P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonche' del comma 3 dell'art. 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, in relazione agli articoli 2, 21, I e IV comma, 24 e 41 della Costituzione; 2) dichiara altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni in relazione agli articoli 21, II, III e IV comma, 24 e 25, I comma, della Costituzione; 3) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Raffaello Sestini, Presidente FF Ivo Correale, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere Il Presidente FF: Sestini Il consigliere estensore: Correale