P.Q.M. 
 
    Tanto premesso, visti gli artt. 3 e 24 Cost., nonche'  l'art.  23
legge n. 87/1953, letto l'art. 120 C.d.S., letti gli atti di causa ed
esaminata la documentazione, ritenuta la rilevanza della questione  e
la sua non manifesta fondatezza, 
    Sospende alla luce dell'implicito riconoscimento di un fumus boni
iuris, l'esecutorieta' del provvedimento  prefettizio  impugnato  dal
sig. T.; 
    Solleva formalmente la questione di  legittimita'  costituzionale
della norma di cui all'art. 120  C.d.S.  novellato,  con  riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost.; 
    Dispone  la  sospensione   del   presente   procedimento   civile
impregiudicato - ogni diritto di difesa - e la trasmissione,  a  cura
della Cancelleria, del fascicolo  d'ufficio  e  dei  fascicoli  delle
parti alla Corte costituzionale; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza,  a  cura  della
Cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle  parti,
e ai presidenti del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati. 
        Trieste, 12 agosto 2011 
 
             Il giudice onorario di Tribunale: Battaglia