TRIBUNALE DI NAPOLI 
                          (Sezione lavoro) 
 
    Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli,  in  funzione  di
giudice  del  lavoro,  dott.ssa  Antonella  Ciriello,  ha  emesso  la
seguente ordinanza. 
    Premesso in fatto: 
        che con ricorso depositato in data 6  luglio  2011,  Tuccillo
Mario adiva il  Giudice  monocratico,  in  funzione  di  giudice  del
lavoro,  per  sentire   dichiarare   illegittima   la   contribuzione
soggettiva versata nei confronti della Cassa Nazionale di  Previdenza
e Assistenza Forense  a  partire  dal  1°  settembre  1995,  data  di
maturazione della pensione di  vecchiaia,  e  pertanto,  riconosciuto
l'indebito pagamento, ottenere il  rimborso  di  tutti  i  contributi
soggettivi  versati;  ovvero,   in   subordine,   per   ottenere   il
riconoscimento dei supplementi di pensione (biennale e triennale),  a
suo dire mai percepiti; nonche', ancora in subordine, per il rimborso
dei contributi versati indebitamente alla Cassa oltre i settanta anni
di eta', quale  differenza  tra  i  contributi  versati  e  l'importo
complessivo della pensione percepita; 
        che  il  ricorrente  contestava,  altresi',  la  legittimita'
costituzionale degli artt. 2, penultimo comma, 10, 11, 21 della legge
n. 576/80, come modificati dalla  legge  n.  141/92,  impositivi  dei
predetti contributi in favore della Cassa forense; nonche'  dell'art.
1 del D.Lgs. n. 509/1994, nella parte  in  cui  conferisce  autonomia
all'ente  previdenziale  nell'imposizione  contributiva  del  reddito
professionale dell'avvocato gia' pensionato, in quanto  in  contrasto
con gli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 Cost.; 
        che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in
persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,  tempestivamente
costituitasi in giudizio,  contestava  la  fondatezza  della  domanda
principale asserendo di aver riconosciuto al ricorrente i supplementi
di pensione (biennale e triennale) e che il versamento del contributo
soggettivo e' conforme al  principio  di  solidarieta'  sotteso  alla
logica della Cassa previdenziale; contestava altresi'  la  fondatezza
della questione  di  illegittimita'  costituzionale,  chiedendone  la
reiezione; 
        che  nel  corso  del  giudizio,  con  note  autorizzate,   il
ricorrente evidenziava l'emanazione, dell'art. 18, comma 11, del D.L.
n. 98/2011, conv. in  legge  n.  111/2011,  vigente  al  momento  del
deposito del ricorso, che, incidendo sulla legislazione previgente in
materia di versamento dei contributi previdenziali, con  l'emanazione
del regolamento attuativo della Cassa Forense del 2012, ha  aumentato
il contributo soggettivo a carico degli  avvocati  pensionati  ancora
esercenti la professione forense, insistendo cosi' il ricorrente  per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale anche della predetta
normativa per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38,  41  e  53
Cost. 8. 
 
                            O s s e r v a 
 
 
                            D i r i t t o 
 
    Il ricorrente e' titolare di pensione di vecchiaia, pensione  che
- a differenza della pensione di anzianita' -  consente  all'avvocato
di rimanere iscritto  all'albo  e  di  continuare  ad  esercitare  la
professione. 
    Il sistema pensionistico forense, come riformato dalla  legge  20
settembre 1980,  n.  576,  stabiliva  il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia con almeno 65 anni di eta' e 30 di contribuzione. 
    Nella formulazione vigente dal 6  marzo  1992  (a  seguito  delle
modifiche introdotte dalla legge n.  141/1992),  unica  rilevante  ai
fini di causa, la norma dispone: 
    «Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione  di  vecchiaia  e'
corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque  anni
di  eta',  dopo  almeno  trenta  anni  di  effettiva   iscrizione   e
contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia  richiesto
il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione e'  pari,
per ogni anno di effettiva iscrizione e  contribuzione  all'1,75  per
cento della  media  dei  piu'  elevati  dieci  redditi  professionali
dichiarati dall'iscritto  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni  relative  ai
quindici  anni  solari  anteriori  alla  maturazione  del  diritto  a
pensione. 
    Per il calcolo della media di cui  sopra  si  considera  solo  la
parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art.
10, primo comma, lettera a); i redditi  annuali  dichiarati,  escluso
l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge. 
    La misura della pensione non puo' essere inferiore a  otto  volte
il contributo minimo  soggettivo  a  carico  dell'iscritto  nell'anno
solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. 
    La misura della pensione minima non puo' in alcun  caso  superare
la media del reddito professionale di cui al primo comma,  rivalutato
ai sensi del secondo comma del presente  articolo  nella  misura  del
cento per cento. 
