P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima),  interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso,   come   in
epigrafe proposto: 
    1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,  e  degli  artt.
14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del  decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 70, nonche' del comma 3 dell'art. 32-bis del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come introdotto dall'art.  6  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, in relazione agli  articoli
2, 21, I e IV comma, 24 e 41 della Costituzione; 
    2) dichiara altresi' rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale delle medesime  disposizioni
in relazione agli articoli 21, II, III e IV comma, 24 e 25, I  comma,
della Costituzione; 
    3)  dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  25  giugno
2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Raffaello Sestini, Presidente FF 
        Ivo Correale, Consigliere, Estensore 
        Roberta Cicchese, Consigliere 
 
                      Il Presidente FF: Sestini 
 
 
                 Il consigliere estensore: Correale