P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    1- Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del
giudizio  in  corso,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001,  n.  89,
come modificata dall'art. 55 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in  cui  si
applicano anche ai procedimenti di equa  riparazione  previsti  dalla
stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111, secondo
comma, 117, primo comma, e 3, primo comma Cost. 
    2-  Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    3- Ordina che, a cura della Cancelleria,  la  presente  ordinanza
sia notificata  alle  parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Firenze, 26 febbraio 2014 
 
                  Il Consigliere designato: Afeltra