    Se la media dei redditi  e'  superiore  a  lire  20  milioni,  la
percentuale dell'1,75 per cento  di  cui  al  primo  comma  e'  cosi'
ridotta: 
    a) all'1,50 per cento per lo scaglione  di  reddito  da  lire  20
milioni a lire 30 milioni; 
    b) all'1,30 per cento per lo scaglione  di  reddito  da  lire  30
milioni a lire 35 milioni; 
    c) all'1,15 per cento per lo scaglione  di  reddito  da  lire  35
milioni a lire 40 milioni. 
    Il titolare della pensione di vecchiaia che resti  iscritto  agli
albi di avvocato [e/o di procuratore] ha diritto ad una pensione pari
ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. (1) 
    Sono comunque fatti salvi i trattamenti  in  atto  alla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  se  piu'  favorevoli  al
pensionato. 
    Coloro che, dopo la maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia, restano iscritti all'albo [dei procuratori] degli avvocati
o all'albo speciale per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla  scadenza
dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione
e ad un ulteriore supplemento al compimento  dei  cinque  anni  della
maturazione  del  diritto  a  pensione  ed  in  ogni  caso  dal  mese
successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo,  anche
per causa di morte, quando  tale  cancellazione  sia  antecedente  al
compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a  pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno  successivo  a  quello  di
maturazione del diritto a pensione, in base alle precedenti di cui al
primo  e  al  quarto  comma,  riferite   alla   media   dei   redditi
professionali risultanti  dalle  dichiarazioni  successive  a  quelle
considerate per il calcolo della  pensione,  con  applicazione  delle
disposizioni di cui al secondo comma. (2) 
    Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale  di
cui al primo comma del presente articolo puo' essere  aumentata,  ove
le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento.
In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le  percentuali
di cui al quarto comma del presento articolo». 
    La pensione e' stata dunque calcolata sulla base  della  predetta
normativa - (applicando un coefficiente regressivo  con  il  crescere
del  reddito  alla  media  dei  redditi  dei  migliori   dieci   anni
nell'ambito degli ultimi 15 anteriori a quello del pensionamento). 
    Quanto alla contribuzione, il sistema della  legge  n.  576/1980,
nella formulazione vigente dal 6 marzo 1993, unica rilevante ai  fini
di causa, prevedeva: 
    «Art. 10 (Contributo  soggettivo).  -  Il  contributo  soggettivo
obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni  iscritto
agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari  alle  seguenti
percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale
risulta dalla relativa  dichiarazione  ai  fini  dell'irpef  e  dalle
successive definizioni: 
    a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento; 
    b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. 
    E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000. 
    Il contributo di cui ai commi  precedenti  e'  dovuto  anche  dai
pensionati che restano iscritti  all'albo  dei  procuratori  o  degli
avvocati  o  all'albo  speciale  per  il  patrocinio   davanti   alle
giurisdizioni  superiori;  ma  l'obbligo  del  contributo  minimo  e'
escluso dall'anno solare successivo alla maturazione  del  diritto  a
pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del
reddito dell'anno solare successivo al  compimento  dei  cinque  anni
dalla maturazione del diritto a pensione. 
    Per i procuratori e gli avvocati che iniziano  la  professione  e
che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto
i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al  presente  articolo
e' ridotto alla meta' per l'anno di  iscrizione  o  per  i  due  anni
successivi. 
    Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'Irpef». 
    «Art. 11 (Contributo Integrativo). - A partire dal primo  gennaio
del secondo anno successivo  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge, tutti gli iscritti agli albi  di  avvocato  e  di  procuratore
nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare
una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel
volume annuale d'affari  ai  fini  dell'iva  e  versarne  alla  cassa
l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che  ne  abbia
eseguito il debitore, la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di
quest'ultimo. 
    Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare  la
maggiorazione per la quota di competenza di ogni  associato  iscritto
agli albi di avvocato e procuratore.  L'ammontare  complessivo  annuo
delle  maggiorazioni  obbligatorie  dovute  alla  cassa  dal  singolo
professionista e' calcolato su una percentuale  del  volume  d'affari
della associazione o  societa'  pari  alla  percentuale  degli  utili
spettante al professionista stesso. 
    Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare, per il
titolo di cui al primo comma,  un  importo  minimo  risultante  dalla
applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a  quindici
volte il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma,  dovuto
per l'anno stesso. 
    Il contributo di cui ai commi  precedenti  e'  dovuto  anche  dai
pensionati che restano iscritti  all'albo  dei  procuratori  o  degli
avvocati  o  all'albo  speciale  per  il  patrocinio   davanti   alle
giurisdizioni  superiori;  ma  l'obbligo  del  contributo  minimo  e'
escluso dall'anno solare successivo alla maturazione  del  diritto  a
pensione. 
    Salvo  quanto  disposto   dall'art.   13,   secondo   comma,   la
maggiorazione  percentuale,  in  sede  di  prima  applicazione  della
presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. 
    Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e
non concorre alla formazione del reddito professionale». 
