tale  evenienza,  non  possa  essere
sostituita puramente e semplicemente da  un  atto  unilaterale  dello
Stato (...). L'art. 29,  invece,  prevede  un  potere  di  intervento
sostitutivo dello Stato che si attiva mediante la predisposizione  da
parte  del  comitato  interministeriale  di  norme  idonee   a   dare
esecutivita' ai progetti nel quadro delle competenze regionali  e  in
casi di particolare  necessita'  (non  specificati)  con  il  diretto
intervento di un commissario ad acta. 
    Inoltre la norma introduce una forma di potere  sostitutivo  (per
dare attuazione al diritto comunitario) che non risponde ai requisiti
richiesti dall'art. 120 Cost. e dall'art.  8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)." 
    In altri termini, la  norma  in  questione  e'  stata  dichiarata
incostituzionale sia in quanto violativa della  sfera  di  competenza
legislativa delle Regioni, sia in quanto introduttiva di una forma di
potere  sostitutivo  non  rispondente  ai  requisiti  richiesti   dal
combinato disposto degli artt.  120,  c.  2,  Cost.  e  8,  legge  n.
131/2003. 
    Orbene,  la  modifica  introdotta  dalla   disposizione   oggetto
dell'odierno ricorso, pur qualificando il settore di intervento quale
"di interesse  strategico"  e  seppure  maggiormente  dettagliata  in
relazione ai casi in cui  il  Comitato  interministeriale  nomina  il
commissario ad  acta  ("nel  caso  in  cui  i  relativi  procedimenti
autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente
i termini di legge per la  conclusione  di  tali  procedimenti"),  di
fatto merita le medesime censure di incostituzionalita' gia'  accolte
da codesta Ecc.ma Corte. 
    In primo luogo, in relazione alla modifica apportata al 1°  comma
dell'art.  29  cit.,  questa  difesa  rileva  che  l'attribuzione  ai
progetti di riconversione industriale  del  carattere  "di  interesse
strategico"  e'  assolutamente  generica,   nonche'   carente   della
fissazione dei presupposti per la relativa individuazione e,  dunque,
in contrasto con gli artt. 117, 3° comma, e  118,  1°  comma,  Cost.,
nonche' con il  principio  di  leale  collaborazione.  La  denunciata
disposizione,  infatti,  configura  in  realta'  una   «chiamata   in
sussidiarieta'» (in materia di agricoltura, riservata alla competenza
regionale) senza che a monte vi sia  stata  l'imprescindibile  intesa
con le Regioni territorialmente interessate. 
    In secondo luogo, per quanto concerne la modifica  del  2°  comma
dell'art. 29 cit., si rileva che dal semplice confronto letterale fra
i due testi dell'art. 29, 2° c., decreto-legge n. 5/2012,  si  evince
senza alcun dubbio che i medesimi sono sostanzialmente uguali e  che,
pertanto,   anche   il   testo   oggi   in   vigore,   per    effetto
dell'introduzione dell'art. 30-ter, decreto-legge n. 91/2014, operato
dall'art. 1, comma 1, allegato, legge n. 116/2014, e' illegittimo. 
    A tal fine, questa difesa Ritiene utile  accostare  i  due  testi
nello schema che segue ove sono state evidenziate  con  il  carattere
grassetto le parti che risultano identiche e con carattere normale le
parti diverse. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Dalla lettura dei testi, su evidenziati, risulta agevole rilevare
che le modifiche  apportate  al  testo  originario  si  concretizzano
esclusivamente  nell'uso  di  sinonimi  ("esecuzione"  in  luogo   di
"attuazione") di locuzioni verbali piu'  lunghe  che  definiscono  il
medesimo  concetto  ("accordi  per   la   riconversione   industriale
sottoscritti con coordinamento  del  Comitato  interministeriale"  in
luogo di "accordi definiti in sede regionale  con  coordinamento  del
Comitato interministeriale") e, infine,  di  locuzioni  verbali  piu'
lunghe che meglio specificano il concetto ma non lo modificano  ("nel
caso in cui  i  relativi  procedimenti  autorizzativi  non  risultino
ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge  per  la
conclusione  di  tali  procedimenti"  in  luogo  di  "nei   casi   di
particolare necessita'"). 
    Ne deriva che la disposizione normativa  oggetto  di  censura  da
parte della Regione  Abruzzo  (art.  1,  c.  1,  legge  n.  116/2014,
allegato,  nella  parte  in  cui,  nel   convertire   in   legge   il
decreto-legge n. 91/2014, ha  inserito  l'art.  30-ter,  di  modifica
dell'art. 29, decreto-legge n.  5/2012,  convertito  dalla  legge  n.
35/2012) risulta essere anch'essa in contrasto  con  l'art.  117,  4°
comma,  Cost.,  in  quanto,  afferendo  senza  dubbio  alla   materia
dell'agricoltura, e' invasiva della sfera di  competenza  legislativa
esclusiva delle Regioni. 
    Dalla lettura dello schema risulta altresi' che  il  nuovo  testo
dell'art. 29 cit., come modificato dalla norma impugnata,  e'  ancora
in contrasto, come  il  testo  precedente,  anche  con  il  combinato
disposto degli artt. 120, 2° comma, Cost. e 8, legge n. 131/2003,  in
virtu' dei quali l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato  deve
essere esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale
collaborazione e, pertanto, deve essere  preceduto  dall'assegnazione
di  un  congruo  termine,  per  adottare  i  provvedimenti  dovuti  o
necessari. Ne deriva che solo se e quando sia inutilmente decorso  il
termine  in  questione,  l'intervento  sostitutivo  statale,  per  il
tramite della diretta adozione dei provvedimenti  necessari  o  della
nomina di apposito commissario, e' legittimo. 
    La  disposizione  impugnata,  al  contrario,  non   prevede   ne'
l'assegnazione   di   un   congruo   termine,   ne'   il   necessario
coinvolgimento dell'Ente regionale, estromettendo cosi' completamente
la Regione dai procedimenti in questione. 
    In  conclusione,  questa  difesa  rileva  che  l'impugnata  norma
statale e' costituzionalmente illegittima anche  per  violazione  dei
Principi di sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione,  secondo  il
costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte: "la deroga al  normale
riparto di competenze fra lo Stato e  le  Regioni  e  la  conseguente
«attrazione in sussidiarieta'» allo Stato della relativa  disciplina,
in  base  ai  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza, in tanto sono giustificate in quanto lo Stato  coinvolga
le Regioni stesse, nella specie la disposizione censurata non prevede
un coinvolgimento delle Regioni idoneo ad equilibrare le esigenze  di
leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle  funzioni
attratte in sussidiarieta' a livello  statale  Corte  Costituzionale"
(cfr. Corte Cost., sent. n. 63/2008).