Ricorso del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (CF 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore Dott. - Luciano D'Alfonso, giusta delibera della Giunta Regionale n. 656 del 14/10/2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela de Marzo (C.F. DMRMNL70C41C632R) (pec: avvmanuelademarzo@cnfpec.it) dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della L.R. n. 9 del 14.02.2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Fabio Francesco Franco, in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19; contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, decreto-legge n. 91/2014, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, allegato, legge n. 116/2014 del 11.8.2014, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, nella parte in cui, ha apportato la seguente modificazione all'art. 29, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: «a) al comma 1, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti".», per contrasto con gli artt. 117, 3° e 4° comma, 118, 1° comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 120, 2° comma, Cost., in riferimento all'art. 8, legge n. 131/2003 (recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001"). La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 14 ottobre 2014. Il decreto-legge n. 91/2014 (recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea") con legge n. 116 del 11 agosto 2014, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, e' stato convertito in legge con modificazioni tra le quali l'aggiunta dell'art. 30-ter. Detto articolo ha modificato l'art. 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) che, dunque, nella formulazione attualmente vigente, dopo aver qualificato i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifico di "interesse strategico" prevede, nell'ambito dei progetti di riconversione delle imprese italiane operanti nel settore bieticolosaccarifero dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, la nomina da parte del Comitato interministeriale di un commissario "ad acta" per il caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la loro conclusione. La normativa sopra richiamata esplica la sua efficacia sul territorio regionale della Regione Abruzzo in particolare in relazione al progetto di costruzione del termovalorizzatore a biomasse della Power Crop S.r.l., sito in Borgo Incile, in attuazione dell'accordo per la riconversione dell'ex zuccherificio di proprieta' dell'Eridania Sadam S.p.A., sito nel Comune di Celano (AQ). Detta disposizione presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi Violazione degli artt. 117, 3° e 4° comma, e 118, 1° comma, Cost. e 120, 2° comma, Cost. in riferimento all'art. 8, legge n. 131/2003. Prima di entrare nel merito specifico delle censure, questa difesa ritiene necessario premettere una breve disamina del contesto normativo di riferimento. Negli anni 2005 e 2006, in presenza di grave crisi del settore bieticolo-saccarifero, sono state approvate una serie di disposizioni tese a regolare la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita' europea al fine di sostenere il settore e di favorire la riconversione delle attivita' di coltivazione e produzione. Nello specifico, sono stati emanati il regolamento CE n. 320/2006 (relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita' europea) che ha modificato il precedente regolamento CE n. 1290/2005 (relativo al funzionamento della politica agricola comune) ed il decret-legge n. 2/2006 (recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa") convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006. Detto decreto-legge ha, tra l'altro, istituito un Comitato interministeriale con il compito di: a) approvare il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; b) coordinare le misure comunitarie e nazionali per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali; c) formulare direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione. Inoltre, l'art. 2, comma 3, decreto-legge cit., prevedeva che le imprese saccarifere presentassero al Ministero delle politiche agricole e forestali progetti di riconversione (uno per ciascuno degli impianti industriali ove era prevista la cessazione della produzione di zucchero) al fine della loro successiva approvazione. Questo era il contesto normativo in cui e' intervenuto l'art. 29, decreto-legge n. 5/2012, a prevedere la figura del "commissario ad acta" quale autorita' da nominare, a cura del Comitato interministeriale, nei casi di particolare necessita' ed al fine di dare attuazione ai progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero definito di "interesse nazionale". Gia' in relazione all'originario testo dell'art. 29 cit. codesta Ecc.ma Corte, con sentenza n. 62/2013, ha avuto modo di affermare che la materia in questione deve essere ascritta alla materia agricoltura, riservata alla competenza legislativa residuale delle Regioni, e, pertanto, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 117, 4° comma, Cost. Infatti, pur ricordando che in astratto e' ammissibile una deroga al normale riparto di competenze, qualora «la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata» e «non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita'» (sentenza n. 303 del 2003), tuttavia, codesta Ecc.ma Corte nell'occasione ha rilevato che: "nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative a seguito di attrazione in sussidiarieta', questa Corte ha escluso che possa essere previsto un potere sostitutivo, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita puramente