    Il sistema di contribuzione prevedeva dunque: 
        all'art. 10:  un  contributo  soggettivo,  pari  al  10%  del
reddito sino a 40 milioni di lire (questo tetto aumentera',  come  si
vedra' nel prosieguo, sino a quadruplicarsi e l'aliquota diverra'  il
12%) e del 3% per i redditi superiori, che  pero'  non  concorrono  a
formare l'importo della pensione. 
    Chi continua ad essere iscritto all'albo dopo il pensionamento e'
esente  dal  solo  versamento  del   minimo   contributivo   e   paga
ordinariamente per cinque anni il contributo soggettivo, che consente
i due aumenti (biennnale e quinquennale) della pensione. 
    Successivamente paga solo il  contributo  di  solidarieta'  (3%),
senza  conseguire  ulteriori  aumenti:  il  3%   ha   quindi   natura
solidaristica; 
        all'art. 11: un contributo  integrativo  del  2%  sul  volume
d'affari, con un minimo, ripetibile nei  confronti  del  cliente;  il
contributo e' interamente dovuto anche dall'avvocato che continua  ad
essere iscritto all'albo dopo il pensionamento, con la sola esenzione
dal  minimo.  Trattasi  di  un  contributo   e   funzione   meramente
solidaristica, perche' non concorrente  alla  formazione  della  base
pensionabile. 
    Si evidenzia sin d'ora che non e' pertinente ai fini di causa  la
disposizione dell'art. 21, della legge n. 576/80,  pur  censurata  di
illegittimita' costituzionale dal ricorrente, in  quanto  regolamenta
la restituzione dei contributi per coloro che cessano dall'iscrizione
alla Cassa senza  aver  maturato  i  requisiti  assicurativi  per  il
diritto alla pensione. 
    Il sistema pensionistico delineato e' orientato verso  il  regime
"retributivo": l'ammontare della pensione e' influenzato dall'entita'
del reddito e solo in  parte  dall'entita'  della  contribuzione;  la
pensionabilita' e' limitata ad una parte del reddito  effettivo,  con
un forte elemento di solidarieta'. 
    I pensionati, raggiunto il massimo della pensione (dopo i  cinque
anni dal pensionamento), pagano un contributo soggettivo con funzione
solidaristica, la cui misura percentuale (3%) e' la  stessa  prevista
per la quota del contributo soggettivo degli avvocati non titolari di
pensione che non concorre alla base pensionabile. 
    Nella stessa percentuale gli avvocati pensionati e non pensionati
pagano il contributo integrativo, pure interamente solidaristico. 
    Con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509,  efficace  dal  1°  gennaio
1995, la Cassa ha assunto la natura di  Fondazione  con  personalita'
giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli  12  e  seguenti
del codice civile. 
    Nel nuovo contesto il decreto legislativo  ha  posto  alle  Casse
"privatizzate" l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di  bilancio  e
la  stabilita'  delle  rispettive  gestioni  mediante  l'adozione  di
provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal  bilancio
tecnico, da redigersi con periodicita' almeno triennale. Per far cio'
l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2,  e
3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto  un  potere
regolamentare delle Casse. 
    Queste le norme richiamate: 
    «Art. 1 (Enti privatizzati). - 1. Gli enti di  cui  all'elenco  A
allegato  al  presente  decreto  legislativo  sono   trasformati,   a
decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o  in  fondazioni  con
deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi,  adottata  a
maggioranza qualificata  dei  due  terzi  dei  propri  componenti,  a
condizione che non usufruiscano di  finanziamenti  pubblici  o  altri
ausili pubblici di carattere finanziario. 
    2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come  enti  senza
scopo di lucro  e  assumono  la  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del  codice  civile  e
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  rimanendo
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti
previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di  trasformazione
e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 
    3. Gli  enti  trasformati  continuano  a  svolgere  le  attivita'
previdenziali e assistenziali in atto  riconosciute  a  favore  delle
categorie di lavoratori e professionisti  per  le  quali  sono  stati
originariamente istituiti, ferma restando  la  obbligatorieta'  della
iscrizione  e  della  contribuzione.  Agli  enti  stessi   non   sono
consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione
di quelli connessi con gli sgravi e la  fiscalizzazione  degli  oneri
sociali. 
    4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti
adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono  essere  approvati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: 
    a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli
organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri  di  composizione
degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti; 
    b) determinazione dei requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'
istituzionale,  con  particolare   riferimento   all'onorabilita'   e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e,  comunque,
dei    responsabili    dell'associazione    o    fondazione.     Tale
professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un
dato  caratterizzante  l'attivita'  professionale   della   categoria
interessata; 
    c) previsione di una riserva legale, al  fine  di  assicurare  la
continuita'  nell'erogazione  delle  prestazioni,   in   misura   non
inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in  essere.
Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, all'eventuale  adeguamento  di  esse  si
provvede, nella fase di prima applicazione,  mediante  accantonamenti
pari ad una annualita' per ogni biennio». 
    «Art. 2 (Gestione). - 1. Le associazioni o  le  fondazioni  hanno
autonomia gestionale, organizzativa  e  contabile  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dal presente articolo  nei  limiti  fissati  dalle
disposizioni del presente decreto in relazione alla  natura  pubblica
dell'attivita' svolta. 
