P.Q.M.
Tanto premesso, visti gli artt. 3 e 24 Cost., nonche' l'art. 23
legge n. 87/1953, letto l'art. 120 C.d.S., letti gli atti di causa ed
esaminata la documentazione, ritenuta la rilevanza della questione e
la sua non manifesta fondatezza,
Sospende alla luce dell'implicito riconoscimento di un fumus boni
iuris, l'esecutorieta' del provvedimento prefettizio impugnato dal
sig. T.;
Solleva formalmente la questione di legittimita' costituzionale
della norma di cui all'art. 120 C.d.S. novellato, con riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost.;
Dispone la sospensione del presente procedimento civile
impregiudicato - ogni diritto di difesa - e la trasmissione, a cura
della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle
parti alla Corte costituzionale;
Ordina la notificazione della presente ordinanza, a cura della
Cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle parti,
e ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
Trieste, 12 agosto 2011
Il giudice onorario di Tribunale: Battaglia