e semplicemente da un atto unilaterale dello Stato (...). L'art. 29, invece, prevede un potere di intervento sostitutivo dello Stato che si attiva mediante la predisposizione da parte del comitato interministeriale di norme idonee a dare esecutivita' ai progetti nel quadro delle competenze regionali e in casi di particolare necessita' (non specificati) con il diretto intervento di un commissario ad acta. Inoltre la norma introduce una forma di potere sostitutivo (per dare attuazione al diritto comunitario) che non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)." In altri termini, la norma in questione e' stata dichiarata incostituzionale sia in quanto violativa della sfera di competenza legislativa delle Regioni, sia in quanto introduttiva di una forma di potere sostitutivo non rispondente ai requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 120, c. 2, Cost. e 8, legge n. 131/2003. Orbene, la modifica introdotta dalla disposizione oggetto dell'odierno ricorso, pur qualificando il settore di intervento quale "di interesse strategico" e seppure maggiormente dettagliata in relazione ai casi in cui il Comitato interministeriale nomina il commissario ad acta ("nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti"), di fatto merita le medesime censure di incostituzionalita' gia' accolte da codesta Ecc.ma Corte. In primo luogo, in relazione alla modifica apportata al 1° comma dell'art. 29 cit., questa difesa rileva che l'attribuzione ai progetti di riconversione industriale del carattere "di interesse strategico" e' assolutamente generica, nonche' carente della fissazione dei presupposti per la relativa individuazione e, dunque, in contrasto con gli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. La denunciata disposizione, infatti, configura in realta' una «chiamata in sussidiarieta'» (in materia di agricoltura, riservata alla competenza regionale) senza che a monte vi sia stata l'imprescindibile intesa con le Regioni territorialmente interessate. In secondo luogo, per quanto concerne la modifica del 2° comma dell'art. 29 cit., si rileva che dal semplice confronto letterale fra i due testi dell'art. 29, 2° c., decreto-legge n. 5/2012, si evince senza alcun dubbio che i medesimi sono sostanzialmente uguali e che, pertanto, anche il testo oggi in vigore, per effetto dell'introduzione dell'art. 30-ter, decreto-legge n. 91/2014, operato dall'art. 1, comma 1, allegato, legge n. 116/2014, e' illegittimo. A tal fine, questa difesa Ritiene utile accostare i due testi nello schema che segue ove sono state evidenziate con il carattere grassetto le parti che risultano identiche e con carattere normale le parti diverse. Parte di provvedimento in formato grafico Dalla lettura dei testi, su evidenziati, risulta agevole rilevare che le modifiche apportate al testo originario si concretizzano esclusivamente nell'uso di sinonimi ("esecuzione" in luogo di "attuazione") di locuzioni verbali piu' lunghe che definiscono il medesimo concetto ("accordi per la riconversione industriale sottoscritti con coordinamento del Comitato interministeriale" in luogo di "accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale") e, infine, di locuzioni verbali piu' lunghe che meglio specificano il concetto ma non lo modificano ("nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti" in luogo di "nei casi di particolare necessita'"). Ne deriva che la disposizione normativa oggetto di censura da parte della Regione Abruzzo (art. 1, c. 1, legge n. 116/2014, allegato, nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-legge n. 91/2014, ha inserito l'art. 30-ter, di modifica dell'art. 29, decreto-legge n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012) risulta essere anch'essa in contrasto con l'art. 117, 4° comma, Cost., in quanto, afferendo senza dubbio alla materia dell'agricoltura, e' invasiva della sfera di competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Dalla lettura dello schema risulta altresi' che il nuovo testo dell'art. 29 cit., come modificato dalla norma impugnata, e' ancora in contrasto, come il testo precedente, anche con il combinato disposto degli artt. 120, 2° comma, Cost. e 8, legge n. 131/2003, in virtu' dei quali l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato deve essere esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione e, pertanto, deve essere preceduto dall'assegnazione di un congruo termine, per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Ne deriva che solo se e quando sia inutilmente decorso il termine in questione, l'intervento sostitutivo statale, per il tramite della diretta adozione dei provvedimenti necessari o della nomina di apposito commissario, e' legittimo. La disposizione impugnata, al contrario, non prevede ne' l'assegnazione di un congruo termine, ne' il necessario coinvolgimento dell'Ente regionale, estromettendo cosi' completamente la Regione dai procedimenti in questione. In conclusione, questa difesa rileva che l'impugnata norma statale e' costituzionalmente illegittima anche per violazione dei Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte: "la deroga al normale riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni e la conseguente «attrazione in sussidiarieta'» allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, in tanto sono giustificate in quanto lo Stato coinvolga le Regioni stesse, nella specie la disposizione censurata non prevede un coinvolgimento delle Regioni idoneo ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarieta' a livello statale Corte Costituzionale" (cfr. Corte Cost., sent. n. 63/2008).