    2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio
di  bilancio  mediante  l'adozione  di  provvedimenti  coerenti  alle
indicazioni  risultanti  dal  bilancio  tecnico  da   redigersi   con
periodicita' almeno triennale». 
    «Art. 2 (Vigilanza). -  1.  La  vigilanza  sulle  associazioni  o
fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero  del  tesoro,  nonche'  dagli
altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza
per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1.  Nei  collegi
dei sindaci deve essere  assicurata  la  presenza  di  rappresentanti
delle predette Amministrazioni. 
    2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui  al  comma  1,
approva i seguenti atti: 
    a) lo statuto e regolamenti, nonche' le relative  integrazioni  o
modificazioni; 
    b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che
la relativa potesta' sia prevista dai  singoli  ordinamenti  vigenti.
Per le forme di previdenza  sostitutive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria   le   delibere   sono   adottate   sulla   base   delle
determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale». 
    Lo squilibrio del  sistema  previdenziale  nazionale,  nelle  sue
varie forme, ha indotto  il  legislatore  nell'anno  successivo  alla
riforma di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del  sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), in seguito integrata con
numerosi e articolati provvedimenti. 
    Viene introdotto il principio che gli enti privatizzati (tra  cui
la Cassa Forense) debbano garantire la stabilita' dei propri  bilanci
per almeno 15 anni (poi portati a 30 dall'art. 1,  comma  763,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296)  e  che  le  riserve  tecniche  siano
commisurate a cinque annualita' di pensioni erogate. Si consente alle
Casse di optare per l'adozione del sistema "contributivo". 
    Questo il testo storico dell'art. 3 co. 12 della legge 335: 
    «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal  D.Lgs.  30
giugno 1994, n. 509, relativo agli enti  previdenziali  privatizzati,
allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio  in  attuazione  di
quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2,   del   predetto   decreto
legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da ricondursi
ad un  arco  temporale  non  inferiore  a  15  anni.  In  esito  alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2,  comma  2,
del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti
di variazione delle aliquote contributive,  di  riparametrazione  dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti  dai  provvedimenti  suddetti.  Nei  regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il  periodo  di  riferimento
per la  determinazione  della  base  pensionabile  e'  definito,  ove
inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma  17,  per  gli
enti che gestiscono forme di previdenza  sostitutive  e  al  medesimo
art. 1, comma 18,  per  gli  altri  enti.  Ai  fini  dell'accesso  ai
pensionamenti  anticipati  di  anzianita',  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 25  e  26,  per  gli  enti  che
gestiscono forme di previdenza sostitutive, e  al  medesimo  art.  1,
comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per  l'adozione
del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge». 
    E' stata dunque attribuita agli enti  previdenziali  privatizzati
la potesta' di variazione delle aliquote contributive e  dei  criteri
di determinazione del trattamento pensionistico. 
    (Successivamente l'art. 1 comma 763 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (finanziaria  2007)  ha  sostituito  il  testo  nei  seguenti
termini,  prevedendo  la  redazione  periodica  di  bilanci   tecnici
attuariali: 
    «Comma 763 - 763. All'art. 3, comma  12,  della  legge  8  agosto
1995, n. 335, il primo e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Nel rispetto  dei  principi  di  autonomia  affermati  dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di  previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo  scopo  di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto  previsto
dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto  legislativo  n.  509  del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui  ai  predetti
decreti legislativi  e'  da  ricondursi  ad  un  arco  temporale  non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto art.
2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e  le
fondazioni interessate, sulla base delle  indicazioni  elaborate  dal
Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo  di  valutazione
della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e  in  attuazione
di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati  dagli
enti  medesimi,  i  provvedimenti  necessari  per   la   salvaguardia
dell'equilibrio finanziario di  lungo  termine,  avendo  presente  il
principio del pro rata in relazione  alle  anzianita'  gia'  maturate
rispetto   alla   introduzione   delle   modifiche   derivanti    dai
provvedimenti  suddetti  e  comunque  tenuto  conto  dei  criteri  di
gradualita' e di equita' fra  generazioni.  Qualora  le  esigenze  di
riequilibrio  non  vengano  affrontate,  dopo  aver  sentito   l'ente
interessato e la valutazione del Nucleo di  valutazione  della  spesa
previdenziale, possono essere adottate le misure di cui  all'art.  2,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono  fatti
salvi gli atti e le deliberazioni in materia  previdenziale  adottati
dagli enti di cui  al  presente  comma  ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
    L'ultimo periodo e' stato autenticamente  interpretato  dall'art.
1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, nel senso che: 
    «gli atti e le deliberazioni in  materia  previdenziale  adottati
dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  si  intendono  legittimi  ed  efficaci   a
condizione  che  siano   finalizzati   ad   assicurare   l'equilibrio
finanziario di lungo termine». 
    Questo  sistema  e'  stato  qualificato  come   di   "sostanziale
delegificazione",  venendo  la  materia  affidata  dalla  legge  alla
autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro  i  limiti  ad
essa imposti (Cass. 16 novembre 2009, n. 24202). 
    Alla luce di questo quadro deve essere  esaminata  la  disciplina
contributiva fissata dai regolamenti della cassa forense, oggetto  di
censura. 
    1. Il  Regolamento  dei  contributi  dovuti  alla  Cassa  Forense
approvato  con  decreto  interministeriale  del   7   febbraio   2003
prevedeva: 
        un contributo soggettivo (art. 2) del  10%  fino  al  reddito
pensionabile (lett. a) e del 3% per la  parte  eccedente  tale  tetto
(lett. b), con un obbligo di contributo minimo da  cui  erano  esenti
gli avvocati pensionati. 
    A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo  alla
maturazione del diritto a pensione i pensionati  di  vecchiaia  erano
obbligati a corrispondere il contributo in  misura  pari  al  3%  del
reddito professionale netto ai fini IRPEF,  senza  obbligo  di  alcun
importo minimo; 
        un contributo integrativo (art. 3) del 2% sul volume  annuale
d'affari ai fini dell'IVA, con un minimo da cui  i  pensionati  erano
esenti dal 6° anno dalla pensione. 
    2. Il Regolamento adottato con delibera 17 marzo  2006  approvato
dai Ministeri vigilanti in date 21 dicembre 2006  e  12  aprile  2007
prevedeva (art. 1): 
        l'aumento del contributo soggettivo sul reddito  pensionabile
al 12% (fermo il 3% per il reddito  eccedente),  con  decorrenza  dal
terzo anno successivo alla approvazione ministeriale. 
    Per i pensionati di vecchiaia, a partire dal reddito relativo  al
6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, il
pagamento del contributo soggettivo in misura pari: 
    al 4% sino al tetto  reddituale  fissato  per  gli  avvocati  non
pensionati; 
    al 3% per la parte eccedente detto tetto. 
    3.  Successivamente  con  il  regolamento  della  Cassa   Forense
adottato con delibera del Comitato dei delegati in data 19  settembre
2008, approvata nel dicembre 2009,  veniva  realizzata  una  profonda
riforma del  sistema  previdenziale,  incrementando  i  contributi  e
riducendo  le  prestazioni,  con  la  rideterminazione   della   base
pensionabile e la graduale eliminazione dei supplementi  di  pensione
(prevedendosi tra l'altro  ai  fini  dell'accesso  alla  pensione  di
vecchiaia, il graduale passaggio dagli originari requisiti  -  di  65
anni di eta' e di 30 anni di anzianita' contributiva - ai 70 anni  di
eta' ed ai 35 di effettiva iscrizione e contribuzione alla  Cassa,  a
partire dal 2021). 
    Con l'occasione,  poi,  e'  stato  introdotto  -  con  la  dovuta
gradualita' -  un  elemento  di  tipo  "contributivo",  la  quota  di
pensione "modulare", determinata su base contributiva e finanziata da
specifici  contributi  facoltativi  che  si   aggiungono   a   quelli
obbligatori, onde assicurare nel tempo, agli avvocati un piu' elevato
trattamento pensionistico. 
    Queste le novita' di interesse ai fini di causa: 
        quanto al contributo soggettivo: 
    l'aumento dell'aliquota  del  contributo  soggettivo  dovuto  sul
reddito professionale, che viene  portata  dal  12%  al  13%  per  il
reddito  fino  al  tetto  pensionabile,  ferma  restando   l'aliquota
solidaristica del 3% sul reddito eccedente detto tetto; 
    per i pensionati, l'aumento del contributo dovuto dai  pensionati
che hanno gia' maturato i supplementi dal  4  al  5%  sino  al  tetto
reddituale; per la parte eccedente il tetto reddituale il  contributo
si riduce al 3% (art. 2): 
    l'introduzione di una ulteriore quota di  contributo  soggettivo,
in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1 al 9%)  per
finanziare la pensione "modulare", contributo da cui sono  esclusi  i
pensionati (art. 3 ed art. 4); 
        quanto al contributo integrativo: 
          l'aumento dell'aliquota del contributo integrativo  dal  2%
al 4%; tale aumento a seguito dei  rilievi  dei  Ministeri  vigilanti
veniva disposto solo fino al 31 dicembre 2015, momento nel  quale  si
sarebbe dovuto procedere ad una verifica  tecnica  per  confermare  o
meno tale percentuale. 
    Da ultimo, il D.L. n. 98/2011, entrato  in  vigore  il  6  luglio
2011,  contenente  disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria, e' intervenuto sulla specifica  materia  del  contributo
soggettivo dovuto  dai  pensionati,  con  l'art.  18  comma  11,  nei
seguenti termini: 
        per i soggetti gia' pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
secondo periodo. 
    Il comma 15 del citato art. 18 demanda ad un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   l'adozione   delle   necessarie
disposizioni attuative. 
    Il DM del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  del  14
marzo 2012 ha attuato il trascritto comma 11, disponendo: 
    1. Il termine dei sei mesi fissato dall'art. 18,  comma  11.  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi
di  adeguamento  degli  statuti  e   dei   regolamenti   degli   enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103  alle  prescrizioni
legislative in materia di obbligo di iscrizione e  contribuzione  per
soggetti gia' pensionati che svolgono attivita' professionale per  la
quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative
delibere di modifica  della  disciplina  statutaria  e  regolamentare
vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012; 
    2. Con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente  previdenziale
non abbia assunto uno  o  piu'  delibere  di  modifica  statutaria  o
regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti gia'  pensionati,  che
si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti e
versare  all'ente  previdenziale  di  appartenenza  in  qualita'   di
iscritti i contributi ordinari previsti per i professionisti  attivi,
nella misura del 50 per cento; 
    3.  La  contribuzione  prevista  in  via  ordinaria,  di  cui  al
richiamato comma 11 dell'art. 18 del citato decreto legge n.  98  del
2011, e' la contribuzione soggettiva minima a carico  degli  iscritti
attivi, fissata, in  misura  forfetaria  o  percentuale  sui  reddito
dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti  previdenziali
di cui al comma 1; 
    4. Gli enti previdenziali che  gia'  prevedono,  per  i  soggetti
pensionati  di  cui  al  comma   1,   l'obbligo   di   iscrizione   e
l'applicazione di un'aliquota in misura pari  o  superiore  a  quella
indicata ai comma  2  non  sono  tenuti  agli  adeguamenti  statutari
regolamentari in materia. 
    4. La riforma previdenziale regolamentare del  settembre  2012  -
delibera del Comitato dei Delegati del 5 settembre 2012 approvata con
nota del 24 aprile 2013 - ha inciso sia sul  regime  di  calcolo  del
trattamento pensionistico (adottando un  sistema  retributivo  misto,
che e' stato denominato "retributivo sostenibile" nel quale, ai  fini
della determinazione della  prestazione,  si  terra'  conto,  per  il
computo della media reddituale, di tutti gli  anni  di  contribuzione
validi dell'iscritto) sia sul  regime  dei  contributi  dovuti  dagli
iscritti. 
    Il sistema si avvicina molto al contributivo, mantenendo,  pero',
livelli di solidarieta' piu' elevati, tipici del sistema retributivo. 
    Sotto il profilo contributivo, in questa  sede  in  commento,  si
rileva: 
    il "riassorbimento" dell'aliquota dell' l% del  c.d.  "contributo
modulare obbligatorio" all'interno del contributo soggettivo di  base
che, a partire dai redditi relativi all'anno 2013  (mod.  5/2014)  e'
passata cosi' dal 13% al 14%, senza reali oneri aggiuntivi  a  carico
della  categoria.  Cio'  ha  consentito  di  dare  una  piu'  precisa
connotazione alla "contribuzione modulare" introdotta nel  2010,  che
diventa interamente volontaria; 
    il  consolidamento  definitivo   dell'aliquota   del   contributo
integrativo nella misura del 4% del volume di affari dichiarato. 
    Quanto ai pensionati si segnala: 
    l'aumento del contributo soggettivo dovuto al 7%  sino  al  tetto
reddituale; per la parte eccedente il tetto reddituale il  contributo
si riduce al 3% (art. 2); 
    il  contributo  integrativo  e'  dovuto  anche  da   essi   nella
percentuale del 4% (art. 6). 
    Quanto alla decorrenza dell'aumento  della  contribuzione  per  i
pensionati, occorre osservare che lo stesso art.  18,  comma  11  del
D.L. n. 98/2011 prevedeva, come norma di chiusura, che trascorsi  sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto qualora gli enti non avessero
provveduto ad adeguare  gli  statuti  e  regolamenti;  si  applicasse
comunque "un contributo soggettivo minimo con aliquota non  inferiore
al cinquanta per cento di quella prevista in via  ordinaria  per  gli
iscritti a ciascun ente." Atteso che gli iscritti  in  via  ordinaria
nel 2012 erano tenuti obbligatoriamente al pagamento  del  contributo
soggettivo di base nella misura del 13% e del  contributo  soggettivo
modulare obbligatorio nella misura dell'13% ne consegue  che  il  50%
della contribuzione soggettiva in via ordinaria, per l'anno  2012,  a
carico dei pensionati, si attestava gia' nel 2012 al 7%. 
 
                           Ammissibilita' 
 
    Parte ricorrente dubita della legittimita'  costituzionale  della
normativa: 
    degli art. 1 D.Lgs. n. 509/94 e  dell'art.  3  co.  12  legge  n.
335/95, in correlazione con la normativa dei regolamenti forensi; 
    degli artt. 10 ed 11 della legge n. 576/1980; 
    dell'art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011. 
    Per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 C. 
    Quanto ai regolamenti forensi pur se gli stessi  hanno  rango  di
fonte secondaria, si  ritiene  possibile  investire  la  Corte  della
questione in considerazione del fatto che, nel  caso  di  specie,  il
regolamento  esprime  la  funzione  di  integrazione   del   precetto
normativo di rango primario, in modo da realizzare un vero e  proprio
"continuum normativo" (ex multis, Corte cost. n. 10 del  2011;  Corte
cost. n. 34 del 2011), superando cosi' il  limite  del  sindacato  di
legittimita' costituzionale avente ad  oggetto  una  fonte  di  rango
secondaria. 
    In ogni caso alcun dubbio sulla  ammissibilita'  del  vaglio  del
giudice delle leggi  si  pone  rispetto  all'aumento  del  contributo
soggettivo imposto a carico dei pensionati dall'art. 18 co.  11  D.L.
n. 98/2011, trattandosi di disposizione rilevante ai fini della causa
in quanto entrata in vigore alla data  di  deposito  del  ricorso  (6
luglio 2011). 
 
                              Rilevanza 
 
    La questione sollevata appare  decisiva  ai  fini  di  causa,  in
quanto l'accoglimento della domanda  sia  in  punto  di  accertamento
della illegittimita' della contribuzione versata fin dalla data della
pensione di vecchiaia del 1° settembre  1995  (ed,  in  subordine,  a
partire dal settantesimo anno di eta',  e  cioe'  dopo  i  rispettivi
adeguamenti, biennale e quinquennale) che in punto di  condanna  alla
sua   restituzione   passa   attraverso   il   riconoscimento   della
illegittimita'   costituzionale   delle   previsioni   citate,    che
costituiscono il titolo giuridico della contribuzione versata ed oggi
richiesta in restituzione. 
    Soltanto qualora le norme impugnate, aventi  ad  oggetto  proprio
l'imposizione  della  contribuzione  versata  e  ritenuta   indebita,
venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, con efficacia ex
tunc, il ricorrente potrebbe far  valere  il  diritto  azionato  alla
restituzione di  quanto  indebitamente  versato,  perche'  risultante
"sine titulo". 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    A parere del giudicante la questione sollevata supera  il  vaglio
di non manifesta infondatezza sotto il profilo della violazione degli
articoli 3 e 38 C. 
Art. 3 C. 
    La normativa impositiva dell'obbligo contributivo versata  appare
rispettosa del parametro costituzionale  nel  primo  quinquennio  dal
pensionamento, in quanto la contribuzione  versata  in  tale  periodo
concorre all'incremento della pensione sicche' puo' dirsi  realizzato
un  equilibrio  tra  la  esigenza  di   proporzionalita'   e   quella
solidaristica ne' si ravvisano irragionevoli disparita' rispetto agli
avvocati non pensionati. 
    La normativa appare egualmente immune da censure sotto il profilo
dell'art. 3 C. per il periodo intercorrente fino  alla  delibera  del
comitato  dei  delegati  del  17  marzo  2006,  in  quanto  l'obbligo
solidaristico grava in egual misura su tutti gli avvocati; ed invero: 
    quanto al contributo soggettivo,  la  quota  del  3%  costituisce
contributo solidaristico gravante sia sui pensionati dopo il 70° anno
sia  sugli  avvocati  non  pensionati,  venendo  per  questi   ultimi
calcolata sul reddito non pensionabile; 
    il  contributo  integrativo  -  il   cui   scopo   e'   parimenti
solidaristico - grava nella stessa percentuale su tutti gli  avvocati
(pensionati e non pensionati). 
    Tuttavia per effetto del regolamento adottato  dal  comitato  dei
delegati in data 17 marzo 2006 gli iscritti alla  Cassa  forense  che
hanno raggiunto  la  pensione  massima  (id  est:  dal  6°  anno  dal
pensionamento)  hanno  obbligo  di  versare  un  maggior   contributo
soggettivo del 4% fino al tetto reddituale e  del  3%  per  la  quota
eccedentaria. 
    Successivamente: 
    dall'anno  2010:  i  pensionati  di  vecchiaia  per  effetto  del
regolamento adottato con delibera del Comitato dei delegati  in  data
19 settembre 2008 hanno obbligo di versare il  contributo  soggettivo
sino al tetto reddituale nella misura del 5% (fermo il 3% sulla quota
eccedente); 
    dall'anno 2012:  in  applicazione  del  D.L.  n.  98/2011  e  del
regolamento forense del 5 settembre 2012 hanno obbligo di versare  un
contributo soggettivo pari al 7% del reddito professionale  netto  ai
fini Irpef fino al tetto reddituale e al 3% per il reddito  eccedente
il tetto. 
    Orbene,  mentre  la  maggiore  aliquota  prevista  per  il  primo
scaglione di reddito (fino al tetto) trova per la  generalita'  degli
avvocati adeguata corrispondenza nella pensionabilita' del reddito  o
comunque nella astratta possibilita' della sua  pensionabilita',  per
chi ha raggiunto il massimo della  pensione  la  imposizione  di  una
maggiore  aliquota  contributiva  solidaristica   (rispetto   al   3%
applicato sul reddito non pensionabile) resta a priori svincolata  da
ogni aspettativa pensionistica. 
    In sostanza il contributo soggettivo  solidaristico  finisce  per
gravare in maggiore misura maggiore del 3%  esclusivamente  su  tutti
gli avvocati pensionati. 
    La maggiore imposizione neppure si giustifica secondo un criterio
di progressivita' della contribuzione in funzione del reddito,  posto
che essa si computa sul primo scaglione di reddito ed e' pertanto  di
generale applicazione a tutti gli avvocati pensionati. 
    La  determinazione  dell'onere   solidaristico   sul   contributo
soggettivo a carico dell'avvocato pensionato secondo  un  percentuale
(4%, elevato a 5 e poi a 7%) maggiore rispetto all'avvocato  che  non
sia titolare di pensione di vecchiaia (per il  quale  la  percentuale
solidaristica e' del 3%)  determina  una  irrazionale  disparita'  di
trattamento, in violazione del principio dell'art. 3 Cost. 
    Si legge nella sentenza della Corte costituzionale n.  1008/1988,
che ha dichiarato illegittima la decurtazione  della  pensione  degli
avvocati pensionati disposta dall'art. 2, commi 6 ed 8,  della  legge
20 settembre 1980, n. 576: 
        "ammesso  che  un  apporto  ulteriore  di  solidarieta'   sia
necessario,  il  principio  di  eguaglianza  esige  che  esso   gravi
proporzionalmente su tutti i membri della categoria, e non soltanto -
sotto specie di decurtazione della  pensione  -  sui  pensionati  che
conservano l'iscrizione all'albo". 
Art. 38 C. 
    Sussiste   altresi'   una    violazione    del    principio    di
proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati,  che
concorre con il principio solidaristico. 
    Nella giurisprudenza costituzionale (sentenza  23  novembre  1999
nr. 433, sentenze n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994 , nonche' n.  201
del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989,  n.  822
del 1988, sullo stesso tema) trovasi affermato il principio che, dopo
il perfezionamento del  requisito  minimo  contributivo,  l'ulteriore
contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad
incrementare il livello di -  pensione  gia'  consolidato,  non  deve
comunque compromettere la  misura  della  prestazione  potenzialmente
maturata sino a quel momento:  effetto,  quest'ultimo,  che  sarebbe,
infatti,  palesemente  contrastante  con  gli  artt.  3  e  38  della
Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e  n.  388
del 1995). 
    Nella fattispecie di causa, come  ben  dimostrato  nei  prospetti
elaborati nel ricorso e con le note autorizzate, il ricorrente  versa
dall'anno 1999 una  contribuzione  (soggettiva  ed  integrativa)  ben
superiore all'importo della pensione annua ricevuta, con  un  divario
annualmente  crescente  in  ragione   dell'aumento   delle   aliquote
contributive. 
    Ne deriva che il  trattamento  pensionistico  -  e  con  esso  la
funzione previdenziale della contribuzione nel  tempo  versata  -  e'
stato completamente eroso. 
    Sotto  questo  profilo  non  appare   conforme   a   criteri   di
ragionevolezza ed alla  salvaguardia  della  funzione  previdenziale,
tutelata dall'art. 38 C.,  la  mancata  previsione  di  un  tetto  di
contribuzione per i pensionati,  in  modo  da  evitare  che  il  loro
apporto solidaristico, che non ha come tale alcuna utilita'  ai  fini
previdenziali, finisca, come accaduto nel caso di specie, non con  il
concorrere  ma  con  il  vanificare  del  tutto  la  loro   personale
aspettativa previdenziale. 
    Come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1008 del
1988 nella previdenza degli avvocati il principio  solidaristico  non
esclude,  ma  concorre  col  "principio  di  proporzionalita'   della
pensione ai contributi personali versati" (a loro volta proporzionali
al reddito professionale netto), introducendo un correttivo destinato
a  operare  nella  misura  necessaria,  secondo  le  circostanze,   a
garantire a tutti i membri della categoria professionale una pensione
minima adeguata alle esigenze di una vita dignitosa. 
    Tale violazione e' vieppiu' evidente all'esito della  entrata  in
vigore dell'18, colma 11 del D.L. n. 98/2011 che ha previsto a carico
dei pensionati che svolgono  attivita'  professionale  un  contributo
soggettivo minimo in assenza di ogni previsione di  una  limite  alla
contribuzione,  tale  da  tutelare  la  funzione  previdenziale   del
trattamento   pensionistico   e   senza   prevedere   alcuna    forma
valorizzazione del montante contributivo. 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988,  n.  1008,
    ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma. 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988,  n.  1008,
    ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma,
    nella parte in cui dispone che  il  supplemento  della  pensione,
    spettante a coloro che continuano  per  cinque  anni  l'esercizio
    della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla  meta'
    delle percentuali di cui al primo e  al  quinto  comma,  riferite
    alla   media   dei   redditi   professionali   risultanti   dalle
    dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo  del
    pensionamento", anziche' alle percentuali intere.